Sentenza 9 ottobre 2015
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2015, n. 49893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49893 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2015 |
Testo completo
49 8 9 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE 2649/2015- N. Dott. MASSIMO VECCHIO - Rel.Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI N. 2248/2015 - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA : Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC AN N. IL 06/09/1956 avverso l'ordinanza n. 4832/2014 TRIBUNALE di ROMA, del 11/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
letto sentite le conclusioni del RG Dott. B difensor رمی -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 9 ottobre 2015 Ricorso n. 2.248/2015 R.G. * Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. San- te Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Rileva -Con ordinanza deliberata e depositata l'11 dicembre 2014, il Tri- 1. bunale ordinario di Roma, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato - per quanto qui rileva – la ri- chiesta difensiva di declaratoria della incompetenza del Pubblico Mi- nistero e della ineseguibilità del decreto di carcerazione emesso il 28 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 656 cod. proc. pen., a carico della condannata IE OC. Il Collegio, ravvisata la propria competenza ai sensi dell'articolo 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. in virtù della condanna dal medesimo inflitta il 16 maggio 2002 (irrevocabile dal 27 ottobre 2005) e del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo emesso dal Tribuna- le ordinario di Roma, in composizione monocratica, il 24 giugno 2010 (irrevocabile dal 24 giugno 2014), ha motivato quanto segue. È priva di pregio l'eccezione di incompetenza del Pubblico Ministero: il decreto di carcerazione ha natura amministrativa e non è autono- mamente impugnabile;
peraltro il passaggio in giudicato della sen- tenza del 24 giugno 2010 ha imposto al Pubblico Ministero l' emis- رس sione del decreto del 28 ottobre 2014 e ha spostato la competenza del giudice della esecuzione (in precedenza fissata presso la Corte di ap- pello di Roma), radicandola presso il Tribunale;
nulla rilevano a) la pendenza di incidente di esecuzione davanti alla Corte di appello di Roma, su rinvio della Cassazione, in ordine alla richiesta della con- dannata per il riconoscimento della continuazione tra reati relativi al- le condanne comprese in precedente ordine di esecuzione del 29 marzo 2010, emesso dal Procuratore generale della Repubblica pres- so la Corte territoriale;
b) la sospensione del ridetto decreto del 29 marzo 2010, disposta il 12 dicembre 2012 dal Procuratore generale della Repubblica di Roma;
c) la sospensione della esecuzione della ordinanza della Corte di appello di Roma, 30 luglio 2013, di rigetto della richiesta della condannata di riconoscimento della continuazio- ne, sospensione disposta dalla ridetta Corte territoriale con successi- va ordinanza del 13 novembre 2013; per effetto della condanna dive- nuta esecutiva per ultima il Pubblico Ministero ha legittimamente emesso il decreto di esecuzione in relazione al nuovo cumulo delle pene (pari a quattro anni, un mese e cinque giorni di reclusione) e ha legittimamente fatto incarcerare la condannata essendo la pena cu- mulata superiore ad anni quattro, in quanto il nuovo provvedimento comporta il superamento di quello precedente (inglobato) e delle condizioni di sospensione della esecuzione. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 9 ottobre 2015 Ricorso n. 2.248/2015 R.G. La condannata ha proposto ricorso per cassazione, col ministero 2.- del difensore di fiducia, avvocato Francesco Petrelli, mediante atto recante la data del 22 dicembre 2014, col quale ha dichiarato promi- scuamente di denunziare ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 125, 665, 666, comma 7, e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore deduce: il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha sospeso l'esecuzione del precedente ordine di carcerazione del 29 marzo 2010; il 13 novembre 2013 la Corte di appello di Roma ha, poi, sospeso l'esecuzione della propria ordinanza del 30 luglio 2013 di rigetto della richiesta della condanna- ta per il riconoscimento della continuazione;
in seguito all' annulla- mento da parte della Corte suprema di cassazione della ridetta ordi- nanza sospesa, il relativo procedimento è pendente davanti alla Corte territoriale, giudice del rinvio;
deve, pertanto, ritenersi tuttora ope- rante la sospensione del 13 novembre 2013; le condanne interessate dalla sospensione sono ineseguibili;
il Pubblico Ministero non ha il potere di «< porre nel nulla » il succitato provvedimento giurisdizio- nale;
la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo il quale la competenza funzionale del giudice della esecuzio- ne resta fissata in relazione al momento della domanda e rende inin- fluente la sopravvenienza della irrevocabilità di ulteriori condanne;
رسن né il Tribunale ordinario di Roma, né il Procuratore della Repubblica presso quell'ufficio sono pertanto competenti in costanza della pen- denza dell'incidente di esecuzione davanti alla Corte territoriale;
la sospensione disposta dalla Corte involge la esecuzione delle condan- ne e non soltanto quella delle ordinanza del 30 luglio 2013, risolven- dosi la contraria opinione nel Tribunale nella «< interpretazione a- brogativa dell'articolo 666, comma 7, cod. proc. pen. ». 3.- Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 5 giugno 2015, ha obiettato: il provvedimento impugnato è coerente col dato normativo e con i principi stabiliti dalla giurisprudenza;
in particola- re il provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica pres- so il Tribunale ordinario di Roma è autonomo rispetto al precedente decreto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, che resta assorbito nel provvedimento più recente;
mentre la sospensione disposta dalla Corte territoriale concerne l'ordinanza di quella stessa Corte del 30 luglio 2013 e non anche i « titoli oggetto del procedimento ex articolo 671 cod. proc. pen. ».
4. Il difensore ha replicato, con memoria depositata il 23 settembre 2015, osservando: le sentenze « sospese » dalla Corte di appello di 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE · Ricorso n. 2.248/2015 R.G. Udienza del 9 ottobre 2015 E Roma, sebbene inserite nel nuovo decreto di cumulo oggetto dell'incidente, non possono essere ritenute esecutive, in quanto sono tuttora sub iudice per effetto dell'annullamento della ordinanza reiet- tiva della continuazione e della pendenza del procedimento di rinvio;
il decreto impugnato del 28 ottobre 2014 doveva concernere la con- danna del Tribunale di Roma 24 giugno 2010 (divenuta irrevocabile per ultima) e soltanto i titoli esecutivi che non costituivano oggetto del « giudizio di rinvio » per la continuazione;
è errata la tesi del Procuratore generale della Repubblica che la sospensione della Corte di appello riguardi esclusivamente la ordinanza del 30 luglio 2013 e non (anche) «< i titoli oggetto del procedimento ex articolo 671 cod. proc. pen. », in quanto il riconoscimento della continuazione, com- portando la riduzione della pena espianda, è potenzialmente suscet- tibile di incidere sulla esecuzione della carcerazione nel caso del con- tenimento della pena detentiva « sotto [rectius: entro] il limite dei tre anni »; sicché la limitazione della sospensione alla ordinanza reietti- va appare affatto irrazionale, compromettendo la funzione « mitiga- trice » della stessa sospensione. -5. · La Corte rileva in limine e di ufficio la incompetenza funzionale del giudice che ha deliberato la ordinanza impugnata. Risulta pacificamente che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (radicante la competenza del giudice della esecuzione) fu deli- berato dal Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica il 24 giugno 2010 (irrevocabile dal 24 giugno 2014). Ciò non ostante il Collegio del medesimo tribunale ha ravvisato la propria competenza in virtù della propria precedente sentenza del 16 maggio 2002 (irrevocabile dal 27 ottobre 2005) in dichiarata ap- plicazione della disposizione dell'articolo 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. La norma recita: « Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emes- si dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecu- zione è attribuita in ogni caso al collegio ». Non ostante qualche non recente oscillazione in senso contrario (Sez. 1, n. 4914 del 07/07/2000, Raccanello, Rv. 216753), la giurispruden- za di legittimità è ormai consolidata nel senso della interpretazione in senso restritttivo della disposizione alla stregua del principio di dirit- to secondo cui la regola fissata nell'articolo 665, comma 4-bis cod. proc. pen., deve ritenersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale;
mentre resta, altrimenti, ferma la regola generale dettata dal precedente comma 4, in base alla quale, ove l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice, monocratico o collegiale che sia, dal quale è stato pronunciato il provvedimen- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 9 ottobre 2015 Ricorso n. 2.248/2015 R.G. * to divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 2290 del 03/12/2013, dep. 2014, D'Andrea, Rv. 258004; Sez. 1, n. 25080 del 19/06/2012, Granato, Rv. 252743; Sez. 1, n. 22868 del 10/05/2011, Fazari, Rv. 250447; Sez. 1, n. 31368 del 02/07/2008, Pizzo, Rv. 240680; Sez. 1, n. 19054 del 10/03/2004, Zequiri, Rv. 228651; Sez. 1, n. 25966 del 09/05/2001, Corso, Rv. 219280; Sez. 1, n. 18938 del 21/02/2001, Campanini, Rv. 218814; Sez. 1, n. 3426 del 08/05/2000, Di Domeni- co, Rv. 216251; Sez. 1, n. 2828 del 13/04/2000, Ido, Rv. 216754). Nella specie, pertanto, poiché l'esecuzione concerne provvedimenti emessi da giudici diversi (e non esclusivamente dal Tribunale di Ro- ma) è al tribunale in composizione monocratica che spetta conoscere l'incidente proposto dalla condannata, avendo il giudice singolo deli- berato la condanna divenuta irrevocabile per ultima. L'inosservanza della regola della competenza funzionale del giudice della esecuzione comporta la nullità del provvedimento adottato dal giudice a quo. Conseguono l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Roma in compo- sizione monocratica.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dispone la trasmis- sione degli atti al Tribunale ordinario di Roma in composizione mo- nocratica. Così deciso, addì 9 ottobre 2015. IL PRESIDENTEPENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Arturo Cortese) (Massimo Vecchio) Assauties recclus DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5