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Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 14001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14001 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QU MB SA, nata in [...] il [...], C.U.I. 0488son LO RR LE IF, nata il [...] a [...], CUI 04x7fvq RR TO GO NS, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità di tutti i ricorsi, udite le conclusioni del difensore dell'imputata QU MB, Avv. Robert RA, il quale ha chiesto l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso udite le conclusioni del sostituto processuale degli Avv.ti Sandro Clementi e NN TE GE, difensori rispettivamente degli imputati LE IF OL RR e GO NS RR TO, Avv. Robert RA, il quale ha chiesto l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 14001 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: IN MO Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 5 giugno 2024 con la quale SA QU MB e LE EN OL RR sono state condannate per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato nel capo 1) dell'imputazione e per altri reati—fine e GO NS RR TO è stato condannato per il solo reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 contestato nel capo 12) dell'imputazione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Ricorso per QU MB SA. 3.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 309 del 1990. Deduce che la Corte distrettuale ha fatto proprie le motivazioni della sentenza di primo grado senza procedere ad autonoma valutazione critica delle numerose e specifiche censure sollevate con i motivi di appello;
che la Corte di appello svolgeva un'articolata premessa con la quale, pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice di secondo grado non è tenuto a ripercorrere analiticamente tutte le questioni già adeguatamente trattate dal primo decisore, ha fatto discendere una generalizzata giustificazione per non affrontare le doglianze della difesa;
che con i motivi nuovi la difesa aveva evidenziato un evidente travisamento per invenzione da parte del giudice di primo grado, il quale aveva affermato, in assenza di riscontri probatori, che l'organizzazione di cui al capo 1) si servisse delle medesime basi logistiche e degli stessi luoghi dell'organizzazione criminale di cui al capo 12); che la Corte di appello si è limitata ad affermare l'irrilevanza della censura senza alcuna verifica della reale incidenza dell'errore denunciato;
che analogo metodo è stato adottato per il motivo riguardante il travisamento del ruolo dell'imputato JU LI EN ER;
che la Corte riteneva l'irrilevanza delle argomentazioni con cui si contestava la stabilità del vincolo associativo, argomentando che lo iato temporale che separava le condotte delittuose a lei ascrivibili non permettesse di ritenerla partecipe stabile del sodalizio con motivazioni incoerenti rispetto all'oggetto della doglianza e che i principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte 2 territoriale non esimono il giudice di appello dall'analisi delle censure, laddove specifiche, devolute con l'atto di appello. 3.2 Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'organizzazione criminale di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, con particolare riferimento al ruolo di fornitore di cocaina di LI JU EN ER dell'associazione di cui al capo 1) e sul punto in cui si afferma la sussistenza di basi logistiche luoghi di stoccaggio dello stupefacente comuni ad altra associazione. Deduce che l'impostazione accusatoria presentava, sin dall'origine, rilevanti anomalie posto che il compendio indiziario valorizzato dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare si riferiva a spaccio al dettaglio di hashish e marijuana e coinvolgeva solo quattro dei venti soggetti indagati;
che il giudice della cautela rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare per mancanza del requisito della gravità indiziaria nei confronti di sedici indagati;
che in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari il pubblico ministero "riformulava il capo di imputazione" relativo al delitto associativo originariamente contestato ridefinendolo nei capi 1) e 12) dell'imputazione e che dal contenuto dell'informativa riepilogativa emerge che gli elementi fattuali compatibili con l'ipotesi associativa si riferivano a episodi di spaccio di stupefacente del tipo leggero. Deduce, poi, con riferimento al travisamento del ruolo del coimputato JU LI EN ER, che costui non risulta destinatario di alcuna contestazione riferibile all'anno 2019 ma solo coinvolto nella realizzazione dei fatti contestati ai capi 4) e 5) commessi nel marzo 2021 e che, nonostante l'esclusione da parte del giudice della cautela della gravità indiziaria a carico del predetto, il giudice dell'udienza preliminare riteneva l'intraneità di tale soggetto al sodalizio e retrodatava le condotte delittuose dello stesso all'anno 2019; che ulteriore travisamento per invenzione riguarda l'asserita attività di conservazione e suddivisione in dosi della cocaina e che, a conferma dell'inesistenza di tale ricostruzione, la stessa sentenza di primo grado finisce per contraddirsi. Deduce, inoltre, che ulteriore travisamento sostanziale commesso dai giudici di merito riguarda la presunta condivisione di mezzi e luoghi destinati allo stoccaggio da parte delle due organizzazioni criminali e che le indagini svolte non hanno rilevato alcun elemento che attesti l'esistenza di una struttura logistica comune;
che solo la distribuzione dello stupefacente del tipo hashish e marijuana avveniva attraverso sistema organizzato;
che la figura dei ridete l'uso dei walkie talkie risulta estranea al capo 1) dell'imputazione; che non trova riscontro l'attribuzione a lei nell'imputazione del ruolo di soggetto incaricato del ritiro dei proventi della vendita di stupefacenti da parte dei riders;
che la motivazione sui luoghi di 3 deposito è del tutto approssimativa e che anche la motivazione su ruolo di EN ER si presenta in termini evasivi e intrinsecamente contraddittori. 3.3 Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 del d.P.R. 309 del 1990. Deduce che difetta una struttura organizzata;
che non vi è connessione con la figura dei ridef3; che la figura gerarchicamente apicale che assumeva un ruolo di coordinamento delle risorse materiali e umane è individuata in AR US CH al quale l'organo inquirente attribuiva una funzione direttiva dell'attività delittuosa posta in essere dagli imputati per il delitto di cui al capo 12) e che l'informativa conclusiva evidenziava come tutti gli elementi indicatori dell'esistenza di una struttura criminale organizzata emergessero unicamente dall'osservazione delle attività illecite poste in essere dai soggetti imputati in ordine al capo 12). 3.4 Con il quarto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sul punto relativo all'individuazione degli indici rivelatori della partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Deduce che se, da un lato, è indubbia la sua responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 2), 6) e 7), dall'altro, gli elementi fattuali evidenziati a sostegno della sua stabile e consapevole partecipazione all'associazione criminosa non appaiono conformi ai principi elaborati da questa Corte in materia di reati associativi;
che nella realizzazione delle condotte contestate nei suindicati capi la sua partecipazione si configura come un apporto ausiliario all'attività illecita del compagno RN TO CH Menendez;
che manca interazione da parte sua con altri sodali;
che ella è estranea a qualsiasi attività illecita nell'anno 2019 e fino ad agosto 2020; che non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare la sua partecipazione all'associazione anche nel periodo in cui non sono stati commessi delitti;
che il carattere contingente della sua partecipazione all'attività delittuosa veniva evidenziato dal giudice della cautela;
che non vi sono elementi che consentano di affermare che ella abbia agito con la volontà di sostenere un'associazione criminale e che la giurisprudenza richiede il volontario e consapevole svolgimento di concrete attività funzionali apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. Deduce, poi, che vi sono anche travisamenti sul ruolo di tutela di altri associati;
che tale ruolo è stato desunto da vicenda per la quale ella è stata assolta e che il suo ruolo di autista è giustificato dal rapporto di convivenza con RN TO SA all'epoca sottoposto agli arresti domiciliari e privo di patente 4 di guida e che la riscossione per conto dell'associazione del denaro realizzato dalla vendita dello stupefacente si riferisce in realtà a un unico episodio. 4. Ricorso per LO RR LE IF. 4.1 Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello/ a sostegno dell'"affectio societatis" che l'animava ha erroneamente ritenuto che ella sarebbe uscita dal "giro" nel gennaio 2021 e vi avrebbe fatto ritorno nel marzo dello stesso anno;
che il dato è errato poiché ella rimase estranea ai traffici illeciti dal gennaio 2020 al marzo 2021; che il dato temporale corretto avrebbe permesso di comprendere come ciò che la legava al sodalizio criminoso fosse la relazione con il VA ND;
che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare anche che ella scomparve nuovamente dal "giro" al momento dell'arresto del predetto VA ND;
che la motivazione relativa al messaggio vocale nel quale ella aveva riferito di avere perso il conto delle ragazze che venivano dal Perù è carente, illogica, per non dire apodittica, poiché la conoscenza che il VA ND attendesse alcune ragazze dal Perù non è sintomatica di un ruolo stabile e duraturo;
che ella non ha mai negato di aver concorso nei reati fine;
che anche la motivazione relativa al compenso stabile è carente e apodittica poiché la conversazione relativa ai mille euro si riferiva ai soldi che avrebbe dovuto consegnare;
che la conversazione relativa ai 100 euro si riferiva al denaro che ella avrebbe dovuto consegnare all'ex compagna di RN;
che la vicenda della creazione del profilo Telegram è oltremodo fumosa e non trova integrazione motiva nella sentenza di primo grado;
che alle indagini non sono emersi profili Facebook, Telegram o Messenger falsi;
che la Corte afferma tale circostanza ma manca di motivarla;
che la motivazione della Corte è carente e illogica anche con riferimento a due conversazioni valorizzate per ritenere che ella fosse il soggetto scelto per sostituire il fidanzato;
che la Corte non indica la fonte probatoria che suffragherebbe il contenuto delle conversazioni intercettate e che il contenuto di una conversazione è assurdo perché ella e il fidanzato erano stati arrestati nello stesso momento sicché il secondo non poteva averle dato indicazioni;
che anche a voler ritenere le condotte provate dal compendio in atti le stesse avrebbero dovuto indirizzare verso un giudizio di responsabilità a titolo di concorso nei reati fine e che le condotte non sono sufficienti a integrare appieno il requisito della partecipazione stabile e permanente al sodalizio criminoso, così come elaborato dalla giurisprudenza. 5 4.2 Con il secondo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deduce che la Corte è incorsa in grave aporia logica poiché prima ha sostenuto la fallacia della ricostruzione difensiva e poi si è contraddetta valorizzando proprio l'influenza che il fidanzato e il suo amico RN hanno certamente avuto su di lei nella realizzazione delle condotte criminose. 5. Ricorso per RR TO GO NS. 5.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione dell'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. Deduce che le indagini avevano identificato in "LO" anche tale LT XA IR ON;
che non è stato effettuato alcun approfondimento investigativo per acclarare se la voce delle conversazioni n. 272 e 273 del 27 aprile 2021 sia a lui riferibile;
che dalla lettura delle note del trascrittore di quelle intercettazioni si comprende che l'equazione RR - Piajarito/LO è frutto di una tesi (o ipotesi) e non di una evidenza investigativa;
che la Corte di appello incorre in errore laddove, a pag. 46 della sentenza, riporta che CH sarebbe in contatto con l'utenza telefonica a lui intestata;
che l'intercettazione è ambientale e non telefonica e che i due interlocutori sono in realtà collegati ramite radio. Latta, in conclusione, che partendo da un dato oggettivo, ossia ‘'' l'attribuibilità a ho del numero 327.4032513 e dal fatto che due coimputati l'avessero associato nelle loro rubriche ai soprannomi RI e LO, si sia giunti nella sentenza impugnata a imputargli le condotte emergenti nelle conversazioni intercettate, di natura però ambientale o tra altri soggetti, in cui si fa riferimento peraltro non al nome GO bensì al nomignolo o meglio epiteto aspecifico RI o LO e che non è stato acquisito alcun riscontro che in questi casi si tratti del ricorrente e non di IR o di un terzo soggetto. 5.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. ed ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. carenza di motivazione. Deduce che la Corte di appello ha ignorato che nei motivi di appello era stato evidenziato che il giudice per le indagini preliminari non aveva applicato alcuna misura cautelare al ricorrente ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto contestato;
che il giudizio abbreviato e l'appello si sono svolti sulla base dei medesimi esiti di indagine;
che due giudici diversi utilizzando gli stessi atti sono giunti a conclusioni opposte e che la contraddizione tra le due decisione induce a ritenere che sussiste un ragionevole dubbio riguardo la commissione del reato. 5.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 6 309 del 1990 ed ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. carenza di motivazione. Deduce che nell'appello si lamentava come la ritenuta prova del delitto ascritto all'imputato si concretizzasse nella commissione di reati-fine non oggetto di imputazione;
che l'accertamento degli stessi non poteva avvenire in assenza di imputazione;
che ciò è accaduto e deve trovare sanzione in questa sede;
che l'osservazione a pag. 50 della sentenza impugnata/ per la quale la commissione di reati-fine non è necessaria per provare la partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e è illogica se si considera che proprio quella e solo quella è la condotta contestata all'imputato e che null'altro, se non la vendita di piccole dosi di stupefacente, è stato contestato e ipoteticamente ricostruito a carico del RR (soggetto incensurato, lavoratore e inserito in contesto familiare di immigrati peruviani irregolari). Deduce, inoltre, che le conversazioni, in numero esiguo (nove in un arco temporale di oltre un anno), provano una mera attività esecutiva di vendita di stupefacente e che la Corte afferma il suo "concorso" nel reato associativo ma al contempo replica alla doglianza difensiva, per la quale le condotte non sono state contestate e accertate, argomentando la loro irrilevanza. 5.4 Con il quarto motivo di ricorso lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione dell'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. ed ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. carenza di motivazione. Deduce che le occasioni in cui egli parrebbe coinvolto sono nove in un arco temporale di un anno e sette mesi, che l'affectio societatis richiede un quid pluris che vada oltre la semplice coscienza e volontà di reiterare attività di vendita e che la sentenza impugnata è carente nella motivazione perché non si è soffermata su questo aspetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso per QU MB SA. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. È vero che la Corte di appello, come rappresentato dal ricorrente, ha operato una premessa sui criteri seguiti per la decisione delle questioni poste con gli atti di appello. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale premessa non costituisce una giustificazione preventiva alla successiva omessa motivazione, posto che la Corte territoriale, come si evince dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, in aderenza all'esposto criterio, ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento. In particolare, per quanto attiene alla lamentata risposta del tutto assertiva alla 7 doglianza posta con i motivi nuovi di appello relativa al comune utilizzo delle basi logistiche e dei luoghi destinati al deposito dello stupefacente deve rilevarsi che l'affermazione della Corte secondo la quale «appare irrilevante che nel caso concreto non sia stato individuato un luogo di deposito e stoccaggio della cocaina importata dal Perù dall'associazione contestata al capo 1) dell'imputazione, visto che sono stati individuati ben altri elementi sintomatici della esistenza del sodalizio criminale», oltre a non costituire un "travisamento per invenzione", non è manifestamente illogica, posto che si è effettivamente proceduto alla ricostruzione e al vaglio di altri elementi indicativi della sussistenza della contestata associazione per delinquere. Neppure illogiche appaiono le argomentazioni relative al EN ER, tenuto anche conto che la Corte territoriale, oltre a quanto riportato nel ricorso, ha ritenuto che la sua partecipazione al sodalizio trovasse conferma nella commissione da parte sua di due reati fine e nell'inverosimiglianza della non conoscenza dell'uso strumentale del commercio di merchandising di abbigliamento per l'importazione della cocaina. Anche la doglianza relativa alla stabilità del vincolo associativo ha trovato sostanziale risposta nel passo della motivazione riportato nel ricorso e, comunque, si tratta di doglianza che trova ampia riposta nella complessiva motivazione della sentenza impugnata. In conclusione, la censura relativa alla mancanza di motivazione in merito al delitto associativo è manifestamente infondata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le osservazioni preliminari in merito allo sviluppo delle indagini e alle contestazioni definitive successivamente elevate trovano puntuale confutazione nell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale «è fisiologico che, nello sviluppo del procedimento penale, la iniziale "incolpazione" possa modificarsi, per poi cristallizzarsi nella definitiva "imputazione", e nei fatti in essa contestati». Quanto al ruolo del EN Barriera si richiama quanto osservato nell'esame del primo motivo di ricorso e deve aggiungersi che la Corte di appello ha anche fornito logica risposta all'assenza di contestazioni relative all'anno 2019 osservando che «la circostanza che nel 2019 gli associati fossero solo tre, e che gli altri tre si siano aggiunti ieguito, essendo fisiologico che nella vita di una associazione gli appartenenti ad essa possano mutare, e in particolare che nuovi associati si aggiungano ai precedenti». Deve anche aggiungersi che l'ipotetica erroneità di valutazione del ruolo del suindicato concorrente, giudicato separatamente, non avrebbe alcuna incidenza sulla tenuta logica della motivazione relativa alla Vricorrente. Anche la questione dei luoghi di conservazione dello stupefacente e quella della comunanza con l'altra 8 associazione emersa nelle indagini ha trovato sostanziale risposta nell'affermazione della Corte territoriale riportata nell'esame del primo motivo di ricorso e neppure difetta un ruolo della ricorrente nella riscossione del denaro relativo alla vendita dello stupefacente, come evidenziato a pag. 36 della sentenza impugnata. In conclusione, non ricorre il dedotto vizio di illogicità della motivazione. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente ha evidenziato come la struttura organizzata e ben collaudata dedita allo "spaccio" di stupefacente attraverso un articolato sistema di mezzi e risorse umane non riguardasse il commercio della cocaina ma si riferisse al commercio delle sostanze stupefacenti di tipo leggero oggetto di contestazione elevata nel capo 12) nei confronti di soggetti diversi dalla ricorrente. Tale argomentazione non esclude però la sussistenza del diverso reato associativo di cui al capo 1) relativo a reati fine relativi all'importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, come delineato nelle sentenze dei giudici di merito, comunque comportante, logicamente, l'esistenza di un'organizzazione, ancorché meno complessa di quella relativa all'altro sodalizio. In conclusione, non ricorre il dedotto vizio di erronea applicazione della legge penale. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il difetto di interazione o collegamento tra la ricorrente e gli altri sodali non consente di ritenere irrilevanti i plurimi elementi evidenziati dalla Corte di appello per confermare la partecipazione della ricorrente al contestato delitto associativo, quali la commissione di reati fine, l'ausilio prestato attraverso il reclutamento di un corriere, il recupero di sostanza stupefacente importata e la piena conoscenza delle dinamiche relative all'attività delittuosa per tramite di conversazioni telefoniche. In particolare, la Corte ha ritenuto di evidenziare che «proprio la commissione delle condotte di cui sopra dimostra che l'imputata si è posta stabilmente a disposizione dell'associazione, assumendo consapevolmente un ruolo funzionale alle dinamiche operative del sodalizio, apportando un concreto ausilio all'attuazione dei fini illeciti perseguiti, e che la stessa era pienamente consapevole che la propria attività si inseriva in un complesso organizzato di operazioni strumentali alla importazione e allo spaccio di droga». Trattasi di argomentazione non manifestamente illogica in quanto la partecipazione a sodalizio criminoso può essere desunta anche dalle modalità dei singoli reati fine. La risposta della Corte territoriale relativa alla mancata commissione di reati nell'anno 2019 appare irrilevante alla luce degli elementi comunque acquisiti in apprezzabile lasso temporale in cui è emersa la 9 partecipazione della ricorrente. La circostanza che il giudice della cautela abbia escluso la partecipazione al sodalizio della ricorrente non appare rilevante dovendosi avere riguardo alla valutazione compiuta dal giudice del merito. Non intaccano la complessiva tenuta logica della motivazione la circostanza che la Corte territoriale abbia posto a fondamento del ruolo della ricorrente l'interessamento conseguente all'arresto di soggetti riconducibili ad altro sodalizio capeggiato dal fratello del suo convivente e che non emerga la causale della riscossione del denaro nell'episodio del 21 maggio 2021. La riconduzione del denaro ai traffici illeciti è stata logicamente desunta dal contesto oggetto di investigazione. Del pari irrilevanti le censure in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità, relative al ruolo di autista in favore del convivente e trattandosi, in ogni caso, di circostanza di dettaglio nel contesto degli altri elementi evidenziati nella motivazione. In conclusione, non ricorrono i dedotti vizi motivazionali e le censure si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità. 6. Ricorso per LO RR LE IF. 7. Il primo motivo è manifestamente infondato. La circostanza che la Corte di appello abbia erroneamente indicato l'uscita della ricorrente dal sodalizio a fine gennaio 2021 (in luogo del gennaio 2020) non inficia la complessiva tenuta logica della motivazione sia perché trattasi, assai verosimilmente, di mero errore materiale posto che la considerazione è stata espressa per rispondere a motivo di appello ove si faceva riferimento alla fine della relazione sentimentale con il SQ ND nel gennaio 2020 sia perché molteplici e ulteriori sono gli elementi su cui la Corte territoriale ha fondato la conferma della responsabilità della ricorrente in ordine al delitto associativo né rileva l'ulteriore circostanza dell'ulteriore interruzione del rapporto con il VA AR a seguito dell'arresto subito dalla stessa ricorrente. Neppure carente o illogica la motivazione relativa al messaggio vocale dell'anno 2019 rinvenuto nel telefono della ricorrente, dal quale è emerso che la stessa avesse "perso il conto" delle ragazze che volevano venire dal Perù, quali corrieri della droga, posto che trattasi di affermazione pienamente compatibile con un ruolo operativo e non solo di conoscenza dell'attività svolta dal convivente. Neppure si rinviene alcuna carenza o illogicità nelle conversazioni relative alle somme di denaro, tenuto conto che esse sono pienamente compatibili con somme relative a compensi come emerge, con evidenza, dall'espressione "ti darò sempre 1.000 euro". Priva di rilievo nel complessivo contesto motivazionale appare l'episodio relativo alla creazione del profilo Telegram. Alcuna carenza o 10 illogicità della motivazione si rinviene in ordine al ruolo che la ricorrente doveva assumere a seguito dell'arresto del fidanzato. Quanto alla prima conversazione evidenziata dalla difesa emerge, come risulta dalla trascrizione della conversazione riportata nella sentenza di primo grado, che la ricorrente dopo l'arresto riferisce a RN TO circa il mancato sequestro di un plico contenente stupefacente. Quanto alla seconda conversazione richiamata dalla difesa, sempre dalla sentenza di primo grado, emerge che il 4 giugno 2021, alle ore 11:16:31 QU SA parlando con l'amica IL VA riferiva, tra l'altro, quanto segue: «Ti volevo raccontare che RN mi ha detto ieri sera, praticamente GE ha detto ad LE che lei deve continuare con le sue cose e che deve essere lei a occuparsi dei soldi che il HA e altre due persone devono ad GE». Come emerge da ulteriori passi della conversazione si tratta di denaro che doveva essere recuperato. Non appare affatto illogica la valorizzazione delle conversazioni per trarre conferma alla sussistenza dell'affectio societatis da parte della ricorrente. La circostanza che con riferimento alla prima telefonata entrambi fossero in vinculis nello stesso momento non esclude che vi siano stati contatti soprattutto tenuto conto della scarcerazione della ricorrente emergente dall'intercettazione né con riferimento alla seconda conversazione la ricorrente ha fornito ulteriori elementi per far ritenere che si tratti di conversazioni aventi a oggetto circostanze inventate. In conclusione, non vi sono carenze della motivazione e le doglianze risultano sostanzialmente finalizzate a una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. 8. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La contraddizione tra l'affermazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto che il rapporto della ricorrente con il capo del sodalizio e il fidanzato non poteva che ritenersi paritario e quella espressa nell'ambito del trattamento sanzionatorio, secondo la quale la ricorrente è risultata coinvolta in dinamiche criminali per via del legame affettivo con il fidanzato e avere una fragilità caratteriale, non si traduce in vizio di motivazione rilevante, tenuto conto che la responsabilità della ricorrente è stata confermata sulla basi di ulteriori circostanze. 9. Ricorso per RR TO GO NS. 10. Il primo motivo è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è alcuna confusione tra lo stesso e altri soggetti. In particolare, la Corte territoriale, nell'esaminare la doglianza posta dalla difesa circa la non attribuibilità delle 11 intercettazioni al ricorrente, dopo avere dato atto che nei telefoni sequestrati risultavano abbinati all'utenza 327.4032513, certamente riferibile al ricorrente perché comunicata dallo stesso a un Commissariato di P.S. a seguito di una violazione amministrativa, i soprannomi LO e RI, afferma, con riferimento alla conversazione progr. 272 del 27 aprile 2021, che «In tale univoco contesto, il semplice fatto che i verbalizzanti abbiano annotato, in sede di esordio della trascrizione dell'intercettazione n. 272 del 27.04.2021 che alle ore 19.21.15 AR (LLACSAHUACHE EN Caesar US) fosse in comunicazione con TO ON IA IT non significa affatto che "IT e PO fossero ritenuti due soggetti diversi, posto che anche l'abbinamento fra tale ultimo soprannome e la persona del ES TO è stata, come detto, acclarata oltre ogni ragionevole dubbio;
significa, semplicemente, che gli operanti hanno richiamato, all'inizio della trascrizione, il primo dei soprannomi dell'imputato ed hanno successivamente utilizzato il secondo PO -, perché era questo ad essere più volte pronunciato dall'interlocutore AR US.». Aggiunge la Corte territoriale, che risulta smentita l'affermazione difensiva secondo la quale LO dovesse individuarsi in LT XA IR ON poiché dagli atti è emerso che costui, utilizzatore dell'utenza 347.9272592 fittiziamente intestata e abbinata al suo cellulare, fosse soprannominato WI e che proprio dalla conversazione prog. n. 273 del 27 aprile 2021 è emerso con «inequivocabile chiarezza, che RE LE LT XA, IA WI, era persona ben diversa da PO e non confondibile con questi. Il dato è ulteriormente confermato dallo sviluppo della conversazione, durante la quale il collegamento con PO veniva meno e successivamente era ripristinato e quest'ultimo riferiva a AR le circostanze e le modalità della consegna a domicilio dello stupefacente che in quel momento stava effettuando, ricevendo istruzioni "in diretta" dallo stesso AR. Tale segmento di conversazione, piuttosto, è estremamente significativo per un altro motivo, ossia perché chiarisce definitivamente (se mai ve ne fosse bisogno) che PA e OL sono la stessa persona, ossia il ES TO: come riportato a p. 127 della sentenza impugnata, i due soprannomi sono utilizzati in modo promiscuo, uno dopo l'altro nel corso della conversazione con la stessa persona, ossia il ES TO.». Per le complessive logiche considerazioni espresse dalla Corte territoriale non vi è neppure dubbio che il soggetto chiamato LO nei messaggi audio riportati alle pag. 48 e segg. della sentenza impugnata fosse il ricorrente. Del tutto irrilevante che la Corte di appello a pag. 46 della sentenza impugnata abbia fatto riferimento a contatto telefonico in luogo di intercettazione ambientale poiché ciò che rileva è il contenuto sostanziale della captazione. In definitiva, 12 non ricorre la dedotta violazione della legge penale e le doglianze risultano finalizzate a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. 11. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come già osservato per analoga doglianza espressa per la ricorrente Quispo la circostanza che il giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto che il ricorrente non facesse parte del sodalizio e operasse occasionalmente non comporta alcuna preclusione a una diversa valutazione da parte dei giudici del merito. Inoltre, l'argomentazione non è stata trascurata dalla Corte di appello avendo avuto risposta nella parte relativa ai motivi aggiunti proposti per la QU. 12. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha indicato le ragioni dell'irrilevanza della mancata contestazione dei reati fine richiamando anche giurisprudenza di legittimità che afferma come la commissione di reati-fine dell'associazione non sia necessaria ai fini della configurabilità del delitto associativo. La difesa si duole dell'illogicità di tale affermazione posto che nel presente procedimento sono state contestate proprio condotte costituenti reati-fine. La risposta della Corte territoriale alle doglianze della difesa non appare rilevante ai fini della complessiva tenuta logica della motivazione, posto che i giudici di merito hanno comunque indicato le ragioni per le quali il ricorrente dovesse ritenersi partecipe del sodalizio criminoso (vedasi pag. 50 della sentenza impugnata). Né rileva che i singoli episodi di consegna di stupefacente non siano stati oggetto di formale contestazione quali autonomi reati posto che l'accertamento del reato di pericolo contro l'ordine pubblico di cui all'art. 416 cod. pen. può richiedere, ove necessario, anche l'esame delle condotte eventualmente commesse in attuazione del pactum sceleris. Pertanto, non vi è carenza di motivazione e le ulteriori considerazioni del ricorrente attengono a questioni rivalutative del fatto non consentite nel giudizio di legittimità. 13. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposto nell'interesse di QU MB, LO RR e RR TO devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della 13 Oggi, 17 OR, 2026 IL FUNZION p AÍ somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso 11 13/02/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità di tutti i ricorsi, udite le conclusioni del difensore dell'imputata QU MB, Avv. Robert RA, il quale ha chiesto l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso udite le conclusioni del sostituto processuale degli Avv.ti Sandro Clementi e NN TE GE, difensori rispettivamente degli imputati LE IF OL RR e GO NS RR TO, Avv. Robert RA, il quale ha chiesto l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 14001 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: IN MO Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 5 giugno 2024 con la quale SA QU MB e LE EN OL RR sono state condannate per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato nel capo 1) dell'imputazione e per altri reati—fine e GO NS RR TO è stato condannato per il solo reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 contestato nel capo 12) dell'imputazione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Ricorso per QU MB SA. 3.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 309 del 1990. Deduce che la Corte distrettuale ha fatto proprie le motivazioni della sentenza di primo grado senza procedere ad autonoma valutazione critica delle numerose e specifiche censure sollevate con i motivi di appello;
che la Corte di appello svolgeva un'articolata premessa con la quale, pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice di secondo grado non è tenuto a ripercorrere analiticamente tutte le questioni già adeguatamente trattate dal primo decisore, ha fatto discendere una generalizzata giustificazione per non affrontare le doglianze della difesa;
che con i motivi nuovi la difesa aveva evidenziato un evidente travisamento per invenzione da parte del giudice di primo grado, il quale aveva affermato, in assenza di riscontri probatori, che l'organizzazione di cui al capo 1) si servisse delle medesime basi logistiche e degli stessi luoghi dell'organizzazione criminale di cui al capo 12); che la Corte di appello si è limitata ad affermare l'irrilevanza della censura senza alcuna verifica della reale incidenza dell'errore denunciato;
che analogo metodo è stato adottato per il motivo riguardante il travisamento del ruolo dell'imputato JU LI EN ER;
che la Corte riteneva l'irrilevanza delle argomentazioni con cui si contestava la stabilità del vincolo associativo, argomentando che lo iato temporale che separava le condotte delittuose a lei ascrivibili non permettesse di ritenerla partecipe stabile del sodalizio con motivazioni incoerenti rispetto all'oggetto della doglianza e che i principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte 2 territoriale non esimono il giudice di appello dall'analisi delle censure, laddove specifiche, devolute con l'atto di appello. 3.2 Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'organizzazione criminale di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, con particolare riferimento al ruolo di fornitore di cocaina di LI JU EN ER dell'associazione di cui al capo 1) e sul punto in cui si afferma la sussistenza di basi logistiche luoghi di stoccaggio dello stupefacente comuni ad altra associazione. Deduce che l'impostazione accusatoria presentava, sin dall'origine, rilevanti anomalie posto che il compendio indiziario valorizzato dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare si riferiva a spaccio al dettaglio di hashish e marijuana e coinvolgeva solo quattro dei venti soggetti indagati;
che il giudice della cautela rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare per mancanza del requisito della gravità indiziaria nei confronti di sedici indagati;
che in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari il pubblico ministero "riformulava il capo di imputazione" relativo al delitto associativo originariamente contestato ridefinendolo nei capi 1) e 12) dell'imputazione e che dal contenuto dell'informativa riepilogativa emerge che gli elementi fattuali compatibili con l'ipotesi associativa si riferivano a episodi di spaccio di stupefacente del tipo leggero. Deduce, poi, con riferimento al travisamento del ruolo del coimputato JU LI EN ER, che costui non risulta destinatario di alcuna contestazione riferibile all'anno 2019 ma solo coinvolto nella realizzazione dei fatti contestati ai capi 4) e 5) commessi nel marzo 2021 e che, nonostante l'esclusione da parte del giudice della cautela della gravità indiziaria a carico del predetto, il giudice dell'udienza preliminare riteneva l'intraneità di tale soggetto al sodalizio e retrodatava le condotte delittuose dello stesso all'anno 2019; che ulteriore travisamento per invenzione riguarda l'asserita attività di conservazione e suddivisione in dosi della cocaina e che, a conferma dell'inesistenza di tale ricostruzione, la stessa sentenza di primo grado finisce per contraddirsi. Deduce, inoltre, che ulteriore travisamento sostanziale commesso dai giudici di merito riguarda la presunta condivisione di mezzi e luoghi destinati allo stoccaggio da parte delle due organizzazioni criminali e che le indagini svolte non hanno rilevato alcun elemento che attesti l'esistenza di una struttura logistica comune;
che solo la distribuzione dello stupefacente del tipo hashish e marijuana avveniva attraverso sistema organizzato;
che la figura dei ridete l'uso dei walkie talkie risulta estranea al capo 1) dell'imputazione; che non trova riscontro l'attribuzione a lei nell'imputazione del ruolo di soggetto incaricato del ritiro dei proventi della vendita di stupefacenti da parte dei riders;
che la motivazione sui luoghi di 3 deposito è del tutto approssimativa e che anche la motivazione su ruolo di EN ER si presenta in termini evasivi e intrinsecamente contraddittori. 3.3 Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 del d.P.R. 309 del 1990. Deduce che difetta una struttura organizzata;
che non vi è connessione con la figura dei ridef3; che la figura gerarchicamente apicale che assumeva un ruolo di coordinamento delle risorse materiali e umane è individuata in AR US CH al quale l'organo inquirente attribuiva una funzione direttiva dell'attività delittuosa posta in essere dagli imputati per il delitto di cui al capo 12) e che l'informativa conclusiva evidenziava come tutti gli elementi indicatori dell'esistenza di una struttura criminale organizzata emergessero unicamente dall'osservazione delle attività illecite poste in essere dai soggetti imputati in ordine al capo 12). 3.4 Con il quarto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sul punto relativo all'individuazione degli indici rivelatori della partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Deduce che se, da un lato, è indubbia la sua responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 2), 6) e 7), dall'altro, gli elementi fattuali evidenziati a sostegno della sua stabile e consapevole partecipazione all'associazione criminosa non appaiono conformi ai principi elaborati da questa Corte in materia di reati associativi;
che nella realizzazione delle condotte contestate nei suindicati capi la sua partecipazione si configura come un apporto ausiliario all'attività illecita del compagno RN TO CH Menendez;
che manca interazione da parte sua con altri sodali;
che ella è estranea a qualsiasi attività illecita nell'anno 2019 e fino ad agosto 2020; che non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare la sua partecipazione all'associazione anche nel periodo in cui non sono stati commessi delitti;
che il carattere contingente della sua partecipazione all'attività delittuosa veniva evidenziato dal giudice della cautela;
che non vi sono elementi che consentano di affermare che ella abbia agito con la volontà di sostenere un'associazione criminale e che la giurisprudenza richiede il volontario e consapevole svolgimento di concrete attività funzionali apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. Deduce, poi, che vi sono anche travisamenti sul ruolo di tutela di altri associati;
che tale ruolo è stato desunto da vicenda per la quale ella è stata assolta e che il suo ruolo di autista è giustificato dal rapporto di convivenza con RN TO SA all'epoca sottoposto agli arresti domiciliari e privo di patente 4 di guida e che la riscossione per conto dell'associazione del denaro realizzato dalla vendita dello stupefacente si riferisce in realtà a un unico episodio. 4. Ricorso per LO RR LE IF. 4.1 Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello/ a sostegno dell'"affectio societatis" che l'animava ha erroneamente ritenuto che ella sarebbe uscita dal "giro" nel gennaio 2021 e vi avrebbe fatto ritorno nel marzo dello stesso anno;
che il dato è errato poiché ella rimase estranea ai traffici illeciti dal gennaio 2020 al marzo 2021; che il dato temporale corretto avrebbe permesso di comprendere come ciò che la legava al sodalizio criminoso fosse la relazione con il VA ND;
che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare anche che ella scomparve nuovamente dal "giro" al momento dell'arresto del predetto VA ND;
che la motivazione relativa al messaggio vocale nel quale ella aveva riferito di avere perso il conto delle ragazze che venivano dal Perù è carente, illogica, per non dire apodittica, poiché la conoscenza che il VA ND attendesse alcune ragazze dal Perù non è sintomatica di un ruolo stabile e duraturo;
che ella non ha mai negato di aver concorso nei reati fine;
che anche la motivazione relativa al compenso stabile è carente e apodittica poiché la conversazione relativa ai mille euro si riferiva ai soldi che avrebbe dovuto consegnare;
che la conversazione relativa ai 100 euro si riferiva al denaro che ella avrebbe dovuto consegnare all'ex compagna di RN;
che la vicenda della creazione del profilo Telegram è oltremodo fumosa e non trova integrazione motiva nella sentenza di primo grado;
che alle indagini non sono emersi profili Facebook, Telegram o Messenger falsi;
che la Corte afferma tale circostanza ma manca di motivarla;
che la motivazione della Corte è carente e illogica anche con riferimento a due conversazioni valorizzate per ritenere che ella fosse il soggetto scelto per sostituire il fidanzato;
che la Corte non indica la fonte probatoria che suffragherebbe il contenuto delle conversazioni intercettate e che il contenuto di una conversazione è assurdo perché ella e il fidanzato erano stati arrestati nello stesso momento sicché il secondo non poteva averle dato indicazioni;
che anche a voler ritenere le condotte provate dal compendio in atti le stesse avrebbero dovuto indirizzare verso un giudizio di responsabilità a titolo di concorso nei reati fine e che le condotte non sono sufficienti a integrare appieno il requisito della partecipazione stabile e permanente al sodalizio criminoso, così come elaborato dalla giurisprudenza. 5 4.2 Con il secondo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deduce che la Corte è incorsa in grave aporia logica poiché prima ha sostenuto la fallacia della ricostruzione difensiva e poi si è contraddetta valorizzando proprio l'influenza che il fidanzato e il suo amico RN hanno certamente avuto su di lei nella realizzazione delle condotte criminose. 5. Ricorso per RR TO GO NS. 5.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione dell'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. Deduce che le indagini avevano identificato in "LO" anche tale LT XA IR ON;
che non è stato effettuato alcun approfondimento investigativo per acclarare se la voce delle conversazioni n. 272 e 273 del 27 aprile 2021 sia a lui riferibile;
che dalla lettura delle note del trascrittore di quelle intercettazioni si comprende che l'equazione RR - Piajarito/LO è frutto di una tesi (o ipotesi) e non di una evidenza investigativa;
che la Corte di appello incorre in errore laddove, a pag. 46 della sentenza, riporta che CH sarebbe in contatto con l'utenza telefonica a lui intestata;
che l'intercettazione è ambientale e non telefonica e che i due interlocutori sono in realtà collegati ramite radio. Latta, in conclusione, che partendo da un dato oggettivo, ossia ‘'' l'attribuibilità a ho del numero 327.4032513 e dal fatto che due coimputati l'avessero associato nelle loro rubriche ai soprannomi RI e LO, si sia giunti nella sentenza impugnata a imputargli le condotte emergenti nelle conversazioni intercettate, di natura però ambientale o tra altri soggetti, in cui si fa riferimento peraltro non al nome GO bensì al nomignolo o meglio epiteto aspecifico RI o LO e che non è stato acquisito alcun riscontro che in questi casi si tratti del ricorrente e non di IR o di un terzo soggetto. 5.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. ed ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. carenza di motivazione. Deduce che la Corte di appello ha ignorato che nei motivi di appello era stato evidenziato che il giudice per le indagini preliminari non aveva applicato alcuna misura cautelare al ricorrente ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto contestato;
che il giudizio abbreviato e l'appello si sono svolti sulla base dei medesimi esiti di indagine;
che due giudici diversi utilizzando gli stessi atti sono giunti a conclusioni opposte e che la contraddizione tra le due decisione induce a ritenere che sussiste un ragionevole dubbio riguardo la commissione del reato. 5.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 6 309 del 1990 ed ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. carenza di motivazione. Deduce che nell'appello si lamentava come la ritenuta prova del delitto ascritto all'imputato si concretizzasse nella commissione di reati-fine non oggetto di imputazione;
che l'accertamento degli stessi non poteva avvenire in assenza di imputazione;
che ciò è accaduto e deve trovare sanzione in questa sede;
che l'osservazione a pag. 50 della sentenza impugnata/ per la quale la commissione di reati-fine non è necessaria per provare la partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e è illogica se si considera che proprio quella e solo quella è la condotta contestata all'imputato e che null'altro, se non la vendita di piccole dosi di stupefacente, è stato contestato e ipoteticamente ricostruito a carico del RR (soggetto incensurato, lavoratore e inserito in contesto familiare di immigrati peruviani irregolari). Deduce, inoltre, che le conversazioni, in numero esiguo (nove in un arco temporale di oltre un anno), provano una mera attività esecutiva di vendita di stupefacente e che la Corte afferma il suo "concorso" nel reato associativo ma al contempo replica alla doglianza difensiva, per la quale le condotte non sono state contestate e accertate, argomentando la loro irrilevanza. 5.4 Con il quarto motivo di ricorso lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. errata applicazione dell'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. ed ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. carenza di motivazione. Deduce che le occasioni in cui egli parrebbe coinvolto sono nove in un arco temporale di un anno e sette mesi, che l'affectio societatis richiede un quid pluris che vada oltre la semplice coscienza e volontà di reiterare attività di vendita e che la sentenza impugnata è carente nella motivazione perché non si è soffermata su questo aspetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso per QU MB SA. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. È vero che la Corte di appello, come rappresentato dal ricorrente, ha operato una premessa sui criteri seguiti per la decisione delle questioni poste con gli atti di appello. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale premessa non costituisce una giustificazione preventiva alla successiva omessa motivazione, posto che la Corte territoriale, come si evince dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, in aderenza all'esposto criterio, ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento. In particolare, per quanto attiene alla lamentata risposta del tutto assertiva alla 7 doglianza posta con i motivi nuovi di appello relativa al comune utilizzo delle basi logistiche e dei luoghi destinati al deposito dello stupefacente deve rilevarsi che l'affermazione della Corte secondo la quale «appare irrilevante che nel caso concreto non sia stato individuato un luogo di deposito e stoccaggio della cocaina importata dal Perù dall'associazione contestata al capo 1) dell'imputazione, visto che sono stati individuati ben altri elementi sintomatici della esistenza del sodalizio criminale», oltre a non costituire un "travisamento per invenzione", non è manifestamente illogica, posto che si è effettivamente proceduto alla ricostruzione e al vaglio di altri elementi indicativi della sussistenza della contestata associazione per delinquere. Neppure illogiche appaiono le argomentazioni relative al EN ER, tenuto anche conto che la Corte territoriale, oltre a quanto riportato nel ricorso, ha ritenuto che la sua partecipazione al sodalizio trovasse conferma nella commissione da parte sua di due reati fine e nell'inverosimiglianza della non conoscenza dell'uso strumentale del commercio di merchandising di abbigliamento per l'importazione della cocaina. Anche la doglianza relativa alla stabilità del vincolo associativo ha trovato sostanziale risposta nel passo della motivazione riportato nel ricorso e, comunque, si tratta di doglianza che trova ampia riposta nella complessiva motivazione della sentenza impugnata. In conclusione, la censura relativa alla mancanza di motivazione in merito al delitto associativo è manifestamente infondata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le osservazioni preliminari in merito allo sviluppo delle indagini e alle contestazioni definitive successivamente elevate trovano puntuale confutazione nell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale «è fisiologico che, nello sviluppo del procedimento penale, la iniziale "incolpazione" possa modificarsi, per poi cristallizzarsi nella definitiva "imputazione", e nei fatti in essa contestati». Quanto al ruolo del EN Barriera si richiama quanto osservato nell'esame del primo motivo di ricorso e deve aggiungersi che la Corte di appello ha anche fornito logica risposta all'assenza di contestazioni relative all'anno 2019 osservando che «la circostanza che nel 2019 gli associati fossero solo tre, e che gli altri tre si siano aggiunti ieguito, essendo fisiologico che nella vita di una associazione gli appartenenti ad essa possano mutare, e in particolare che nuovi associati si aggiungano ai precedenti». Deve anche aggiungersi che l'ipotetica erroneità di valutazione del ruolo del suindicato concorrente, giudicato separatamente, non avrebbe alcuna incidenza sulla tenuta logica della motivazione relativa alla Vricorrente. Anche la questione dei luoghi di conservazione dello stupefacente e quella della comunanza con l'altra 8 associazione emersa nelle indagini ha trovato sostanziale risposta nell'affermazione della Corte territoriale riportata nell'esame del primo motivo di ricorso e neppure difetta un ruolo della ricorrente nella riscossione del denaro relativo alla vendita dello stupefacente, come evidenziato a pag. 36 della sentenza impugnata. In conclusione, non ricorre il dedotto vizio di illogicità della motivazione. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente ha evidenziato come la struttura organizzata e ben collaudata dedita allo "spaccio" di stupefacente attraverso un articolato sistema di mezzi e risorse umane non riguardasse il commercio della cocaina ma si riferisse al commercio delle sostanze stupefacenti di tipo leggero oggetto di contestazione elevata nel capo 12) nei confronti di soggetti diversi dalla ricorrente. Tale argomentazione non esclude però la sussistenza del diverso reato associativo di cui al capo 1) relativo a reati fine relativi all'importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, come delineato nelle sentenze dei giudici di merito, comunque comportante, logicamente, l'esistenza di un'organizzazione, ancorché meno complessa di quella relativa all'altro sodalizio. In conclusione, non ricorre il dedotto vizio di erronea applicazione della legge penale. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il difetto di interazione o collegamento tra la ricorrente e gli altri sodali non consente di ritenere irrilevanti i plurimi elementi evidenziati dalla Corte di appello per confermare la partecipazione della ricorrente al contestato delitto associativo, quali la commissione di reati fine, l'ausilio prestato attraverso il reclutamento di un corriere, il recupero di sostanza stupefacente importata e la piena conoscenza delle dinamiche relative all'attività delittuosa per tramite di conversazioni telefoniche. In particolare, la Corte ha ritenuto di evidenziare che «proprio la commissione delle condotte di cui sopra dimostra che l'imputata si è posta stabilmente a disposizione dell'associazione, assumendo consapevolmente un ruolo funzionale alle dinamiche operative del sodalizio, apportando un concreto ausilio all'attuazione dei fini illeciti perseguiti, e che la stessa era pienamente consapevole che la propria attività si inseriva in un complesso organizzato di operazioni strumentali alla importazione e allo spaccio di droga». Trattasi di argomentazione non manifestamente illogica in quanto la partecipazione a sodalizio criminoso può essere desunta anche dalle modalità dei singoli reati fine. La risposta della Corte territoriale relativa alla mancata commissione di reati nell'anno 2019 appare irrilevante alla luce degli elementi comunque acquisiti in apprezzabile lasso temporale in cui è emersa la 9 partecipazione della ricorrente. La circostanza che il giudice della cautela abbia escluso la partecipazione al sodalizio della ricorrente non appare rilevante dovendosi avere riguardo alla valutazione compiuta dal giudice del merito. Non intaccano la complessiva tenuta logica della motivazione la circostanza che la Corte territoriale abbia posto a fondamento del ruolo della ricorrente l'interessamento conseguente all'arresto di soggetti riconducibili ad altro sodalizio capeggiato dal fratello del suo convivente e che non emerga la causale della riscossione del denaro nell'episodio del 21 maggio 2021. La riconduzione del denaro ai traffici illeciti è stata logicamente desunta dal contesto oggetto di investigazione. Del pari irrilevanti le censure in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità, relative al ruolo di autista in favore del convivente e trattandosi, in ogni caso, di circostanza di dettaglio nel contesto degli altri elementi evidenziati nella motivazione. In conclusione, non ricorrono i dedotti vizi motivazionali e le censure si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità. 6. Ricorso per LO RR LE IF. 7. Il primo motivo è manifestamente infondato. La circostanza che la Corte di appello abbia erroneamente indicato l'uscita della ricorrente dal sodalizio a fine gennaio 2021 (in luogo del gennaio 2020) non inficia la complessiva tenuta logica della motivazione sia perché trattasi, assai verosimilmente, di mero errore materiale posto che la considerazione è stata espressa per rispondere a motivo di appello ove si faceva riferimento alla fine della relazione sentimentale con il SQ ND nel gennaio 2020 sia perché molteplici e ulteriori sono gli elementi su cui la Corte territoriale ha fondato la conferma della responsabilità della ricorrente in ordine al delitto associativo né rileva l'ulteriore circostanza dell'ulteriore interruzione del rapporto con il VA AR a seguito dell'arresto subito dalla stessa ricorrente. Neppure carente o illogica la motivazione relativa al messaggio vocale dell'anno 2019 rinvenuto nel telefono della ricorrente, dal quale è emerso che la stessa avesse "perso il conto" delle ragazze che volevano venire dal Perù, quali corrieri della droga, posto che trattasi di affermazione pienamente compatibile con un ruolo operativo e non solo di conoscenza dell'attività svolta dal convivente. Neppure si rinviene alcuna carenza o illogicità nelle conversazioni relative alle somme di denaro, tenuto conto che esse sono pienamente compatibili con somme relative a compensi come emerge, con evidenza, dall'espressione "ti darò sempre 1.000 euro". Priva di rilievo nel complessivo contesto motivazionale appare l'episodio relativo alla creazione del profilo Telegram. Alcuna carenza o 10 illogicità della motivazione si rinviene in ordine al ruolo che la ricorrente doveva assumere a seguito dell'arresto del fidanzato. Quanto alla prima conversazione evidenziata dalla difesa emerge, come risulta dalla trascrizione della conversazione riportata nella sentenza di primo grado, che la ricorrente dopo l'arresto riferisce a RN TO circa il mancato sequestro di un plico contenente stupefacente. Quanto alla seconda conversazione richiamata dalla difesa, sempre dalla sentenza di primo grado, emerge che il 4 giugno 2021, alle ore 11:16:31 QU SA parlando con l'amica IL VA riferiva, tra l'altro, quanto segue: «Ti volevo raccontare che RN mi ha detto ieri sera, praticamente GE ha detto ad LE che lei deve continuare con le sue cose e che deve essere lei a occuparsi dei soldi che il HA e altre due persone devono ad GE». Come emerge da ulteriori passi della conversazione si tratta di denaro che doveva essere recuperato. Non appare affatto illogica la valorizzazione delle conversazioni per trarre conferma alla sussistenza dell'affectio societatis da parte della ricorrente. La circostanza che con riferimento alla prima telefonata entrambi fossero in vinculis nello stesso momento non esclude che vi siano stati contatti soprattutto tenuto conto della scarcerazione della ricorrente emergente dall'intercettazione né con riferimento alla seconda conversazione la ricorrente ha fornito ulteriori elementi per far ritenere che si tratti di conversazioni aventi a oggetto circostanze inventate. In conclusione, non vi sono carenze della motivazione e le doglianze risultano sostanzialmente finalizzate a una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. 8. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La contraddizione tra l'affermazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto che il rapporto della ricorrente con il capo del sodalizio e il fidanzato non poteva che ritenersi paritario e quella espressa nell'ambito del trattamento sanzionatorio, secondo la quale la ricorrente è risultata coinvolta in dinamiche criminali per via del legame affettivo con il fidanzato e avere una fragilità caratteriale, non si traduce in vizio di motivazione rilevante, tenuto conto che la responsabilità della ricorrente è stata confermata sulla basi di ulteriori circostanze. 9. Ricorso per RR TO GO NS. 10. Il primo motivo è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è alcuna confusione tra lo stesso e altri soggetti. In particolare, la Corte territoriale, nell'esaminare la doglianza posta dalla difesa circa la non attribuibilità delle 11 intercettazioni al ricorrente, dopo avere dato atto che nei telefoni sequestrati risultavano abbinati all'utenza 327.4032513, certamente riferibile al ricorrente perché comunicata dallo stesso a un Commissariato di P.S. a seguito di una violazione amministrativa, i soprannomi LO e RI, afferma, con riferimento alla conversazione progr. 272 del 27 aprile 2021, che «In tale univoco contesto, il semplice fatto che i verbalizzanti abbiano annotato, in sede di esordio della trascrizione dell'intercettazione n. 272 del 27.04.2021 che alle ore 19.21.15 AR (LLACSAHUACHE EN Caesar US) fosse in comunicazione con TO ON IA IT non significa affatto che "IT e PO fossero ritenuti due soggetti diversi, posto che anche l'abbinamento fra tale ultimo soprannome e la persona del ES TO è stata, come detto, acclarata oltre ogni ragionevole dubbio;
significa, semplicemente, che gli operanti hanno richiamato, all'inizio della trascrizione, il primo dei soprannomi dell'imputato ed hanno successivamente utilizzato il secondo PO -, perché era questo ad essere più volte pronunciato dall'interlocutore AR US.». Aggiunge la Corte territoriale, che risulta smentita l'affermazione difensiva secondo la quale LO dovesse individuarsi in LT XA IR ON poiché dagli atti è emerso che costui, utilizzatore dell'utenza 347.9272592 fittiziamente intestata e abbinata al suo cellulare, fosse soprannominato WI e che proprio dalla conversazione prog. n. 273 del 27 aprile 2021 è emerso con «inequivocabile chiarezza, che RE LE LT XA, IA WI, era persona ben diversa da PO e non confondibile con questi. Il dato è ulteriormente confermato dallo sviluppo della conversazione, durante la quale il collegamento con PO veniva meno e successivamente era ripristinato e quest'ultimo riferiva a AR le circostanze e le modalità della consegna a domicilio dello stupefacente che in quel momento stava effettuando, ricevendo istruzioni "in diretta" dallo stesso AR. Tale segmento di conversazione, piuttosto, è estremamente significativo per un altro motivo, ossia perché chiarisce definitivamente (se mai ve ne fosse bisogno) che PA e OL sono la stessa persona, ossia il ES TO: come riportato a p. 127 della sentenza impugnata, i due soprannomi sono utilizzati in modo promiscuo, uno dopo l'altro nel corso della conversazione con la stessa persona, ossia il ES TO.». Per le complessive logiche considerazioni espresse dalla Corte territoriale non vi è neppure dubbio che il soggetto chiamato LO nei messaggi audio riportati alle pag. 48 e segg. della sentenza impugnata fosse il ricorrente. Del tutto irrilevante che la Corte di appello a pag. 46 della sentenza impugnata abbia fatto riferimento a contatto telefonico in luogo di intercettazione ambientale poiché ciò che rileva è il contenuto sostanziale della captazione. In definitiva, 12 non ricorre la dedotta violazione della legge penale e le doglianze risultano finalizzate a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. 11. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come già osservato per analoga doglianza espressa per la ricorrente Quispo la circostanza che il giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto che il ricorrente non facesse parte del sodalizio e operasse occasionalmente non comporta alcuna preclusione a una diversa valutazione da parte dei giudici del merito. Inoltre, l'argomentazione non è stata trascurata dalla Corte di appello avendo avuto risposta nella parte relativa ai motivi aggiunti proposti per la QU. 12. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha indicato le ragioni dell'irrilevanza della mancata contestazione dei reati fine richiamando anche giurisprudenza di legittimità che afferma come la commissione di reati-fine dell'associazione non sia necessaria ai fini della configurabilità del delitto associativo. La difesa si duole dell'illogicità di tale affermazione posto che nel presente procedimento sono state contestate proprio condotte costituenti reati-fine. La risposta della Corte territoriale alle doglianze della difesa non appare rilevante ai fini della complessiva tenuta logica della motivazione, posto che i giudici di merito hanno comunque indicato le ragioni per le quali il ricorrente dovesse ritenersi partecipe del sodalizio criminoso (vedasi pag. 50 della sentenza impugnata). Né rileva che i singoli episodi di consegna di stupefacente non siano stati oggetto di formale contestazione quali autonomi reati posto che l'accertamento del reato di pericolo contro l'ordine pubblico di cui all'art. 416 cod. pen. può richiedere, ove necessario, anche l'esame delle condotte eventualmente commesse in attuazione del pactum sceleris. Pertanto, non vi è carenza di motivazione e le ulteriori considerazioni del ricorrente attengono a questioni rivalutative del fatto non consentite nel giudizio di legittimità. 13. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposto nell'interesse di QU MB, LO RR e RR TO devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della 13 Oggi, 17 OR, 2026 IL FUNZION p AÍ somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso 11 13/02/2026.