Sentenza 25 maggio 2012
Massime • 1
La condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione.
Commentario • 1
- 1. Approda alla Corte di giustizia UE la controversa questione dellaLuca Masera · https://dirittopenaleuomo.org/
Clicca qui per leggere il testo della sentenza del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2014, Giud. Bouchard. Clicca qui per leggere il testo della sentenza del Tribunale di Torino del 7 aprile 2014, Giud. Natale. 1. In diverse occasioni, negli ultimi tre anni, questa Rivista ha avuto occasione di occuparsi del delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato (art. 13 co. 13 e 13 bis TU imm.), l'unica fattispecie che, anche dopo la sentenza El Dridi della Corte di giustizia UE e la complessiva riscrittura del sistema penale del TU imm. a opera del d.l. 89/2011, continua a punire con la pena della reclusione (da uno a quattro nelle ipotesi base, da uno a cinque nei casi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2012, n. 35871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35871 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2012 |
Testo completo
35 8 7 1/ 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/05/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO N.1527/2012 - Consigliere - Dott. MARCELLO ROMBOLA' REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI N. 43429/2011 Dott. MARGHERITA CASSANO - Rel. Consigliere - - Consigliere -Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nei confronti di: 1) MEJDI SABER N. IL 24/12/1980 * C/ avverso la sentenza n. 411/2011 TRIBUNALE di TERNI, del 18/04/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Rosario Giovanni Russe che ha CASSANO;
chierte l'annullamento senso zivio della sentents ill- puquats. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.Il 18 aprile 2011 il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, applicava a JD AB, imputato del reato previsto dall'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche per avere fatto rientro in Italia, senza la prescritta autorizzazione, il 16 aprile 2011, la pena concordata fra le parti di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della riduzione del rito. L'imputato, destinatario del provvedimento di espulsione emesso il 27 luglio 2010 dal Prefetto di Nuoro, 1'8 novembre 2010 era stato dapprima trattenuto presso il CIE di Gradisca d'Isonazo e, quindi, accompagnato coattivamente alla frontiera aerea di Fiumicino e allontanato con volo delle ore 21,10 diretto a Tunisi. Il 5 aprile 2011 JD AB era entrato nuovamente in Italia in maniera illegale, sbarcando in modo clandestino nell'isola di Lampedusa.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, il quale denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale, attesa l'incompatibilità dell'art. 13, comma 13, d. l.gs. n. 286 del 1998 e successive modifiche con la direttiva rimpatri sotto i seguenti profili. L'ambito di operatività della direttiva è segnato dall'art. 2, in base al quale la stessa si applica “ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato membro è irregolare". Per "soggiorno irregolare" deve intendersi "la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi le condizioni di ingresso...di soggiorno o di residenza in tale Stato membro" (art. 3, n. 2). Quando, pertanto, la direttiva parla di violazione di condizioni d'ingresso comprende anche il caso del divieto di ingresso che correda l'ordine di allontanamento. La direttiva, infatti, fra i possibili divieti di ingresso prende espressamente in considerazione solo quelli che "si accompagnano alla decisione di rimpatrio" (art. 3, n. 6). Ne consegue che la direttiva si applica qualunque sia la fonte di irregolarità della presenza nel territorio: il caso in cui la violazione del divieto di reingresso segua ad un precedente ordine di rimpatrio, evidentemente ottemperato, rappresenta una delle ipotesi tipiche contemplate dalla direttiva. Non vi sono, in essa, disposizioni che fissino distinzioni tra le situazioni di irregolarità derivanti dalla violazione di un divieto di ingresso e situazioni di irregolarità derivanti dall'inottemperanza alla misura di allontanamento. Anche per la legge سی 1 italiana, d'altra parte, lo straniero irregolarmente rientrato in Italia è trattato in modo identico a quello che non ha ottemperato ad un ordine di allontanamento. Di conseguenza i principi enunciati dalla Corte di giustizia con la sentenza 28 aprile 2011 sono validi anche con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 199 e successive modifiche. Il divieto di reingresso contenuto nella suddetta norma contrasta con la direttiva sotto plurimi profili, in quanto: a) segue automaticamente all'espulsione (art. 13, comma 7), mentre dovrebbe accompagnare solo facoltativamente la decisione di rimpatrio, salvo alcune eccezioni (art. 11, lett. a e b della direttiva); b) ha una durata predeterminata dalla legge in dieci anni, termine superiore a quello contemplato nella direttiva, in base alla quale la durata deve essere stabilita caso per caso, "alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso" (art. 11, n. 2 della direttiva); c) non gradua la durata del divieto in rapporto alle peculiarità del caso concreto In tale contesto, l'illegittimità del provvedimento di reingresso, costituente il presupposto del reato di cui all'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998, si riverbera sulla configurabilità dello stesso. Inoltre, attesa l'equiparazione tra lo straniero rientrato irregolarmente in Italia e quello che si renda inottemperante all'ordine di allontanamento comporta l'applicabilità ad entrambi della procedura di espulsione, già dichiarata dalla Corte di giustizia incompatibile con la direttiva e comporta l'applicazione di una sanzione (la pena della reclusione) che la Corte stessa ha già ritenuto illegittima. Esiste, inoltre, un contrasto evidente tra la normativa nazionale e l'art. 11, par. 2 della direttiva, atteso che il termine massimo di durata del divieto stabilito in sede comunitaria costituisce il termine minimo, inderogabile, di durata del divieto secondo la norma di diritto interno. Nel caso di specie, pur tenendo conto delle modifiche introdotte dal d.l. 23 giugno 2011 n. 89 (entrato in vigore il 24 giugno 2011) che ha ridotto a cinque anni il termine di durata del divieto di reingresso nel territorio dello Stato, al momento dell'arresto dell'imputato erano scaduto il termine massimo di durata del divieto previsto dalla legge. Sulla base delle considerazioni sinora illustrate il Procuratore generale ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
in subordine, ha sollecitato la sospensione del procedimento e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché si pronunci sulla questione interpretativa riguardante میں 2 la compatibilità con i principi fissati dalla direttiva della normativa interna che prevede la pena della reclusione per la condotta di reingresso senza giustificato motivo nel territorio dello Stato;
in via ulteriormente subordinata chiede che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998, anche così come modificato dal d.l. n. 89 del 2011 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.Le censure formulate dal Procuratore generale muovono da presupposti esegetici erronei.
1.1.Non è conforme all'interpretazione letterale e logico-sistematica della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2088 l'affermazione che siano in tutto equiparabili la condizione del cittadino straniero in precedenza rimpatriato che faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione e prima del termine stabilito nell'ordine di rimpatrio e quella dello straniero che permanga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento. La lettura complessiva sia dei considerando che dell'articolato della direttiva consentono, infatti, di affermare che la condizione del cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ma che non è ancora possibile allontanare (considerando 12) è caratterizzata da una sua autonomia e specificità rispetto a quella dello straniero sottoposto alla misura del rimpatrio forzato (considerando 13) con contestuale divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri (considerando 14). Sotto quest'ultimo profilo la direttiva attribuisce specifico rilievo alla circostanza che il cittadino di un Paese terzo sia già stato destinatario di plurime decisioni di rimpatrio o di provvedimenti di allontanamento o sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era soggetto ad un divieto di ingresso (considerando 14). L'affermazione di tali principi è strettamente correlata all'obiettivo perseguito dalla direttiva, consistente nell'adozione di norme comuni in materia di rimpatrio, allontanamento, uso di misure coercitive, trattenimento e divieti di ingresso (considerando 20). In attuazione di queste premesse generali, la direttiva distingue concettualmente il soggiorno irregolare - inteso come presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di میں 3 ingresso di cu all'art. 5 del codice frontiere di Schengen o altre condizioni di ingresso, di soggiorno, o di residenza in tale Stato membro (art. 3, n. 2) - dal divieto di ingresso, che si fonda su una decisione, su un atto amministrativo o giudiziario che vieta l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e costituisce un provvedimento autonomo rispetto alla decisione di rimpatrio (art. 3, n. 6). Quest'ultima consegue ad una decisione, ad un atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di un Paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio (art. 3, n. 4), inteso come il processo di ritorno di un cittadino di un Paese terzo sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente. L'art. 6 della direttiva riconosce il diritto degli Stati membri di emettere una decisione di rimpatrio dello straniero irregolarmente soggiornante sul loro territorio. L'art. 7 della direttiva precisa, peraltro, che il rimpatrio deve prioritariamente svolgersi nella forma della "partenza volontaria”, eventualmente accompagnata da misure idonee a garantire che lo straniero non approfitti del termine all'uopo concesso per darsi alla fuga eludendo così l'obbligo di allontanarsi. Lo stesso articolo richiede, inoltre, che l'allontanamento sia attuato con la notifica all'interessato della “decisione di rimpatrio", indicante anche un congruo termine per ottemperare all'ordine medesimo (da 7 a 30 giorni), peraltro prorogabile, tenendo conto delle necessità specifiche del caso individuale, quali, ad esempio, la previa durata del soggiorno o situazioni rilevanti per il rispetto del diritto all'unità familiare o ancora in base alle esigenze scolastiche dei minori (art. 7, punto 2). Per di più, al fine di promuovere il rimpatrio volontario, il considerando 10 stabilisce che «gli Stati membri dovrebbero prevedere maggior assistenza e consulenza al rimpatrio e sfruttare al meglio le relative possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri>>. Sempre l'art. 7 (punto 4) autorizza poi gli Stati membri a non concedere un termine per la partenza volontaria (o a concederne uno inferiore ai sette giorni), fissando pertanto diverse modalità di allontanamento dello straniero irregolare e di trattenimento dello stesso medio tempore e cioè l'accompagnamento forzato alla frontiera e la detenzione in appositi centri - ma solo se «sussiste il pericolo di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta, perché infondata o fraudolenta o se l'interessato costituisce pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale». Nei suddetti casi, ovvero qualora lo straniero میں 4 non abbia provveduto volontariamente al rimpatrio entro il termine assegnatogli, o ancora sia sorto, in pendenza di tale termine, uno dei pericoli evidenziati, è possibile procedere dunque all'esecuzione coattiva della decisione di rimpatrio, eventualmente previa emanazione di un ordine di allontanamento da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria (art. 8). Nelle ipotesi in cui è previsto il rimpatrio coattivo, ma non sia possibile eseguirlo nell'immediato, è possibile invece disporre il trattenimento dello straniero in centri appositi ai fini della sua successiva esecuzione. Il ricorso a tale misura coercitiva è tuttavia subordinato alla non efficace applicabilità di misure meno coercitive (art. 15, punto 1) e all'esistenza di presupposti giustificativi, in via esemplificativa indicati nel pericolo di fuga e nel comportamento tenuto dallo straniero e teso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio e dell'allontanamento (art. 15, punto 1, lett. a e b). L'art. 11 della direttiva distingue, a sua volta, nettamente i casi in cui alla decisione di rimpatrio deve obbligatoriamente conseguire un divieto di ingresso (omessa concessione di un periodo per la partenza volontaria;
mancata ottemperanza all'obbligo di rimpatrio: art. 11, comma 1, lett. a e b) da quelli in cui l'adozione di tale misura è meramente facoltativa (art. 11, comma 2). L'introduzione del divieto in questione è incoraggiata, ma si raccomanda che la sua durata sia determinata in base alle caratteristiche del caso concreto, valutando in particolare se l'espulsione sia dipesa dalla violazione di un precedente divieto (punto 14 del considerando). La disciplina prevede una determinazione discrezionale della durata del divieto, con un limite tendenzialmente pari a cinque anni e con possibilità di revoca nel caso sia dimostrata l'ottemperanza volontaria ad un provvedimento di allontanamento. Il divieto deve avere forma scritta, deve essere motivato in fatto e in diritto e deve indicare il rimedio proponibile dal destinatario. A richiesta deve essere tradotto in una lingua comprensibile dall'interessato (art. 12 della direttiva). Gli Stati membri devono garantire mezzi di ricorso effettivo.
1.2.Sulla base di quanto sinora esposto è evidente che la "irregolarità" del soggiorno nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un Paese terzo costituisce il presupposto per l'adozione di una pluralità di provvedimenti connotati da reciproca autonomia e da peculiarità strutturali che si inseriscono a loro volta nell'ambito di diversi iter procedimentali, produttivi di esiti differenti. La سے 5 conferma di tale conclusione può essere tratta dall'art. 6, comma 6, della direttiva che, legittimando gli Stati membri all'adozione contestuale di plurime misure (rimpatrio, allontanamento, divieto di ingresso) quale reazione del singolo ordinamento statale ad un soggiorno irregolare cui si intenda porre fine, ne riconosce la differenza ontologica e riafferma la legittimità dell'emissione di una pluralità di provvedimenti contro la medesima persona, pur se nel rispetto dei parametri di proporzionalità ed efficacia. Non é, pertanto, esatta l'affermazione, contenuta nel ricorso, che la direttiva equipari le diverse situazioni di irregolarità e che il riferimento alla violazione delle condizioni d'ingresso comprende anche il caso del divieto di ingresso che correda una decisione di rimpatrio. L'analisi delle premesse e dell'articolato della direttiva legittima piuttosto una conclusione diversa, ossia che le cause della presenza irregolare del cittadino di un Paese terzo sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea non sono riconducibili ad un'unica categoria di “irregolarità”, ma si fondano piuttosto su presupposti differenti e che, rispetto alle singole situazioni, l'ordinamento statuale è legittimato ad adottare secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di provvedimenti: 1) una decisione di rimpatrio quale atto dichiarativo della irregolarità del soggiorno stesso che imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio;
2) l'allontanamento coattivo dell'individuo fuori dello Stato membro;
3) il divieto di ingresso, quale ulteriore misura inibitoria di un futuro ritorno, suscettibile di emissione nei confronti della persona il cui soggiorno irregolare sia già stati riconosciuto e che sia stato oggetto di rimpatrio immediato (art. 7, comma 4, della direttiva) ovvero sia stata inutilmente invitata ad allontanarsi entro un termine prefissato (art. 7 e 8 della direttiva). Sulla base di quanto sinora esposto non è condivisibile la prospettazione del Procuratore generale ricorrente secondo cui le diverse situazioni di irregolarità sono equiparabili, in quanto dall'intero impianto della direttiva si ricava piuttosto l'intento di distinguere le diverse situazioni e di graduare gli interventi in una logica di adeguatezza e di proporzionalità. In tale contesto è pienamente legittimo e logicamente plausibile il differente trattamento riservato a chi non soddisfi (o non soddisfi più) le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro rispetto a colui che, senza autorizzazione e in violazione di uno specifico divieto, faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato dopo esserne stato allontanato. سے 6 2.Il ricorso non merita accoglimento neppure nella parte in cui, muovendo dal non condivisibile presupposto della equiparazione tra le diverse situazioni di "irregolarità" del soggiorno, ritiene che anche per la legge italiana lo straniero irregolarmente rientrato sul territorio nazionale sia trattato in modo identico al cittadino di un Paese terzo che non abbia ottemperato ad un ordine di allontanamento. Invero, coerentemente con i principi generali fissati dalla direttiva, con il diverso disvalore delle condotte e con il differenti atteggiarsi dell'elemento soggettivo ad esse sotteso, il d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche distingue e disciplina in maniera differente la situazione dello straniero che faccia nuovamente ingresso, senza una speciale autorizzazione, nel territorio dello Stato da cui sia stato già in precedenza allontanato in virtù di un provvedimento di espulsione (art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche) rispetto alla inottemperanza, senza giustificato motivo, ad un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato (art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche). Anche la struttura delle due fattispecie criminose, assistite da sanzioni significativamente diverse, non è sovrapponibile, atteso che il delitto previsto dall'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998 viene integrato dal nuovo ingresso, in mancanza di autorizzazione, nel territorio dello Stato da parte del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, mentre il reato disciplinato dall'art. 14, comma 5-ter d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche si concretizza nell'ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento adottato dal Questore. Proprio valorizzando la diversità strutturale tra le due fattispecie incriminatrici la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non estensibile alla condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato la clausola di esclusione della responsabilità contemplata dall'art. 14, comma 5-ter d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche (Sez. I, 14 dicembre 2011, n. 265).
3. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento anche nella parte in cui ritiene che i principi enunciati dalla sentenza 28 aprile 2011 della Corte di giustizia con riferimento all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 14, comma 5-ter d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche siano estensibili anche al delitto di cui all'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche, connotato, come detto, da una sua autonomia e peculiarità strutturale. سے 7 3.1. Nella premessa della predetta decisione la Corte di Giustizia ha rilevato, anzitutto, che la direttiva rimpatri stabilisce le norme e le procedure comuni con le quali s'intende attuare un'efficace politica di allontanamento e di rimpatrio delle persone, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità, ribadendo che gli Stati membri non possono derogare a tali norme e procedure applicando regole più severe. Detta direttiva per la Corte definisce con precisione la procedura da applicare al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura. La prima fase consiste nell'adozione di una decisione di rimpatrio. Nell'ambito di tale fase, ricordano i giudici sovranazionali, va accordata priorità ad una possibile partenza volontaria, per la quale all'interessato è di regola impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni. Solo nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro detto termine, la direttiva impone allora allo Stato membro di procedere all'allontanamento coattivo, prendendo le misure meno coercitive possibili e solo qualora l'allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento dell'interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento. La sentenza in questione precisa altresì che il trattenimento deve avere durata quanto più breve possibile ed essere riesaminato ad intervalli ragionevoli;
che lo stesso deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento;
che la sua durata non può oltrepassare i diciotto mesi e, infine, che gli interessati devono essere collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune. Secondo la Corte, pertanto, la direttiva comporta una gradazione delle misure applicabili per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, nonché l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità in tutte le fasi della procedura. Tale gradazione va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato, ossia la concessione di un termine per la sua partenza volontaria, alla misura che maggiormente limita la sua libertà nell'ambito di un procedimento di allontanamento coattivo, vale a dire il trattenimento in un apposito centro. La direttiva persegue dunque, secondo i giudici europei, l'obiettivo di limitare la durata massima della privazione della libertà nell'ambito della procedura di rimpatrio e di assicurare così il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei س 8 Paesi terzi in soggiorno irregolare (ed in proposito gli stessi giudici richiamano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). Sulla base di queste premesse la Corte ha osservato che, se è vero che la legislazione penale rientra in linea di principio nella competenza degli Stati membri e che la direttiva rimpatri lascia questi ultimi liberi di adottare misure anche penali nel caso in cui le misure coercitive non abbiano consentito l'allontanamento, gli stessi Stati membri devono comunque fare in modo che la propria legislazione rispetti il diritto dell'Unione. Pertanto essi non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare quest'ultima del suo effetto utile. In tale prospettiva ha aggiunto che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dall'art. 14, comma 5-ter del d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche, solo perché un cittadino di un Paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare in detto territorio. Una tale pena detentiva, infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali.
3.2.Sulla base di quanto sinora esposto è evidente l'impossibilità di trasporre automaticamente le conclusioni della sentenza El Dridi, pronunziata con riguardo al delitto previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche alla diversa fattispecie disciplinata dall'art. 13, comma 13, del medesimo d. lgs. n. 286 del 1998 che, come già ricordato, incrimina la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio. La sentenza della Corte di giustizia non ha, infatti, inciso sulla fattispecie astratta disciplinata dall'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998 né si può ritenere che la modificazione di un dato esterno, implicato dalla fattispecie penale (nel caso in esame la sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia che ha affermato l'incompatibilità della norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche riferita alla condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di س allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008), possa assumere rilevanza ai fini della perdurante configurabilità del delitto di cui all'art. 13, comma 13. Tale operazione esegetica comporterebbe, infatti, una non consentita invalidazione a posteriori del provvedimento amministrativo di espulsione a suo tempo legittimamente adottato che, oltre a non costituire elemento strutturale della fattispecie penale di cui all'art. 13, comma 13, ha esaurito i suoi effetti con l'avvenuta espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato. I principi affermati dalla Corte europea di giustizia, dettati con riguardo alle modalità della procedura di rimpatrio, non possono, pertanto, assumere rilievo ai fini del reato di cui si tratta che consiste nel nuovo ingresso nel territorio dello Stato in assenza di autorizzazione.
4.Le censure del Procuratore generale non sono fondate anche laddove prospettano un contrasto del divieto di reingresso con alcuni principi fissati dalla direttiva. Il divieto di reingresso non è connotato da alcun automatismo rispetto al provvedimento di espulsione, essendo prevista, sia nella versione normativa antecedente alle modifiche introdotte dalle 1. n. 129 del 2011 che in quella successiva, la possibilità di appositi provvedimenti ministeriali di deroga e l'attribuzione di specifico rilievo a determinate situazioni legislativamente disciplinate (art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche). Inoltre la durata del divieto è graduata in rapporto alle peculiarità del caso concreto, come si desume dalla formulazione dell'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998 che, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla 1. n. 129 del 2011, imponeva di tenere conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia e, nella formulazione attualmente in vigore, obbliga l'Autorità a tenere conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Con riferimento alla durata del divieto di reingresso il Collegio osserva che, mentre prima delle modifiche introdotte dalla 1. n. 129 del 2011, esso operava per un periodo minimo di cinque anni fino ad un massimo di dieci, attualmente, a seguito della novella legislativa che ha doverosamente recepito la direttiva, esso concerne un lasso di tempo compreso fra i tre e cinque anni. سے 10 Nel caso concreto il reingresso dell'imputato nel territorio dello Stato è avvenuto il 5 aprile 2011 e, quindi, a distanza di circa cinque mesi dall'espulsione, avvenuta 1'8 novembre 2010. Pertanto, pure dovendosi indubbiamente tenere conto del disposto dell'art. 11, par. 2, della direttiva, che fissa in un massimo di cinque anni la rilevanza penale della condotta di reingresso nel territorio dello Stato in assenza di autorizzazione, è incontestabile che, nella peculiare fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, la sentenza impugnata è esente da censure nella parte in cui ha ritenuto che la condotta dell'imputato integrasse, anche sotto questo profilo, il reato contestato.
5.Sotto tutti questi profili e per le ragioni sinora esposte non sussistono neppure i presupposti per investire la Corte di giustizia delle questioni interpretative prospettate dal Procuratore generale ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, il 25 maggio 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Umberto Giordano M indes MargheritaCossono DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 SET. 2012 IL CANCELLIERE 11