Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2017, n. 37836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37836 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
37836-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente ми Aldo Cavallo Sent. n. Sez. -PU 29/03/2017 Claudio Cerroni Aldo Aceto Relatore - R.G.N. 42941/2016 motivazione semplificata ES Scarcella Pietro Molino ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce nel procedimento a carico di AR NT, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 27/06/2016 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce ricorre per l'annullamento della sentenza del 27/06/2016 di quella medesima Corte che, in riforma della sentenza del 22/04/2015 del Tribunale di Taranto, avendo dichiarato non doversi procedere nei confronti della sig.ra NT AR perché il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, ad essa ascritto, è estinto per prescrizione, ha ordinato la restituzione del manufatto in sequestro ed ha revocato l'ordine di demolizione.
1.1.Con il primo motivo impugna la revoca dell'ordine di demolizione ed a tal fine eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione degli artt. 157, comma 3, cod. pen. e 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001. 1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione della decisione di revocare l'ordine di demolizione.
2.Il ricorso è manifestamente infondato.
3. La demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, può essere ordinata dal giudice solo in caso di sentenza di condanna, non essendo sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616).
3.1.Si tratta di principio costantemente affermato da questa Corte ed applicato anche nei casi in cui l'estinzione del reato è stata dichiarata in sede di legittimità. La prescrizione travolge l'ordine di demolizione e tale effetto si produce ex lege', indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna (così Sez. 3, n. 3099 del 06/10/2000, Bifulco, Rv. 217853; nello stesso senso, Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, Sicignano, Rv. 249154).
3.2. Non sono perciò applicabili al caso di specie i principi affermati da questa Corte, richiamati dal PG ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, circa la imprescrittibilità dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna irrevocabile. In questi casi, infatti, una sentenza di condanna esiste e la non applicabilità all'ordine di demolizione dei principi dettati in materia di prescrizione della pena (e non del reato) deriva dal fatto che l'ordine di demolizione non condivide con quest'ultima la finalità punitiva-rieducativa, assolvendo ad una funzione ripristinatoria del bene leso e configurando un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio che ha carattere reale e produce effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso; il che non consente di ritenere tale ordine una "pena" (soggetta a prescrizione) nemmeno alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU (così, da ultimo, Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977).
3.3. Del resto, poiché l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 non si pone in rapporto alternativo con l'ordine omologo 2 impartito dalla Pubblica Amministrazione (Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016, Fontana, Rv. 268844; Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 6, n. 6337 del 10/03/1994, Sorrentino, Rv. 198511; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258518), la revoca per prescrizione del reato urbanistico non incide in alcun modo sulla possibilità della pubblica amministrazione di ordinare autonomamente la demolizione del manufatto abusivo, ovvero di eseguire l'ordine da essa eventualmente già emesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso in Roma, il 29/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo A ll Alds Acel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 8 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mar t 3