Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11069
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Sentenza 13 agosto 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La parte che denuncia la violazione di tali regole ha, poi, l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'art. 27 del CCNL del 1988 applicabile agli operai forestali della Regione Calabria e l'art. 52 del successivo CCNL del 1991 attribuissero rilievo, ai fini dell'erogazione dell'indennità chilometrica, alla cosiddetta residenza di lavoro identificabile, ad avviso della Regione, con il luogo di iscrizione nelle liste di collocamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11069
    Data del deposito : 13 agosto 2001

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