Sentenza 8 ottobre 2010
Massime • 1
La restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti del sequestro, va disposta a favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella che consegue come effetto della perdita di efficacia (a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere) del sequestro, che va disposta in favore dell'avente diritto (il quale in ipotesi può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi - per analogia - il disposto dell'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen..
Commentari • 2
- 1. Sequestro finalizzato alla confisca: curatore può sempre impugnareAccesso limitatoMichela Anna Guerra · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2020
- 2. Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare realeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis) Il fatto Il Fallimento (omissis) s.r.l. ricorreva avverso l'ordinanza del 8 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 6 settembre 2018, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di dissequestro di somme oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti della (omissis) l'11 luglio 2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in sede il successivo 13 luglio, per il reato di omesso versamento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2010, n. 39247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39247 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 08/10/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1355
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 34450/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NN nato il [...];
avverso l'ordinanza del 30/06/2010 del Tribunale di Tempio Pausania;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. AR Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to Spigaroli Valerio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con decreto del 11/11/2009, il giudice del dibattimento del Tribunale di Tempio Pausania - sezione distaccata di Olbia - presso il quale si celebrava il processo a carico di IA IA e IE AN AR, imputati dei reati di truffa aggravata, occupazione arbitraria e sostituzione di persona, ai danni della parte civile FE MA, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della "La Mediterranea s.a.s. di FE MA e c." - ordinava il sequestro preventivo di un immobile di proprietà della suddetta "La Mediterranea" del quale il AI aveva il possesso essendogli stato trasmesso, a seguito di un preliminare, dal coimputato IE nel quale costui compariva come "incaricato alla vendita", qualità però disconosciuta dalla reale proprietaria "La Mediterranea".
p.
2. Avverso il suddetto decreto di sequestro:
- il FE, nella sua prefata qualità, con istanza del 20/11/2009, chiedeva la revoca che, però, veniva rigettata. Avverso il provvedimento di rigetto, il FE proponeva appello;
- il AI, a sua volta, proponeva istanza di riesame. p.
3. Con ordinanza del 21/12/2009, il Tribunale di Tempio Pausania, riunite le due procedure:
- dichiarava inammissibile l'appello del FE in quanto con esso erano state dedotte doglianze che, attenendo alla questione della titolarità del bene sequestrato e, quindi, alla illegittimità originaria del provvedimento di sequestro avrebbero dovuto essere fatte valere con l'istanza di riesame e non con l'appello con il quale avrebbero potuto essere dedotte solo circostanze sopravvenute;
- rigettava l'istanza di riesame proposta da IA IA. p.
4. Con istanza depositata il 27/05/2010, il FE, nella sua prefata qualità, proponeva istanza di restituzione del bene sequestrato che, però, il giudice del dibattimento, in data 7/6/2010, respingeva, in quanto "il dibattimento è in corso e il dato istnittorio dev'essere cristallizzato".
p.
5. Avverso il suddetto provvedimento di rigetto, il FE proponeva appello ed il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 30/06/2010, revocava il provvedimento di sequestro ed ordinava la restituzione del bene all'avente diritto "La Mediterranea s.a.s.". Rilevava, infatti, il Tribunale che, a seguito della sottrazione della disponibilità del bene, originariamente detenuto dal AI, erano venute meno le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento del 11/11/2009, sicché, essendo indiscusso che il proprietario del bene era "La Mediterranea s.a.s.", avendo il AI sottoscritto unicamente un preliminare avente effetti obbligatori, l'immobile doveva essere restituito al proprietario. p.
6. Avverso la suddetta ordinanza, il AI ha proposto ricorso per cassazione con il quale ha dedotto violazione degli artt. 324 e 321 c.p.p. in quanto:
- la restituzione poteva essere disposta solo ai sensi dell'art. 323 c.p.p.;
- non poteva il Tribunale, in sede di appello, valutare la sussistenza o meno delle esigenze cautelari, compito questo che spettava al giudice del riesame;
- in ogni caso, avrebbe dovuto ripristinare la situazione quo ante e disporre, quindi, la restituzione a favore del AI. DIRITTO
p.
7. Il ricorso è fondato.
In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi:
- la revoca, poiché ha come presupposto il venir meno, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni di applicabilità del sequestro (fumus e periculum ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1), comporta il ripristino dello status quo ante ossia della stessa situazione giuridica e fattuale sussistente al momento del sequestro e, quindi, la restituzione del bene al soggetto al quale era stato sequestrato;
- la restituzione del bene sequestrato all'avente diritto - che, in ipotesi, può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato - dev'essere disposta solo nei casi in cui il sequestro perde efficacia a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (323 c.p.p., comma 1) e sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà nel quale caso, altrimenti, deve applicarsi, per analogia, il disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 8. Una cosa, quindi, è la restituzione che consegue alla revoca (restituzione che, venendo meno i presupposti del sequestro, va disposta a favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato) altra e ben diversa cosa è la restituzione che consegue come effetto dalla perdita di efficacia del sequestro ex art. 323 c.p.p., comma 1 (nel qua caso il bene va restituito all'avente diritto).
Orbene, applicando i suddetti principi di diritto alla concreta fattispecie, appare del tutto evidente l'erroneità della decisione del Tribunale.
Innanzitutto, perché ha revocato il sequestro sotto il profilo del venir meno delle esigenze cautelari non considerando che lo stesso Tribunale, sulla base della stessa situazione giuridica e fattuale, con ordinanza del 21/12/2009, aveva già dichiarato inammissibile la medesima istanza: il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto porsi il problema di verificare se e per quali ragioni era mutata la situazione rispetto alla precedente ordinanza tanto da portare ad una diversa decisione.
In secondo luogo, il Tribunale non ha valutato e riflettuto sul fatto che, disponendo la revoca del sequestro e, quindi, ripristinando lo status quo ante, non avrebbe potuto disporre, anche in considerazione della controversia civile in atto fra le parti, la restituzione al proprietario, bensì al soggetto al quale il bene era stato sequestrato e, quindi, al AI.
Invero, poiché il dibattimento - nel quale si discuteva della fondatezza o meno del reato di truffa e occupazione arbitraria e, quindi, della legittimità e buona fede del possesso dell'immobile da parte del AI - era ancora in corso, ed il giudice di merito si era espresso sulla necessità di mantenimento del sequestro, non poteva il giudice del riesame, se non in presenza di una evidente implausibilità della motivazione addotta dal giudice a quo, disattendere - sulla base della semplicistica osservazione che il bene era di proprietà della "La Mediterranea s.a.s" - il suddetto giudizio, proprio perché, in tal modo, in modo illegittimo, veniva a risolvere una complessa controversia.
P.Q.M.
ANNULLA Senza rinvio l'ordinanza impugnata fermo restando il provvedimento di sequestro.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010