Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980, dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione davanti al tribunale o alla corte di appello penali ai quali il giudice stesso appartiene e contro l'ordinanza che definisce il procedimento è ammissibile il ricorso alla Corte di cassazione penale, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; qualora, invece, l'opposizione sia stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare l'improponibilità della domanda e se ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio - ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. - l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. Detti principi si applicano anche nel caso di provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico emesso dallo speciale collegio cui la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha attribuito il potere di compiere indagini preliminari in ordine ai c.d. reati ministeriali, con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale, atteso che detto collegio ha natura non di giudice speciale, ma di organo specializzato della giurisdizione ordinaria in materia penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arezzo n. 38, presso l'avv. Maurizio Messina, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in ROMA Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente -
nonché OL TA, LI UB, DR NI, GU TO, IO BI, OM IC, IO ON, NN AR, NN RA, PA IR IC, FR MI, VI NU, UD VA, EP IA, LU LA, HE EL, AN BR, RA DI OL, NC AN, ON FR, AN ON, HE DI CE, EP GA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 6938/99 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, come sopra dom.to, rapp.to e difeso;
- ricorrente -
contro
LI CO, come sopra elett.te dom.to, rappr.to e difeso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 27/07/98 (n. 20229/97 V.G.);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2002 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito l'Avv. Messina per il ricorrente;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- che in data 5/10/1995 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma conferiva al Dott. Spartaco IT un incarico peritale nell'ambito del procedimento aperto nei confronti del signor GI AN e altri;
- che l'elaborato peritale veniva depositato il 6 febbraio 1997;
- che il perito domandava la liquidazione del proprio compenso, facendo presente che l'incarico era stato di grande complessità, sia per la natura e l'oggetto delle indagini eseguite che per il numero e la posizione dei soggetti coinvolti e non poteva, quindi, essere considerato in modo unitario;
- che, tanto premesso, quali punti di riferimento per la liquidazione venivano indicati le somme di L. 156.850.000 e di L. 313.700.000, corrispondenti rispettivamente ai minimi e ai massimi di tariffa, dei quali veniva chiesto il raddoppio, ai sensi dell'art. 5, legge 319/80, in considerazione dell'ingente importo dei valori oggetto di accertamento;
- che, con decreto del 6 marzo 1997, il Collegio liquidava, quanto agli onorali, un unico compenso, stabilendone l'ammontare in L. 12.577.000, di cui disponeva il raddoppio ai sensi del citato art. 5, legge 319/80;
- che la somma complessivamente liquidata in favore del consulente era pertanto di L. 124.943.826, di cui L. 99.799.826 per spese e L. 25.154.000 per onorali;
- che l'opposizione proposta in sede civile dall'IT era parzialmente accolta dal Tribunale, che individuava nella complessa attività peritale da lui espletata quattro distinte e autonome consulenze, liquidando in suo favore, a titolo di onorali, la complessiva somma di L. 100.616.000, confermando nel resto l'impugnato decreto e condannando i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese;
- che il consulente ha chiesto, con due motivi di ricorso, la cassazione di tale ordinanza;
- che al presente ricorso è stato riunito ai sensi dell'art. 335 c.p.c, con separata ordinanza, quello iscritto al Ruolo Generale con il n. 6938/99;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con il proprio ricorso l'IT - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.p.r. 352/88, in relazione all'art. 2, legge 319/80 e agli artt. 3, 36 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c, in relazione agli artt. 112, 113 e 115 dello stesso codice e al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585; nonché vizio di motivazione - censura il provvedimento impugnato sotto molteplici profili, sostanzialmente lamentando che il Tribunale:
a) non avrebbe considerato che l'autonomia, ai fini della, liquidazione del compenso, delle prestazioni peritali effettuate dal consulente deve essere riconosciuta anche nell'ambito delle singole "materie" specificamente individuate dall'art. 2, del citato d.p.r. 352/88, quando esse abbiano comportato ambiti d'indagine del tutto differenti;
b) avrebbe liquidato le competenze in misura inferiore ai minimi;
- che, a sua volta il Ministero - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 30, legge 79/42 - deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che esso ricorrente era privo di legittimazione passiva e non aveva quindi titolo per assumere la qualità di parte nel presente giudizio ed essere assoggettato, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali;
che questa Corte, riesaminando a Sezioni Unite la complessa problematica relativa all'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione del decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari nominati in sede penale è pervenuta alla conclusione:
- che l'opposizione deve in tal caso essere proposta avanti il Tribunale o la Corte d'appello penali cui appartiene il giudice, o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero, che ha emanato il menzionato decreto;
- che contro l'ordinanza che definisce detto procedimento è proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale, ai sensi dell'art. 111, secondo ora settimo comma, Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale;
- che, qualora l'opposizione sia stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c, l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (Cass., sez. unite, 14 giugno 2000, n. 434/SU);
- che tale orientamento, ormai consolidato (Cass. 25 maggio 2001, n. 7136; 26 novembre 2001, n. 14934; 5 luglio 2002, n. 9730), deve essere ribadito anche in questa sede, posto che lo speciale collegio, cui la legge 16 gennaio 1989, n. 1, ha attribuito il potere di compiere le indagini preliminari in ordine ai cd. "reati ministeriali", con l'osservanza delle norme stabilite dal codice di procedura penale, ha natura (non di giudice speciale, ma) di organo specializzato della giurisdizione ordinaria in materia penale (Cass. sez. unite penali, 20 luglio 1994, De Lorenzo;
10 maggio 1999, Diliberto);
- che l'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente cassata senza rinvio per tale assorbente motivo;
- che il ricorso del Ministero è conseguentemente assorbito;
- che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando assorbito il ricorso del Ministero della giustizia;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio e il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003