Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
Avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sede penale ed adottato, ai sensi dell'art. 12 legge n. 217 del 1990 (secondo i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319) dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile ricorso (con le forme dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942) innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Se, però, l'impugnazione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui l'impugnazione non poteva essere proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9730 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI LI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE NARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
P M TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, MIN TESORO in persona del p.t. c/o Avvocatura dello Stato;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 gennaio 1999 il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 12 comma quarto della legge 30 luglio 1990 n. 217, dinanzi al Tribunale Civile di quella città,
avverso il decreto del 31.12.98 con il quale il G.I.P. aveva liquidato all'avv.to Basilio TA il compenso a lui spettante nella qualità di difensore dell'imputato AC AL, già ammesso al gratuito patrocinio.
Il Tribunale, con ordinanza del 9.7-2.8.99, a parziale modifica del provvedimento del GIP, liquidava all'avv.to TA la complessiva somma di L. 6.536.200, oltre IVA e CPA come per legge, e compensava tra le parti le spese della procedura.
Avverso tale pronuncia il TA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente a Cass. S.U. Penali n. 25 /99,a Cass. Sez. 6 Penale n. 1839/2001 e a Cass. S.U. Civili n. 434/2000, rileva il Collegio che avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sede penale ed adottato, ai sensi dell'art. 12 L. 30 luglio 1990 n. 217 secondo i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980 n. 319, dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile ricorso con le forme di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, innanzi al Tribunale o alla Corte
d'appello penali alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto - attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento e il processo penale dal quale deriva - e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale.
Nel caso però in cui l'impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, come nella fattispecie in esame, sia stata proposta dinanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e non decidere nel merito. L'impugnazione, ex art. 111 cit., del provvedimento del giudice civile, va proposta innanzi alla Corte di Cassazione civile;
ma questa, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proposto.
L'ordinanza della seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, che ha deciso nel merito su domanda improponibile, va pertanto cassata senza rinvio, mentre ricorrono giusti motivi per confermare la compensazione delle spese già operata da quel giudice. Nulla per le spese di questa fase del giudizio non essendosi gli intimati costituiti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio innanzi al Tribunale.
Nulla per le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002