Sentenza 13 agosto 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La parte che denuncia la violazione di tali regole ha, poi, l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'art. 27 del CCNL del 1988 applicabile agli operai forestali della Regione Calabria e l'art. 52 del successivo CCNL del 1991 attribuissero rilievo, ai fini dell'erogazione dell'indennità chilometrica, alla cosiddetta residenza di lavoro identificabile, ad avviso della Regione, con il luogo di iscrizione nelle liste di collocamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11069 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORILLO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA A. OR, MA FF, FE AR, ZÈ AZ, IE NI, DE MA FF, ON GIUSEPPE, TE FF, ON AZ, IG OR, OR AN, LO OR, CATANIA GIUSEPPE, OL BR, AN DOMENICO, ALOE POMPEO, NESCI ANTONIA, COSTA GIUSEPPE, COSTA MARIA ROSSELLA, COSTA ES, COSTA FF (gli ultimi cinque eredi di COSTA CARMELO);
- intimati -
avverso la sentenza n. 63/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 18/05/98 R.G.N. 1214/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'avvocato CESARI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NT BUONAJUTO che ha concluso per inammissibiltà del ricorso ed in subordine rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28 maggio 1992 NT SA LO ed altri, sostenendo di aver prestato la propria attività per molti anni come operai forestali presso la sede di Mongiana e di aver utilizzato propri mezzi per raggiungere la sede di lavoro, chiesero che il Pretore di Serra San Bruno in funzione di giudice del Lavoro condannasse la REGIONE CALABRIA al pagamento dell'indennità chilometrica prevista dalla disciplina contrattuale. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore accolse la domanda. La REGIONE propose appello, sostenendo che, essendo rilevante ai fini dell'indennità in controversia il luogo ove era ubicato l'ufficio di collocamento, la residenza anagrafica dei lavoratori era irrilevante.
Il Tribunale, respingendo l'appello, afferma che la REGIONE non aveva contestato i materiali spostamenti dei lavoratori per luoghi anche lontani: aveva tuttavia elaborato la teoria della residenza di lavoro, che non aveva fondamento normativo. Ed invero, per l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 aprile 1988, l'indennità era da calcolarsi con riferimento dal centro del perimetro urbano del Comune di residenza;
e per l'art. 52 del successivo c.c.n.l. 13 giugno 1991, l'indennità stessa era da calcolarsi dal centro di raccolta stabilito dall'azienda d'intesa con i sindacati. E, nell'assenza di questi accordi, era da applicarsi il criterio della distanza dal luogo di residenza.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la REGIONE CALABRIA, percorrendo le linee di un unico motivo.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del c.c.n.l. 8 aprile 1988 e dell'art. 52 del c.c.n.l. 13 giugno 1991 e dell'art. 8 della legge 29 aprile 1949 n. 264, la ricorrente sostiene che i ricorrenti avevano chiesto, a norma dell'art. 10 nono comma del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 (convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83), il trasferimento dell'iscrizione nelle liste di collocamento di una sezione del territorio nazionale diversa dal loro luogo di residenza;
con questa richiesta essi avevano acquistato la "residenza di lavoro", e questa diventava il riferimento per la determinazione dell'indennità in esame. Consentendo il trasferimento dell'iscrizione, la disposizione era diretta a favorire l'occupazione: non anche ad incrementare, in misura peraltro imprevedibile, l'indennità in controversia. È da premettere che al ricorso non è allegata l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio; ne' questo fascicolo risulta diversamente acquisito.
E tuttavia, a differenza degli atti indicati nell'art. 369 secondo comma cod. proc. civ., il deposito dei quali è prescritto "a pena di improcedibilità", la richiesta (diretta al giudice a quo) di trasmissione del fascicolo d'ufficio non è espressamente prescritta a pena di improcedibilità o di inammissibilità del ricorso (art. 369 terzo comma cod. proc. civ.). E pertanto, come affermato da questa Corte (Cass. 20 maggio 1992 n. 6082), l'improcedibilità può indirettamente discendere, attraverso la prescrizione dell'art. 369 secondo comma n. 4 cod. proc. civ., solo dal fatto che il fascicolo d'ufficio contenga "atti e documenti sui quali il ricorso si fonda" (ed il giudizio sulla concreta rilevanza di questi atti è rimesso alla valutazione del giudicante: Cass. 2 marzo 1990 n. 1640). E nel caso in esame, poiché la questione dedotta in controversia non è fondata su atti o documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, l'omessa richiesta di trasmissione di questo fascicolo non preclude la procedibilità del ricorso. Nel merito, il ricorso è infondato. Per l'art. 8 secondo comma della legge 29 aprile 1949 n. 264, "il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune... ..."; e, più specificamente, l'art. 10 nono comma del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 (convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83) dispone che
"il lavoratore agricolo senza cambiare la propria residenza può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra sezione del territorio nazionale".
In tal modo, il trasferimento dell'iscrizione, non causando il mutamento della residenza anagrafica, non causa il mutamento del parametro di determinazione dell'indennità chilometrica, dovuta (come afferma l'impugnata sentenza) secondo il contratto dell'8 aprile 1988, per prestazioni in località distanti più di due chilometri "dal centro urbano del luogo di residenza del lavoratore", e secondo il contratto del 13 giugno 1991, per prestazioni in località distanti oltre 2 chilometri dal centro di raccolta stabilità dall'azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali". In ordine a queste clausole contrattuali, è da osservare che "l'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale;
e la parte che denuncia la violazione di queste regole ha poi, l'onere, oltre all'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbi deviato dalle regole stese" (Cass. 3 aprile 1999 n. 3249). E nel caso in esame la ricorrente non indica quale criterio di interpretazione sarebbe stato violato dal giudice di merito, ne' indica la diversa interpretazione che delle norme contrattuali intende fornire.
In ordine al contenuto delle predette disposizioni, è da aggiungere che una "residenza di lavoro" identificabile con il luogo di iscrizione non trova l'invocato fondamento normativo. D'altro canto, lo stesso contratto del 1991 prevede un riferimento (il luogo di raccolta) che rende più razionale l'onere aziendale, non solo attraverso l'unificazione della misura dell'indennità, bensì con l'esclusione di anomale esorbitanze;
fatto, questo, che rende infondata la censura formulata dalla ricorrente all'applicazione della normativa in esame.
E solo la concreta inesistenza dell'intesa esclude l'applicabilità di questo diverso parametro.
Il ricorso deve essere respinto. Per l'assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2001