Sentenza 5 luglio 2005
Massime • 1
Il reato di rifiuto, per motivi di coscienza, del servizio militare, quale previsto dall'art. 14, comma secondo, legge 8 luglio 1998 n. 230, è tuttora configurabile nel caso di soggetti i quali, essendo nati entro il 1985, siano ancora assoggettabili alla leva, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 7, comma primo, D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215, modificato dall'art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 27419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27419 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/07/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 835
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 013148/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA IO N. IL 16/11/1972;
avverso SENTENZA del 30/11/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Di Sora Mario che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 novembre 2004 la Corte d'Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto da NI AU, ha concesso allo stesso il beneficio della non menzione nel casellario in relazione alla condanna alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione riportata con sentenza 23.6.2000 del Tribunale di Pesaro - Sezione staccata di Fano per il delitto di cui all'art. 14 comma 2 della legge n. 230 del 1998, avendo il NI rifiutato di prestare il servizio militare adducendo motivi di coscienza. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NI rilevando che il fatto contestato non era più previsto dalla legge come reato essendo stata soppressa la leva obbligatoria dal 1 gennaio del 2005 con conseguente abolizione del reato di renitenza alla leva in qualunque forma manifestato e commesso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che la condotta criminosa di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998, consistente nel rifiuto di prestare il servizio militare adducendo motivi di coscienza a ciò ostativi, non sarebbe oggi più sottoposta a sanzione con la conseguenza che il NI dovrebbe essere prosciolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Il ricorrente non indica le disposizioni normative che, a suo avviso, avrebbero determinato la abolitio criminis, ma è evidente che ha inteso riferirsi alla normativa che ha istituito il servizio militare professionale (legge n. 331 del 2000) e disciplinato la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (art. 3 comma 1 della legge citata) ed in particolare all'art. 7 di tale ultima legge che dispone la "sospensione" del servizio di leva, statuendo, al primo comma, che il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2007 con contestuale previsione che "fino al 31.12.2006 le esigenze delle forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985" e, nel contempo, al comma terzo, la disciplina dello strumento (D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) attraverso cui è ripristinato il servizio di leva nei casi previsti dall'art. 2 comma 1 lett. f) della legge 14.11.2000 n. 331 (personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni qualora sia deliberato lo stato di guerra ovvero qualora una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate).
Un orientamento della giurisprudenza di merito, al momento comunque non prevalente, ha tratto da tali disposizioni il convincimento che già la normativa che ha abolito il servizio militare obbligatorio, sia pure con decorrenza procrastinata al 31.12.2006, abbia operato una sostanziale abolizione del reato di rifiuto del servizio militare di leva previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 230 del 1998, operando come legge extrapenale espressamente richiamata con gli effetti di cui all'art. 2 Cod. Pen., non potendo il soggetto già chiamato in passato alla leva militare obbligatoria essere punito per un fatto che ora non costituirebbe più reato in virtù della disposizione integrativa della legge penale che avrebbe di fatto "abolito" la leva obbligatoria, nonostante la espressione di minore effetto "sospensione" usata dal legislatore. In particolare è stato dedotto che tale effetto si sarebbe verificato con l'entrata in vigore della legge il 331 del 2000, a nulla rilevando che, sul piano amministrativo, la trasformazione dell'esercito italiano in esercito professionale e volontario sia dilazionata nel tempo attraverso passaggi progressivi ai sensi dell'art. 3 della stessa legge. Tale tesi non appare condivisibile poiché non può ad oggi parlarsi di sospensione e tanto meno di abolizione del servizio militare di leva. La norma attualmente in vigore (art. 1 della legge 23.8.2004 n. 226, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 5 del D.LGS.
8.5.2001 n. 215) prevede infatti che "le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1.1.2005 "permanendo peraltro l'obbligo di rispondere alla chiamata e di prestare il servizio militare per i soggetti nati entro il 1985. Anche volendo aderire alla tesi per cui la cessazione del servizio militare di leva comporterebbe una abolitio criminis, ai sensi dell'art. 2 C.P., per la successione di una legge extrapenale abrogatrice dell'elemento costitutivo della fattispecie del reato di cui all'art. 14 commi 1 e 2 della legge il 230 del 1998, non può quindi ritenersi che attualmente il servizio militare di leva sia abolito, mancando il provvedimento che ha posto fine allo stesso, mentre, al contrario, tale servizio, ad oggi, è ancora in svolgimento per i giovani nati, come il ricorrente, entro il 1985.
Continua perciò a sussistere il reato di rifiuto a prestare il servizio militare di leva, ne' ha inciso su ciò l'art. 12 del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1 luglio 2005 ed entrato in vigore il giorno della pubblicazione, laddove ha introdotto la possibilità di una anticipazione della cessazione dal servizio per il personale militare di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica militare ovvero addetto al servizio civile sostitutivo, poiché ha comunque lasciato espressamente ferma la disciplina di cui all'art. 25 della legge 23 agosto 2004 n. 226, prevedendo soltanto una opzione, a domanda dell'interessato, diretta ad ottenere una riduzione del periodo di servizio. In futuro, allorché verrà meno l'obbligo di rispondere alla chiamata di leva per classi, è evidente che non saranno più prospettabili, al di fuori di una chiamata alla leva obbligatoria, i reati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998 per i giovani nati successivamente al 1985, se non nel caso in cui venga ripristinato, per eventi eccezionali (guerra ecc.), il reclutamento su base obbligatoria, e che potrà prospettarsi il problema della abolitio criminis anche per coloro che, nati prima del 1985, essendo stati chiamati alle armi, hanno in passato rifiutato di prestare il servizio militare di leva, poiché non potrebbero essere più chiamati a prestarlo. Sotto tale profilo parte della dottrina ha prospettato la questione della mera quiescenza temporanea della fattispecie incriminatrice, destinata ad essere nuovamente applicata, senza necessità di ulteriore intervento legislativo, se e quando dovesse verificarsi il ripristino della leva obbligatoria, con la conseguenza che i reati di rifiuto del servizio militare commessi prima dell'assunzione e quello di renitenza alla leva non verrebbero meno, nemmeno per il futuro, non esistendo una norma integrativa del precetto penale che abbia abolito l'obbligo della leva, soltanto "sospeso" per espressa volontà del legislatore. Al di là di tale limitato aspetto non appare invece neppure prospettabile una abolitio criminis generalizzata con riguardo, ad esempio, alla condotta di arbitraria interruzione del servizio militare, il che lascerà anche in futuro impregiudicata la vigenza del reato di diserzione.
Per quanto attiene al caso in esame si deve pertanto ritenere che non vi sia stata, ad oggi, abolitio criminis, posto che non è intervenuta abolizione della legge extrapenale integrante la norma incriminatrice, non essendo in atto neppure una sospensione generalizzata dell'obbligo della leva;
per cui correttamente il ricorrente, che ha rifiutato di prestare il servizio militare di leva, è stato condannato per un fatto che allo stato costituisce ancora reato.
Il ricorso deve essere pertanto respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005