Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
La competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2010, n. 18742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18742 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1271
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2299/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE REGGIO CALABRIA (MIS, PREV,);
nei confronti di:
CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA;
con ordinanza n. 79/2009 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 19/06/2009;
nel procedimento di prevenzione a carico di RE EN;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello.
OSSERVA
Con provvedimento in data 7/4/09 la Corte di appello di Reggio Calabria, investita da istanza con la quale CA EN chiedeva che gli venisse revocata o sospesa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicatagli con decreto del locale Tribunale contro il quale aveva presentato ricorso in appello avanti la Corte medesima, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sul rilievo che la L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 7, comma 2 attribuisce al giudice che ha adottato la misura di prevenzione la competenza a revocarla o modificarla. Con decreto in data 19/6/09 il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto negativo.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la declaratoria di competenza della Corte di appello alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 22/12/98, Confl. in proc. Ascolese, rv. 212.578;
13/1/00, Confl. in proc. Pugliese, rv. 215.367; 7/5/02, Maggio, rv. 222.460) secondo cui la competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo mentre, quando come nel caso di specie penda impugnazione, spetta al giudice investito del gravame il quale è tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010