Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
In caso di contestazione sulla proprietà della cosa sequestrata, anche in caso di appello contro il decreto di revoca del sequestro preventivo disposto dal P.M., il Tribunale può mantenere il sequestro e rimettere la decisione della controversia al giudice civile, perché il principio sancito dall'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen. è suscettibile di applicazione analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2012, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/10/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 1798
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO IO - Consigliere - N. 11184/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ARCIDIOCESI DI FIRENZE;
1) RE RT N. IL 01/10/1937;
2) CC IZ AB N. IL 15/08/1946;
avverso l'ordinanza n. 306/2011 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 01/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Mura Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della ricorrente Arcidiocesi di Firenze, avv. Corsani Carlotta in sostituzione dell'avv. Gambogi Gianluca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, nonché il difensore di TE BE avv. De Blasiis Dario e il difensore d'ufficio di CI RI IO avv. Asta Pietro che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Nel procedimento
contro
CI RI IO per il reato di ricettazione di dipinti provento del reato di alienazione in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 54 e 56, in data 16.4.2010 veniva disposto il sequestro preventivo del TR del 14^ secolo, attribuito al maestro della predella dell'Ashmolean e raffigurante Madonna con bambino tra San Jacopo e Sant'Andrea, che fino al 1933 si trovava nella Chiesa (o in una cappella annessa) di San Jacopo a Orticaria di Dicomano (FI) e che - ricomparso nel 2005 a Venezia all'asta Finarte-Semenzato - era stato venduto a TE BE per il prezzo di Euro 817.225,00 da tale Ciarloni, per conto del CI;
il trittico in sequestro veniva quindi affidato in custodia all'acquirente e detentore dello stesso, TE BE.
In data 11.6.2010, il pubblico ministero, provvedendo in calce alla nota in pari data dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (con la quale si comunicava che in data 10.6.2010 era stata revocata la custodia del trittico in sequestro a TE BE e si chiedeva al p.m. di valutare la possibilità di emettere un decreto di restituzione del trittico all'avente diritto, già identificato nell'Arcidiocesi di Firenze), disponeva la restituzione del trittico in favore dell'Arcidiocesi di Firenze "essendo cessate le ragioni del vincolo".
Avverso tale provvedimento, propose impugnazione TE BE, e il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza del 14.2.2011 ne dichiarava l'inammissibilità per tardività.
L'ordinanza veniva quindi annullata dalla Cassazione con sentenza del 15.7.2011, essendo stato tempestivamente proposto l'appello in data 22.10.2010; il termine per la presentazione dell'impugnazione decorre, infatti, dal momento dell'esecuzione del provvedimento o dalla sua effettiva conoscenza e l'appellante (non essendogli mai stato notificato il decreto con cui il pubblico ministero aveva disposto la revoca del sequestro con restituzione del bene all'Arcidiocesi) aveva avuto conoscenza del provvedimento solo in data 14.10.2010.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 1.2.2012, pronunciando a seguito del predetto annullamento, rilevava che la doglianza dell'appellante circa l'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione era indissolubilmente collegata alla disposta restituzione per essere cessate le ragioni del vincolo, e che pertanto oggetto dell'impugnazione era proprio il provvedimento di dissequestro ovvero il decreto con cui il pubblico ministero aveva revocato il sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 3. Riteneva poi applicabile, nella fattispecie, il disposto di cui all'art. 324 c.p.p., comma 8, sussistendo una controversia in punto di proprietà
del bene sequestrato;
a tale riguardo, osservava che appariva innegabile la sussistenza di una controversia "instauranda" avente ad oggetto le numerose questioni attinenti la legittimità della commercializzazione del TR e alla applicabilità - o meno - della normativa sui beni culturali, la valutazione in ordine alla possibile prevalenza della disciplina speciale sulla normativa generale in punto di circolazione dei beni mobili;
infine l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà del suddetto bene (se in capo all'Arcidiocesi, ove al TR fosse applicabile il testo unico sui beni culturali, di conseguenza essendo la commercializzazione illegittima per assenza del rilascio della prescritta autorizzazione, richiesta dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art.56 o, diversamente, in capo all'acquirente TE). Disponeva
quindi mantenersi il sequestro con affidamento della custodia del bene all'Arcidiocesi di Firenze, rinviando la decisione della controversia civile in ordine alla proprietà del bene sequestrato al giudice civile competente.
Ricorre per cassazione il difensore dell'Arcidiocesi di Firenze, deducendo:
1) l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 324 c.p.p., comma 8 in relazione all'art. 322 bis c.p.p. La norma di cui all'art. 324 c.p.p., comma 8 non è disposizione generale, bensì disposizione peculiare al solo procedimento per il riesame e la giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 2, 8 ottobre 2010, n. 39247) ne ha ritenuto l'applicazione in via analogica solo in caso di perdita di efficacia del sequestro, a seguito di intervenuta sentenza di proscioglimento o di altro provvedimento di analogo segno;
2) l'erronea applicazione dell'art. 324 c.p.p., comma 8 relativamente all'interpretazione del concetto di contestazione della proprietà, nonché relativamente al concetto di instauranda controversia. Nel caso di specie non solo non sussiste una causa civile, ma neanche può parlarsi di controversia instauranda e soprattutto non può parlarsi di una contestazione giuridicamente rilevante. Il TR, infatti, è un bene notificato ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, oggi D.L. n. 42 del 2004, art. 15, ed è noto che,
allorquando si verte in tema di beni immobili notificati l'acquisto dei medesimi non segue le regole generali contenute nell'art. 1153 c.c.. Il Tribunale avrebbe dovuto escludere anche la mera potenzialità della controversia;
3) la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 8, sotto il profilo della creazione "ex uovo" di un vincolo di sequestro, in assenza di richiesta del pubblico ministero, che anzi l'ha revocato. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
In data 16 ottobre 2012, il difensore di TE BE deposita memoria ex art. 127 c.p.p., nella quale rileva l'infondatezza del ricorso promosso dall'Arcidiocesi di Firenze, evidenziando la portata generale dell'art. 324 c.p.p., comma 8 e la sussistenza della controversia sulla proprietà. Allega alla memoria - tra l'altro - atto di citazione avanti al Tribunale Civile di Firenze in data 7.5.2012, notificato all'Arcidiocesi di Firenze, alla Parrocchia di Santa Maria a Dicomano e all'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso dell'Arcidiocesi di Firenze avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Firenze deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure articolate nei motivi che lo compongono.
2. L'affermazione della ricorrente, circa l'impossibilità per il Tribunale di mantenere il sequestro e di rimettere la risoluzione della controversia al giudice civile, di cui al primo motivo di ricorso, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ogni qual volta emerga la sussistenza di una contestazione effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro e quindi sorga una controversia sulla proprietà della "cosa", il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, ha l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro (v. Cass. Sez. 3, Sent. n. 41879/2007 Rv. 237940; Sez. 5, Sent. n. 4184/1999 Rv. 214489; Sez. 3, Sent. n. 2468/1993 Rv. 196777), anche nelle ipotesi di buona fede dell'indagato (v.Cass.Sez. 2, sent. n. 12445/2008 Rv. 239763; Sez. 2, sent. n. 10871/2005 Rv. 230966);
infatti, una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso.
L'art. 324 c.p.p. il quale al comma 8 prevede espressamente che "il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro", (e ciò analogamente a quanto previsto all'art. 263 c.p.p., comma 3, in caso di restituzione a seguito di sequestro probatorio, e - per la fase esecutiva - dall'art. 676 c.p.p., comma 2, che in ordine alla controversia sulle cose confiscate richiama per l'appunto l'art. 263 c.p.p.) è norma di portata generale, ed è quindi suscettibile di applicazione analogica (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 23152/2011 Rv. 250569 non massimata sul punto;
Sez. 2, sent. n. 39247/2010 Rv. 248772). Correttamente il Tribunale ha pertanto ritenuto applicabile tale norma anche in caso d'appello contro il decreto di revoca (del sequestro preventivo) emesso dal pubblico ministero, proposto ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. da uno dei soggetti legittimati all'impugnazione e indicati nella norma medesima (e quindi anche dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate, o dalla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione). Nè sussiste alcuna ragione, o preclusione, per cui - nelle ipotesi in cui sorga una controversia nella individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione di una cosa sottoposta a sequestro - in caso di sequestro preventivo (e ad eccezione che in sede di riesame o in fase esecutiva in virtù delle norme sopra citate) sarebbe demandato al giudice penale, e non a quello civile, la decisione della controversia sulla proprietà. La qual cosa sarebbe davvero illogica, come da tempo osservato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6, sent.n. 680/1996, Rv.204793). Nè ai fini di limitare l'applicabilità della norma di cui all'art.324 c.p.p., comma 8 giova qui invocare la decisione di questa stessa
Sezione (sent.n. 39247/2010 Rv. 248772) in ben altra fattispecie;
nella sentenza in questione, la Corte, dopo aver evidenziato le differenze tra la restituzione a seguito di revoca del sequestro preventivo e quella che consegue come effetto della perdita di efficacia (a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere) del sequestro, ha rilevato che la seconda (non postulando - a differenza della prima - il venir meno dei presupposti del sequestro) va disposta ai sensi dell'art. 323 c.p.p. in favore dell'avente diritto, il quale ben può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato. Sicché, in caso di contestazione della proprietà, gli atti vanno rimessi per la decisione della controversia al giudice civile, ai sensi dell'art.324 c.p.p., comma 8, applicabile per analogia. La qual cosa con tutta evidenza non esclude, però, che la medesima procedura, in quanto di portata generale, sia applicabile anche in altre ipotesi, non esaminate dalla sentenza, e quindi anche nel caso di specie ove la sussistenza di una reale contestazione della proprietà è stata verificata e rilevata dal Tribunale a seguito dell'impugnazione del decreto di revoca del sequestro preventivo.
4. Nel caso in esame, non sembra poi dubbio che sussista incertezza su chi "abbia diritto" alla restituzione o "rectius" su chi sia il soggetto avente diritto alla restituzione.
È qui sufficiente sottolineare che, nella fattispecie, la contestazione della proprietà del bene verte proprio sulla applicabilità o meno della normativa per la tutela dei beni culturali all'opera in sequestro, sulla presenza dello stesso vincolo e anche sul luogo (cappella privata o edificio di culto di proprietà dell'Arcidiocesi) ove trovavasi in tempi remoti il trittico, questioni tutte di una certa complessità, come rappresentato dal Tribunale di Firenze nel provvedimento impugnato.
Considerato che, ai fini dell'applicazione della norma in questione, è sufficiente la semplice potenzialità dell'insorgenza di una lite civilistica, non essendo necessario che la stessa sia stata instaurata, essendo sufficiente che la stessa sia instauranda (cfr. Cass. Sez. 2, sent.n. 21933 del 29.2.2012, Lippolis, non massimata;
Sez. 3, sent.n. 41879/2007 Rv. 237939; Sez. 2, 8.7.2003, Rv.226510), appare evidente che il secondo motivo di ricorso è infondato, e anche inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando ad oggi instaurata avanti al giudice civile la causa per l'accertamento e la dichiarazione di proprietà del dipinto.
4. Anche il terzo e ultimo motivo di ricorso è infondato. L'art. 321 c.p.p., comma 1 stabilisce che il giudice dispone il sequestro delle cose fonte di pericolo, in quanto la loro libera disponibilità potrebbe aggravare le conseguenze del reato, "a richiesta del pubblico ministero"; poiché il potere di iniziativa, per la richiesta del sequestro preventivo, è riservato esclusivamente al pubblico ministero, non vi è dubbio che la misura cautelare in questione non possa essere adottata d'ufficio o su richiesta della persona offesa, contro la volontà del pubblico ministero.
Il Tribunale del Riesame di Firenze, con il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha però violato tale regola e non ha emesso "ex officio" un nuovo provvedimento di sequestro.
Nella fattispecie, il provvedimento di sequestro preventivo è stato revocato dallo stesso pubblico ministero, il quale non ha valutato e riflettuto sul fatto che, disponendo la revoca del sequestro "essendo cessate le ragioni del vincolo" e, quindi, ripristinando lo "status quo ante" all'emissione del provvedimento, non avrebbe potuto disporre, anche in considerazione della controversia fra le parti, la restituzione all'Arcidiocesi, bensì al soggetto al quale il bene era stato sequestrato e, quindi, al TE;
il decreto che ha disposto la revoca è stato tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. dallo stesso TE, e il Tribunale, a seguito del proposto appello e in considerazione della contestazione effettiva della proprietà del bene, quindi di una controversia da demandare al giudizio del giudice civile, ben poteva, anzi doveva mantenere il sequestro ai fini civili.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013