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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8100 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione OL IN, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dichiarando il passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria non oggetto di impugnazione e, con riferimento ai capi da AaDe S, trasmettendo gli atti al Pubblico ministero;
e l'avvocato ROBERTO BRANCALEONI che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte di appello di Trieste - a seguito del gravame interposto nell'interesse di BI PA - ha dichiarato la nullità della sentenza emessa il 20 luglio 2018 dal Tribunale di Pordenone nei confronti dello stesso imputato, ritenendo il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8100 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 07/11/2022 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 597 e 649 cod. proc. pen. - è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui - ritenuto l'allegato difetto di correlazione tra accusa e sentenza - ha dichiarato in toto la nullità della pronuncia del Tribunale di Pordenone e non anche con riferimento ai soli capi (da A a D, e S) per cui vi era stata condanna e impugnazione, in quanto nel resto - a fronte dell'appello del solo imputato relativo alle sole statuizioni di condanna - si sarebbe formato il giudicato assolutorio. 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata dedotta la nullità della sentenza di appello nella parte in cui, a seguito della declaratoria di nullità della decisione di primo grado, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado invece che al Pubblico ministero in difformità dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità. Ed è stato evidenziato l'interesse del PA ad impugnare poiché, a seguito dell'erronea statuizione di secondo grado, egli non potrebbe difendersi sul fatto diverso prima dell'eventuale esercizio dell'azione penale (proprio al fine di determinare il Pubblico ministero a non esercitarla), non si celebrerebbe l'udienza preliminare (così impedendo l'esercizio delle facoltà dell'imputato in ordine alla scelta del rito), infine il PA avrebbe già la qualità di imputato (con la conseguente annotazione nel certificato dei carichi pendente che invece non avrebbe luogo qualora fosse solo indagato). 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell' art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata dedotta la violazione dell'art. 604, comma 8, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente disposto la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado invece che al Tribunale più vicino a quello di Pordenone, il quale ha soltanto una Sezione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati, nei termini che si espongono;
ed è assorbito il terzo motivo. 1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Questa Corte ha già condivisibilmente rilevato che «il potere di annullare la sentenza di primo grado ex artt. 521 e 598 cod. proc. pen. può avvenire solo nel rispetto del principio di devoluzione ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen.», che «non implica che (anche) la specifica questione sia stata dedotta con l'atto di impugnazione, ma solo che la stessa attenga al punto della decisione interessato dall'atto di appello» (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, Stizanin, Rv. 268441 - 01, che tanto soggiunge: «la verifica della corrispondenza tra il fatto contestato e quello per il quale è stata pronunciata sentenza è imprescindibilmente ricompresa nella verifica attinente al merito della contestazione: quando 2 è oggetto di impugnazione il punto della decisione concernente la sussistenza dell'addebito, la relativa valutazione implica di per sé, e contestualmente, la verifica della corrispondenza dei fatti accertati a quelli indicati nell'imputazione»). Inoltre, si è già affermato che in tali ipotesi il Giudice di appello deve ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, Di Gregorio, Rv. 265607 - 01: «La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.»; cfr. pure Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, Bartolomei, Rv. 238323 - 01; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247533 - 01). Nel caso in esame, l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato ha in effetti limitato le doglianze ai capi A), B), C), D) e S) (cfr. atto di appello); ragion per cui la Corte di appello non poteva dichiarare in toto la nullità della decisione di primo grado ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., ossia anche con riferimento ai reati di cui ai rimanenti capi - E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), R) - non oggetto di gravame (in relazione ai quali il PA era stato assolto o si era dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione); e in parte qua - proprio perché non vi era stata impugnazione - si era formato il giudicato nei confronti dell'imputato. Pertanto, deve disporsi: l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Trieste;
nonché l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone, nei confronti di BI PA, limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), C), D) e S). E deve disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, nei confronti di IN IO limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), C), D e S) disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Così deciso il 07/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione OL IN, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dichiarando il passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria non oggetto di impugnazione e, con riferimento ai capi da AaDe S, trasmettendo gli atti al Pubblico ministero;
e l'avvocato ROBERTO BRANCALEONI che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte di appello di Trieste - a seguito del gravame interposto nell'interesse di BI PA - ha dichiarato la nullità della sentenza emessa il 20 luglio 2018 dal Tribunale di Pordenone nei confronti dello stesso imputato, ritenendo il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8100 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 07/11/2022 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 597 e 649 cod. proc. pen. - è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui - ritenuto l'allegato difetto di correlazione tra accusa e sentenza - ha dichiarato in toto la nullità della pronuncia del Tribunale di Pordenone e non anche con riferimento ai soli capi (da A a D, e S) per cui vi era stata condanna e impugnazione, in quanto nel resto - a fronte dell'appello del solo imputato relativo alle sole statuizioni di condanna - si sarebbe formato il giudicato assolutorio. 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata dedotta la nullità della sentenza di appello nella parte in cui, a seguito della declaratoria di nullità della decisione di primo grado, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado invece che al Pubblico ministero in difformità dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità. Ed è stato evidenziato l'interesse del PA ad impugnare poiché, a seguito dell'erronea statuizione di secondo grado, egli non potrebbe difendersi sul fatto diverso prima dell'eventuale esercizio dell'azione penale (proprio al fine di determinare il Pubblico ministero a non esercitarla), non si celebrerebbe l'udienza preliminare (così impedendo l'esercizio delle facoltà dell'imputato in ordine alla scelta del rito), infine il PA avrebbe già la qualità di imputato (con la conseguente annotazione nel certificato dei carichi pendente che invece non avrebbe luogo qualora fosse solo indagato). 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell' art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata dedotta la violazione dell'art. 604, comma 8, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente disposto la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado invece che al Tribunale più vicino a quello di Pordenone, il quale ha soltanto una Sezione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati, nei termini che si espongono;
ed è assorbito il terzo motivo. 1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Questa Corte ha già condivisibilmente rilevato che «il potere di annullare la sentenza di primo grado ex artt. 521 e 598 cod. proc. pen. può avvenire solo nel rispetto del principio di devoluzione ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen.», che «non implica che (anche) la specifica questione sia stata dedotta con l'atto di impugnazione, ma solo che la stessa attenga al punto della decisione interessato dall'atto di appello» (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, Stizanin, Rv. 268441 - 01, che tanto soggiunge: «la verifica della corrispondenza tra il fatto contestato e quello per il quale è stata pronunciata sentenza è imprescindibilmente ricompresa nella verifica attinente al merito della contestazione: quando 2 è oggetto di impugnazione il punto della decisione concernente la sussistenza dell'addebito, la relativa valutazione implica di per sé, e contestualmente, la verifica della corrispondenza dei fatti accertati a quelli indicati nell'imputazione»). Inoltre, si è già affermato che in tali ipotesi il Giudice di appello deve ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, Di Gregorio, Rv. 265607 - 01: «La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.»; cfr. pure Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, Bartolomei, Rv. 238323 - 01; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247533 - 01). Nel caso in esame, l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato ha in effetti limitato le doglianze ai capi A), B), C), D) e S) (cfr. atto di appello); ragion per cui la Corte di appello non poteva dichiarare in toto la nullità della decisione di primo grado ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., ossia anche con riferimento ai reati di cui ai rimanenti capi - E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), R) - non oggetto di gravame (in relazione ai quali il PA era stato assolto o si era dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione); e in parte qua - proprio perché non vi era stata impugnazione - si era formato il giudicato nei confronti dell'imputato. Pertanto, deve disporsi: l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Trieste;
nonché l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone, nei confronti di BI PA, limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), C), D) e S). E deve disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, nei confronti di IN IO limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), C), D e S) disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Così deciso il 07/11/2022.