Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8129 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
0063405 IN NOME DE POEDITALIANO0 8 12 9 / 02 EPUBBLICA ITALIANA TE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Sagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Com Presidente Dott. Pasquale REALE - R.G.N. 4825/99 - Consigliere Cron. 22364 Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Antonio MERONE Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro . N NA RM;
- intimata avverso la sentenza n. 138/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 2002 16/01/98; 147 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 17/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora TA LA ha chiesto il rimborso dell'ILOR versata nella sua qualità di agente di commercio per l'anno 1986, e che riteneva non dovuta. Ha presentato successivamente ricorso contro il silenzio- rifiuto dell'Amministrazione. Le Commissioni Tributarie di primo grado e di appello accoglievano la richiesta della contribuente. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con le conseguenze di legge in ordine alle spese. L'Amministrazione ricorrente espone un solo motivo di impugnazione, quello di violazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art.38 del DPR n.602 del 1973 anche con riferimento all'art.16 del DPR n.636 del 1972, nonché di omessa pronunzia su di un punto decisivo della controversia. Sosteneva che l'Ufficio aveva eccepito in grado di appello che l'istanza di rimborso era tardiva ai sensi dell'art.38 del DPR n.602 del 1973 rispetto al versamento effettuato il primo dicembre 1986. La Commissione Regionale invece aveva omesso di motivare sul punto. Con requisitoria scritta del 4 ottobre 2001, il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema di Cassazione chiedeva che il ricorso fosse accolto per manifesta fondatezza dello stesso. Sottolineava che si applicava termine di decadenza di diciotto mesi, e che, anche se si trattava di questione non dedotta, la sentenza impugnata non era stata sottoscritta dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale, con conseguente nullità insanabile, e rilevabile di ufficio, della decisione MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato, anzi manifestamente fondato, e come tale deve essere accolto già in questa sede di deliberazione in camera di consiglio. Innanzi tutto la pronunzia impugnata non risulta sottoscritta dal Presidente del Collegio, e questo ne comporta, a sensi del secondo comma dell'art.161 del c.p.c., la nullità assoluta insanabile (anzi, più esattamente, la giuridica inesistenza) rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In secondo luogo l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente era tardiva, e non avrebbe potuto essere accolta. Il rimborso in favore dei contribuenti delle imposte corrisposte dagli stessi con versamenti diretti è disciplinato dall'art.38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, che sottopone l'istanza relativa ad un apposito termine di decadenza, con decorrenza dalla data del versamento. 2 All'epoca dei fatti (prima che venisse aumentato dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n.133) questo termine di decadenza era soltanto di diciotto mesi. Nel caso di specie il versamento in autotassazione, di cui è stato chiesto il rimborso, risaliva al primo dicembre 1986, mentre l'istanza di rimborso era stata presentata solamente il 26 settembre 1988, oltre i diciotto mesi e perciò ormai fuori termine. La richiesta stessa era dunque tardiva, e come tale inammissibile. Era infondata, di conseguenza, l'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza stessa. E' errata, e va riformata, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che ha disposto invece il rimborso delle somme versate dalla contribuente. Nel caso specifico la Corte deve dunque cassare senza rinvio la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigettare la domanda sostanziale di rimborso presentata dal contribuente. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Accoglie il ricorso e, pronunziando nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente. Spese compensate. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Pasquale Reale (dr.Stefano Monaci) -5 GIU. 2002 4