Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4293
CASS
Sentenza 24 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso in cui si debba valutare, in relazione alla disciplina sulla pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, l'eventuale incidenza invalidante di una malattia tumorale, è necessario, in considerazione anche dell'evoluzione verificatasi nella diagnosi e nella cura di tali malattie, un'adeguata considerazione di tutti gli elementi che possano avere direttamente o indirettamente concreto rilievo rispetto ai requisiti delle prestazioni richieste, quali il prevedibile andamento della malattia, la probabilità di guarigione o di esito infausto, i riflessi psicologici, la natura delle cure necessarie, l'incidenza sulla efficienza del soggetto della situazione in atto e in evoluzione nonché delle cure, e, viceversa, l'eventuale incidenza negativa dell'attività lavorativa sull'andamento della malattia e sulla possibilità di sottoporsi alle cure necessarie. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato il diritto all'assegno di invalidità sulla base del rilievo che l'assicurata, sottoposta a due interventi chirurgici per asportazione di formazioni neoplastiche alla mammella, non poteva ritenersi guarita ed esente da rischio di metastasi, dato che non risultavano essere stati esplorati i linfonodi regionali ne' eseguiti i recettori ormonali; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, perché non era stato chiarito se le indagini in questione, o altre equivalenti, potevano tuttora essere effettuate, e non erano state compiuti gli accertamenti e le valutazioni di cui al riportato principio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4293
    Data del deposito : 24 marzo 2001

    Testo completo