Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 14001
CASS
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990

    La Corte di appello ha distinto il reato associativo contestato al capo 1) (cocaina) da quello del capo 12) (sostanze leggere), affermando la sussistenza di un'organizzazione, seppur meno complessa, per il primo.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato associativo

    La Corte di appello ha fornito una motivazione logica e adeguata, spiegando le ragioni del suo convincimento e ritenendo irrilevanti alcune doglianze, come quella relativa alla comune utilizzazione delle basi logistiche.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'organizzazione criminale

    La Corte di appello ha confutato le osservazioni preliminari sullo sviluppo delle indagini e ha ritenuto fisiologico il mutamento degli associati. Ha inoltre ritenuto provata la partecipazione della ricorrente sulla base di altri elementi e non solo sul ruolo del coimputato.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione sulla partecipazione al sodalizio

    La Corte di appello ha ritenuto provata la partecipazione sulla base di plurimi elementi, inclusa la commissione di reati fine e la piena conoscenza delle dinamiche illecite, argomentando che la partecipazione può desumersi anche dalle modalità dei singoli reati fine.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e carenza/illogicità della motivazione

    La Corte di appello ha ritenuto la motivazione non carente né illogica, valorizzando molteplici elementi oltre alla relazione sentimentale, tra cui messaggi vocali e conversazioni, compatibili con un ruolo operativo.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità della motivazione

    La Corte di appello ritiene che la contraddizione non infici la responsabilità della ricorrente, confermata sulla base di ulteriori circostanze.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte di appello ha escluso la confusione con altri soggetti, ritenendo univoco il contesto probatorio che attribuiva i soprannomi 'LO' e 'RI' al ricorrente, e ha chiarito che l'uso di soprannomi diversi non inficiava l'attribuzione delle condotte.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e carenza di motivazione

    La Corte di appello ha ritenuto che la decisione del GIP non precludesse una diversa valutazione dei giudici del merito e che la risposta alla doglianza fosse stata fornita.

  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/1990 e carenza di motivazione

    La Corte di appello ha affermato l'irrilevanza della mancata contestazione dei reati-fine per la configurabilità del delitto associativo e ha indicato le ragioni per cui il ricorrente doveva ritenersi partecipe del sodalizio, anche attraverso l'esame delle condotte in attuazione del 'pactum sceleris'.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e carenza di motivazione

    La Corte di appello ha ritenuto che le censure del ricorrente attenessero a una rivalutazione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità, e che la motivazione fosse sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 14001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14001
    Data del deposito : 17 aprile 2026

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