Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
Nel caso in cui si debba valutare, in relazione alla disciplina sulla pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, l'eventuale incidenza invalidante di una malattia tumorale, è necessario, in considerazione anche dell'evoluzione verificatasi nella diagnosi e nella cura di tali malattie, un'adeguata considerazione di tutti gli elementi che possano avere direttamente o indirettamente concreto rilievo rispetto ai requisiti delle prestazioni richieste, quali il prevedibile andamento della malattia, la probabilità di guarigione o di esito infausto, i riflessi psicologici, la natura delle cure necessarie, l'incidenza sulla efficienza del soggetto della situazione in atto e in evoluzione nonché delle cure, e, viceversa, l'eventuale incidenza negativa dell'attività lavorativa sull'andamento della malattia e sulla possibilità di sottoporsi alle cure necessarie. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato il diritto all'assegno di invalidità sulla base del rilievo che l'assicurata, sottoposta a due interventi chirurgici per asportazione di formazioni neoplastiche alla mammella, non poteva ritenersi guarita ed esente da rischio di metastasi, dato che non risultavano essere stati esplorati i linfonodi regionali ne' eseguiti i recettori ormonali; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, perché non era stato chiarito se le indagini in questione, o altre equivalenti, potevano tuttora essere effettuate, e non erano state compiuti gli accertamenti e le valutazioni di cui al riportato principio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5954/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/03/98 R.G.N. 18724/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rigettata dal Pretore di Roma la domanda di EN ST, diretta al conseguimento della pensione ordinaria di inabilità e, in subordine, dell'assegno di invalidità, in relazione alla domanda dalla stessa presentata in sede amministrativa nel luglio 1989, l'interessata proponeva appello chiedendo il riconoscimento di detto assegno, mentre l'Inps chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Il Tribunale riconosceva l'assegno di invalidità con decorrenza dal 1 dicembre 1993, aderendo al parere espresso nel primo grado del giudizio dal consulente tecnico d'ufficio, a seguito dell'espletamento di un supplemento di consulenza. Come ricordato nella sentenza del tribunale, il c.t.u., data la modesta incidenza funzionale delle altre patologie (spondilosi alla colonna vertebrale, lieve prolasso del lembo posteriore mitralico), al fine di ritenere ridotta a meno di un terzo la capacità di guadagno in occupazione confacenti alle attitudini dell'assicurata, aveva attribuito rilievo specifico all'affezione neoplastica, e, in particolare, alla impossibilità di formulare rispetto ad essa un giudizio prognostico favorevole in mancanza di elementi al riguardo fondamentali. Infatti, mentre "gli indici prognostici del cancro alla mammella sono rappresentati dalle dimensioni del tumore, dall'interessamento o meno dei linfonodi ascellari, dalla positività o negatività dei recettori ormonali" dall'esame delle cartelle cliniche relative ai due interventi per la neoplasia subiti dalla ricorrente si desumevano solo le dimensioni del tumore (cm. 0,6), mentre non risultavano esplorati i linfonodi regionali, ne' eseguiti i recettori ormonali. Di conseguenza l'assicurata non poteva considerarsi completamente guarita dalla malattia neoplastica e vi era tuttora rischio di metastasi.
Contro detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione. La ST resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps, denunciando - ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ed errata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto sussistente il grado di invalidità richiesto dalla legge ai fini in questione senza svolgere alcuna considerazione medico-legale, senza spiegare l'incidenza del quadro morboso sulla capacità lavorativa dell'interessata, pur in presenza di un'iniziale affermazione del consulente tecnico circa la modestia della compromissione funzionale anche della patologia neoplastica, affermazione non adeguatamente messa in discussione dai successivi rilievi di natura prognostica, peraltro errati, perché formulati in assenza delle più accurate indagini menzionate dallo stesso consulente.
Le esposte censure sono fondate, sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto le considerazioni del consulente tecnico, valorizzate dal giudice d'appello, sono carenti e illogiche sia dal punto di vista strettamente diagnostico che da quello delle valutazioni in merito alla riduzione della capacità di guadagno dell'assicurata.
Da un lato, va rimarcato che il consulente, nel rilevare la mancanza degli elementi specifici ritenuti indispensabili ai fini di un giudizio prognostico circa l'affezione che aveva reso necessari i due interventi chirurgici alla mammella, avrebbe dovuto disporre i relativi accertamenti, oppure chiarire se, e per quali ragioni, le indagini in questione non potevano più essere effettuate, e altresì se sussistevano o meno altri accertamenti utili al fine di pervenire ad una valutazione prognostica più precisa ed eventualmente più confortante.
Sotto un profilo più generale, va ricordato che è stata ritenuta la sussistenza di una riduzione della capacità di guadagno della ST a meno di un terzo sulla base del rilievo che la medesima "non si può considerare completamente guarita dalla malattia neoplastica, e a tutt'oggi vi è ancora rischio di metastasi".
Tale tipo di valutazione richiama la problematica, oggetto di apposite considerazioni da parte degli studiosi di medicina legale, della valutazione, ai fini delle prestazioni di invalidità, delle condizioni dei soggetti affetti da neoplasie maligne. Al riguardo conviene preliminarmente ricordare che la non recente teorica della cosiddetta invalidità etica (secondo cui nei casi di tumori ad evoluzione letale deve pervenirsi comunque ad un giudizio di invalidità, sulla base di principi di pietà e solidarietà umana, prescindendosi dalla eventuale permanenza di una capacità lavorativa, oppure in considerazione dell'inevitabilità di un rilevante turbamento della "cenestesi lavorativa"), oltre ad non avere avuto un'adesione generalizzata nell'ambito degli studiosi del ramo, è stata valorizzata in giurisprudenza in termini restrittivi. Infatti alla nozione di invalidità etica è stato fatto riferimento in caso "collasso psichico" subito dall'assicurato per avere appreso di essere affetto da malattia, tumorale o d'altro genere, prognosticata come letale, e si è ritenuto rilevante tale stato ai fini pensionistici alla condizione che effettivamente si sia determinata una patologia psichica (eventualmente perdurante nonostante la non prevista guarigione) di entità tale da determinare il superamento della soglia legale di capacità di guadagno (cfr. Cass. n. 2821/1992; Cass. n. 4219/1986; Cass. n. 6017/1983; Cass. n. 3727/1977; Cass. n. 1860/1968). Va peraltro altresì ricordato che, con riferimento all'invalidità civile, la tabella delle infermità approvata con d.m. 5 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale, suppl. ord., n. 47 del 26 febbraio 1992), prevede (alla voce n. 9325) un coefficiente di invalidità totale per il caso di "neoplasie a prognosi infausta o probabilmente infausta".
In relazione alla disciplina sulla pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, l'evoluzione verificatasi nella diagnosi e nella cura delle malattie tumorali rende necessario un approccio valutativo adeguatamente articolato, poiché, come è noto, in un numero elevato di situazioni sono ormai possibili cure idonee ad aumentare, anche in misura molto notevole, le probabilità di guarigione, oppure a contenere in maniera significativa l'evoluzione della malattia, e tuttavia spesso non prive di effetti collaterali, cioè di ricadute negative sulle condizioni psicofisiche del soggetto. Ne consegue la necessità, in sede di valutazioni medico- legali, di un'adeguata considerazione di tutti gli elementi che possano avere direttamente o indirettamente concreto rilievo rispetto ai requisiti delle prestazioni richieste, quali il prevedibile andamento della malattia, la probabilità di guarigione o di esito infausto, i riflessi psicologici, la natura delle cure necessarie, l'incidenza sulla efficienza del soggetto della situazione in atto e in evoluzione nonché delle cure, e, viceversa, l'eventuale incidenza negativa dell'attività lavorativa sull'andamento della malattia e sulla possibilità di sottoporsi alle cure necessarie, ecc. Nel caso in esame - in cui peraltro il consulente tecnico, sia pure in relazione agli elementi prognostici concretamente utilizzati, non sembrerebbe avere prospettato un'elevata probabilità di esito infausto - tali approfondimenti sono mancati.
La sentenza va dunque annullata e la causa va rinviata ad altro giudice per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001