Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4369
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Sentenza 25 marzo 2003

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Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980, dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione davanti al tribunale o alla corte di appello penali ai quali il giudice stesso appartiene e contro l'ordinanza che definisce il procedimento è ammissibile il ricorso alla Corte di cassazione penale, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; qualora, invece, l'opposizione sia stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare l'improponibilità della domanda e se ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio - ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. - l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. Detti principi si applicano anche nel caso di provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico emesso dallo speciale collegio cui la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha attribuito il potere di compiere indagini preliminari in ordine ai c.d. reati ministeriali, con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale, atteso che detto collegio ha natura non di giudice speciale, ma di organo specializzato della giurisdizione ordinaria in materia penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4369
    Data del deposito : 25 marzo 2003

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