Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9730
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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Avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sede penale ed adottato, ai sensi dell'art. 12 legge n. 217 del 1990 (secondo i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319) dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile ricorso (con le forme dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942) innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Se, però, l'impugnazione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui l'impugnazione non poteva essere proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9730
    Data del deposito : 5 luglio 2002

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