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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n.3988/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3988 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore alla Via Roma, 266 presso lo studio dell'avv. Antonio Pezone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_2 C.F._2
Miguel Cervantes De Saavedra, 55 / 5 presso lo studio dell'avv. Francesco Laezza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n.3988/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis- 49 e 51 c.p.c. depositato il 18 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria l'8 settembre 1977, in regime di comunione dei beni, al quale nascevano quattro figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Nessuna previsione per i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2) La casa familiare, sita in Casoria in Via G. Marconi 4, in particolare l'immobile riportato in
NCEU al Foglio 4 part. 684 sub 11 piano 4° Int. 10 , resterà in uso al sig. che Parte_1 conserverà esclusivamente il diritto di abitazione nella stessa. La sig.ra , pertanto, Parte_2 potendo asportare i beni mobili che arredano tale abitazione il cui elenco sara' trasmesso al coniuge, si impegna a lasciare la stessa, trasferendo la propria residenza presso la figlia Persona_1 che si è dichiarata disposta ad ospitarla entro la data di comparizione davanti al Presidente per la successiva procedura di scioglimento degli effetti civili del matrimonio .
3) Per ciò che concerne le condizioni economiche, i coniugi, all'atto del deposito del presente atto, hanno già provveduto a disporre delle somme comuni .
4) I coniugi concordano tra loro che in considerazione del rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento l'assegno di € Parte_2 Parte_1
800,00 mensili. Inoltre, al fine di definire una tantum tutti i loro rapporti patrimoniali per evitare successive possibili ingerenze di terzi, i coniugi, attraverso un successivo atto notarile – trasferiranno anche a titolo di anticipata successione ai figli tutti i diritti sui beni immobiliari entro e non oltre 90
2 V.G. n.3988/2025
giorni dalla data di omologazione delle presenti condizioni. Il tutto non rinunziando ad evidenziare che ai figli , e sono state già operate Persona_2 Persona_1 Persona_3 delle dazioni.
Su tali basi i coniugi si impegnano a cedere nella misura del 50 % cadauno di proprietà indivisa a :
: Parte_3
-l'immobile sito in Casoria alla Via Marconi n. 4 int. 10 Piano 4° riportato in C.U. al Folio 4
Particella 684 Sub 11 Cat. A/ 2 Classe 7, Vani 6,5, R.C. 654,71, tale immobile risulta gravato di diritto di abitazione a favore del padre, ; Parte_1
- l'immobile sito in Casoria alla Via Marconi n. 4 int. 13 Piano 6° riportato in C.U. al Folio 4
Particella 684 Sub 14 Cat. A/ 2 Classe 7, Vani 3,5 R.C. 352,48
- Settimana n. 32 e 33 della Multiproprietà dell'immobile sito nel comune di Ugento presso Il
Villaggio VICTOR snc Interno 562 Piano T, riportato al Folio 98 particella 392 Sub 72 Cat. A/3,
Classe 4, riservando il diritto di usufrutto pari a 1000/1000 al sig. . Parte_1
: Persona_3
- Nuda proprietà, riservando l'usufrutto a per l'intera quota di 1000/1000, dei Parte_1 seguenti cespiti: -Immobile sito in Castel San Giorgio (SA) in Via Antonio Fimiani n. 4 riportato in
C.U a - Piano S1 - Folio 12 P.lla 1840 Sub 2 Cat. C/2 Classe 03 - R.C. € 21,00 - Piano T - Folio 12 sub 12 p.lla 1840 Sub 4 Class. C/2 Classe 06 -R.C. € 45,65 - Piano T - Folio 12 P.lla 12 Sub 5 Cat.
C/1 Classe 13 R.C.. € 975,07 - Piano 2 Folio 12 P.lla 1840 Sub 8 Cat A Classe 03 R.C. € 369,27
: Persona_1
-Settimana n. 34 della Multiproprietà dell'immobile sito nel comune di Ugento presso Il Villaggio
VICTOR snc Interno 562 Piano T, riportato al Folio 98 particella 392 Sub 72 Cat. A/3, Classe 4, riservando il diritto di usufrutto pari all'intera quota di 1000/1000, al sig. . Parte_1
A tutti i figli, , , e , Persona_2 Persona_1 Persona_3 Parte_3 con attribuzione di quote paritarie pro indiviso i seguenti fondi, appartenenti alla comunione di beni dei coniugi e , allocati nel comune di Sessa Aurunca cod. 1676 . Parte_1 Parte_2
In particolare : - Comune di Sessa Aurunca Foglio 35 P.lla 5026 Class Semin. Arboreo Classe 02
Cons. 1518 , Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 35 P.lla 5027 Class Semin. Arboreo
Classe 02 Cons. 2135 , Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 133 Class Semin.
Classe 02 Cons. 232, Partita 19081 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 139 Class Fabb
Rurale Cons. 165, - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 5018 Class Semin. Classe 02 Cons.
1243, Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 5019 Seminativo Classe 02 Cons.
342, Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 5020 , Seminativo Classe 02 Cons.
3 V.G. n.3988/2025
628, , Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 5103, Seminativo Classe 02 Cons.
7252
NONCHE' gli immobili siti in Sessa Aurunca Localita' Pantano / Baia Domizia s.n.c, cosi individuati: - Piano T-1 Folio 41 Particella 5016 Sub 3 Zona 2 - Cat. A/3 Classe 01 Cons. 10 vani
Rend. 723,04 - Piano T Folio 41 Particella 5016 Sub 4 Zona 2 - Cat. C/2 Classe 01 118 mq Rend.
109,70 - Piano 1 Folio 41 Particella 5016 Sub 6 Zona 2 - Cat. A/3 Classe 01 2,5 Vani R.C. 180,76 -
Piano 1 Folio 41 Particella 5016 Sub 7 Zona 2 - Cat.A/3 2,5 vani Rend. 180,76
- Piano T Folio 41 Particella 5016 Sub 10 3 Zona 2 - Cat. C/2 Classe 03 35 mq Rend. 45,19 - Piano
T Folio 41 Particella 5016 Sub 11 Zona 2 - Cat. A/3 Classe 01 1,5 vani Rend. 108,46 - Piano T Folio
41 Particella 5016 Sub 12 Zona 2 - Cat. A/3 Classe 01 Cons. 1,5 vani Rend. 108,46.
I coniugi evidenziano che le attribuzioni patrimoniali contenute nel presente accordo, ivi comprese quelle relative ai figli sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, meritevoli di accedere al regime fiscale di favore di cui all'art. 19 L. 74 / 1987.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative, dando atto della natura obbligatoria delle pattuizioni dei coniugi in ordine ai trasferimenti immobiliari in favore dei figli.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...]_1 il 13.5.1949) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
4 V.G. n.3988/2025
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA (atto n.154, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1977) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 11 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3988 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore alla Via Roma, 266 presso lo studio dell'avv. Antonio Pezone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_2 C.F._2
Miguel Cervantes De Saavedra, 55 / 5 presso lo studio dell'avv. Francesco Laezza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n.3988/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis- 49 e 51 c.p.c. depositato il 18 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria l'8 settembre 1977, in regime di comunione dei beni, al quale nascevano quattro figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Nessuna previsione per i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2) La casa familiare, sita in Casoria in Via G. Marconi 4, in particolare l'immobile riportato in
NCEU al Foglio 4 part. 684 sub 11 piano 4° Int. 10 , resterà in uso al sig. che Parte_1 conserverà esclusivamente il diritto di abitazione nella stessa. La sig.ra , pertanto, Parte_2 potendo asportare i beni mobili che arredano tale abitazione il cui elenco sara' trasmesso al coniuge, si impegna a lasciare la stessa, trasferendo la propria residenza presso la figlia Persona_1 che si è dichiarata disposta ad ospitarla entro la data di comparizione davanti al Presidente per la successiva procedura di scioglimento degli effetti civili del matrimonio .
3) Per ciò che concerne le condizioni economiche, i coniugi, all'atto del deposito del presente atto, hanno già provveduto a disporre delle somme comuni .
4) I coniugi concordano tra loro che in considerazione del rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento l'assegno di € Parte_2 Parte_1
800,00 mensili. Inoltre, al fine di definire una tantum tutti i loro rapporti patrimoniali per evitare successive possibili ingerenze di terzi, i coniugi, attraverso un successivo atto notarile – trasferiranno anche a titolo di anticipata successione ai figli tutti i diritti sui beni immobiliari entro e non oltre 90
2 V.G. n.3988/2025
giorni dalla data di omologazione delle presenti condizioni. Il tutto non rinunziando ad evidenziare che ai figli , e sono state già operate Persona_2 Persona_1 Persona_3 delle dazioni.
Su tali basi i coniugi si impegnano a cedere nella misura del 50 % cadauno di proprietà indivisa a :
: Parte_3
-l'immobile sito in Casoria alla Via Marconi n. 4 int. 10 Piano 4° riportato in C.U. al Folio 4
Particella 684 Sub 11 Cat. A/ 2 Classe 7, Vani 6,5, R.C. 654,71, tale immobile risulta gravato di diritto di abitazione a favore del padre, ; Parte_1
- l'immobile sito in Casoria alla Via Marconi n. 4 int. 13 Piano 6° riportato in C.U. al Folio 4
Particella 684 Sub 14 Cat. A/ 2 Classe 7, Vani 3,5 R.C. 352,48
- Settimana n. 32 e 33 della Multiproprietà dell'immobile sito nel comune di Ugento presso Il
Villaggio VICTOR snc Interno 562 Piano T, riportato al Folio 98 particella 392 Sub 72 Cat. A/3,
Classe 4, riservando il diritto di usufrutto pari a 1000/1000 al sig. . Parte_1
: Persona_3
- Nuda proprietà, riservando l'usufrutto a per l'intera quota di 1000/1000, dei Parte_1 seguenti cespiti: -Immobile sito in Castel San Giorgio (SA) in Via Antonio Fimiani n. 4 riportato in
C.U a - Piano S1 - Folio 12 P.lla 1840 Sub 2 Cat. C/2 Classe 03 - R.C. € 21,00 - Piano T - Folio 12 sub 12 p.lla 1840 Sub 4 Class. C/2 Classe 06 -R.C. € 45,65 - Piano T - Folio 12 P.lla 12 Sub 5 Cat.
C/1 Classe 13 R.C.. € 975,07 - Piano 2 Folio 12 P.lla 1840 Sub 8 Cat A Classe 03 R.C. € 369,27
: Persona_1
-Settimana n. 34 della Multiproprietà dell'immobile sito nel comune di Ugento presso Il Villaggio
VICTOR snc Interno 562 Piano T, riportato al Folio 98 particella 392 Sub 72 Cat. A/3, Classe 4, riservando il diritto di usufrutto pari all'intera quota di 1000/1000, al sig. . Parte_1
A tutti i figli, , , e , Persona_2 Persona_1 Persona_3 Parte_3 con attribuzione di quote paritarie pro indiviso i seguenti fondi, appartenenti alla comunione di beni dei coniugi e , allocati nel comune di Sessa Aurunca cod. 1676 . Parte_1 Parte_2
In particolare : - Comune di Sessa Aurunca Foglio 35 P.lla 5026 Class Semin. Arboreo Classe 02
Cons. 1518 , Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 35 P.lla 5027 Class Semin. Arboreo
Classe 02 Cons. 2135 , Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 133 Class Semin.
Classe 02 Cons. 232, Partita 19081 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 139 Class Fabb
Rurale Cons. 165, - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 5018 Class Semin. Classe 02 Cons.
1243, Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 5019 Seminativo Classe 02 Cons.
342, Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 5020 , Seminativo Classe 02 Cons.
3 V.G. n.3988/2025
628, , Partita 41213 - Comune di Sessa Aurunca Foglio 41 P.lla 5103, Seminativo Classe 02 Cons.
7252
NONCHE' gli immobili siti in Sessa Aurunca Localita' Pantano / Baia Domizia s.n.c, cosi individuati: - Piano T-1 Folio 41 Particella 5016 Sub 3 Zona 2 - Cat. A/3 Classe 01 Cons. 10 vani
Rend. 723,04 - Piano T Folio 41 Particella 5016 Sub 4 Zona 2 - Cat. C/2 Classe 01 118 mq Rend.
109,70 - Piano 1 Folio 41 Particella 5016 Sub 6 Zona 2 - Cat. A/3 Classe 01 2,5 Vani R.C. 180,76 -
Piano 1 Folio 41 Particella 5016 Sub 7 Zona 2 - Cat.A/3 2,5 vani Rend. 180,76
- Piano T Folio 41 Particella 5016 Sub 10 3 Zona 2 - Cat. C/2 Classe 03 35 mq Rend. 45,19 - Piano
T Folio 41 Particella 5016 Sub 11 Zona 2 - Cat. A/3 Classe 01 1,5 vani Rend. 108,46 - Piano T Folio
41 Particella 5016 Sub 12 Zona 2 - Cat. A/3 Classe 01 Cons. 1,5 vani Rend. 108,46.
I coniugi evidenziano che le attribuzioni patrimoniali contenute nel presente accordo, ivi comprese quelle relative ai figli sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, meritevoli di accedere al regime fiscale di favore di cui all'art. 19 L. 74 / 1987.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative, dando atto della natura obbligatoria delle pattuizioni dei coniugi in ordine ai trasferimenti immobiliari in favore dei figli.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...]_1 il 13.5.1949) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
4 V.G. n.3988/2025
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA (atto n.154, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1977) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 11 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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