Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 49859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49859 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
49 85 9/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. 904/2015 ARTURO CORTESE Dott. - Rel. Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - N. 48583/2014 REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO FA N. IL 23/03/1988 avverso la sentenza n. 4179/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 15/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pres. che ha concluso per i cigett Seeke Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 28 maggio 2009 condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con l'applicazione delle attenuanti generiche, US YE, cittadino senegalese, imputato del reato di cui all'art. 13 co. 13 dpr 286/1998 perché, prima dei prescritti cinque anni, rientrava nel territorio dello Stato senza la richiesta autorizzazione amministrativa dopo l'espulsione in suo danno decretata dal prefetto ed il suo successivo accompagnamento alla frontiera, Milano Malpensa, volo dell'11.2.2008, ore 21.10. 1.1 Il Tribunale motivava la decisione, preso atto degli argomenti difensivi, con le considerazioni che non apparivano credibili le giustificazioni addotte dall'imputato, il quale si sarebbe detto non consapevole degli obblighi impostigli in seguito all'espulsione, analfabeta e non a conoscenza della lingua francese con la quale era stato tradotto il decreto di espulsione. Opinava in contrario il tribunale che nella fattispecie la difesa opponeva, sostanzialmente, l'ignoranza della norma incriminatrice, inescusabile ai sensi dell'art. 5 c.p. e comunque non credibile, attesa la particolare semplicità della fattispecie.
1.2 La sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato, veniva confermata il 15 luglio 2014 dalla Corte di appello di Torino, che rilevava la larga diffusione della lingua francese nel Senegal, Paese di origine del prevenuto, in Italia dal 2006, circostanza questa che accreditava assai verosimilmente la sua capacità di comprendere la nostra lingua. Neppure credibile appariva, per la corte distrettuale, l'analfabetismo opposto dall'imputato, il quale ha infatti firmato e siglato vari atti processuali.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne denuncia la illegittimità per violazione dell'art. 13 co. 13 d. lgs. 286/1998, norma questa incompatibile con la direttiva europea n. 2008/115/C, chiedendo in subordine il rinvio F 1 pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Deduce in particolare la difesa ricorrente: il contrasto con la direttiva europea nella fattispecie si appalesa evidente, posto che la previsione della pena detentiva e le sue inevitabili ricadute procedimentali (arresto in flagranza, possibile misura cautelare personale, esecuzione della pena) in danno dello straniero che illecitamente rientri in Italia confligge e pone un ostacolo all'obbiettivo di allontanarlo rapidamente in quanto irregolarmente soggiornante;
come con le pronunce El DI ed IA, anche nella fattispecie l'apertura del processo viene anteposta alla procedura di un rapido rimpatrio, che viene in tal modo inammissibilmente ritardato e su di esso interferisce;
di qui ancorchè diversamente opinato dalla corte di legittimità con sent. N. 35871/2012, la violazione della direttiva europea in applicazione della quale la sentenza deve essere annullata;
in subordine la questione è meritevole di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quanto meno perché di incerta soluzione giuridica e pur in presenza delle richiamate contrarie pronunce della corte di legittimità al riguardo.
3. Il ricorso è infondato. Giova premettere che la difesa ricorrente limita il thema decidendum proposto alla Corte alla sola questione se la norma incriminatrice applicata dai giudici di merito, l'art. 13 co. 13 d. lgs. 286/1998, violi o meno la direttiva 2008/115/CE, da ciò deducendo il presupposto di una conclusione di merito, l'annullamento, ovvero processuale, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Né l'una né l'altra conclusione sono condivise dalla Corte. Ed invero, come opportunamente rammentato dalla stessa difesa ricorrente, la Corte, e questa sezione in particolare, hanno già avuto modo di affrontare la questione giuridica di cui innanzi, si veda Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, Rv. 253353, affermando il principio, al quale in Collegio non intende discostarsi non ricorrendo valide ragioni, secondo cui la condotta di reingresso, senza autorizzazione, 2 N nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El DI, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione. A tale conclusione la corte è pervenuta sul rilievo, che smentisce il presupposto della tesi difensiva in esame, che la direttiva equipari le diverse situazioni di irregolarità e che il riferimento alla violazione delle condizioni d'ingresso comprende anche il caso del divieto di ingresso che correda una decisione di rimpatrio. L'analisi delle premesse e dell'articolato della direttiva legittima piuttosto una conclusione diversa, ossia che le cause della presenza irregolare del cittadino di un Paese terzo sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea non sono riconducibili ad un'unica categoria di "irregolarità", ma si fondano piuttosto su presupposti differenti e che, rispetto alle singole situazioni, l'ordinamento statuale è legittimato ad adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di provvedimenti: 1) una decisione di rimpatrio quale atto dichiarativo della irregolarità del soggiorno stesso che imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio;
2) l'allontanamento coattivo dell'individuo fuori dello Stato membro;
3) il divieto di ingresso, quale ulteriore misura inibitoria di un futuro ritorno, suscettibile di emissione nei confronti della persona il cui soggiorno irregolare sia già stato riconosciuto e che sia stata oggetto di rimpatrio immediato (art. 7, comma 4, della direttiva) ovvero sia stata inutilmente invitata ad allontanarsi entro un termine prefissato (art. 7 e 8 della direttiva). La questione posta dalla difesa ha comunque ricevuto recente risposta da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale infatti, con sentenza 01/10/2015, Causa C-294/14, Celaj, ha risolto la pregiudiziale comunitaria sollevata da altre autorità. giudiziarie adottando il seguente dispositivo: “la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 h 3 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di un'anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso".
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. P.T.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, addì 15 ottobre 2015 .H cous.ant. Wout DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 1