Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, deve intendersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunziati dallo stesso tribunale. Qualora, invece, l'esecuzione abbia ad oggetto pronunzie adottate da tribunali diversi, la competenza spetta al giudice, collegiale o monocratico che abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. (Fattispecie in tema di applicazione dell'indulto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2008, n. 31368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31368 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/07/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2006
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 013586/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE TARANTO - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE NAPOLI;
ORDINANZA del 29/01/2008 TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bua Francesco il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 29.1.2008, il Tribunale di Taranto in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rilevava conflitto negativo di competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione dell'indulto presentata nell'interesse di ZZ Ferdinando, sull'assunto che le pronunce di incompetenza emesse dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica e dallo stesso tribunale in composizione collegiale risultavano in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 665 c.p.p., commi 4 e 4 bis. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto stabilendo che nella situazione dedotta in giudizio le funzioni di giudice dell'esecuzione spettano al Tribunale di Napoli in composizione monocratica.
Premesso che l'art. 665 c.p.p., comma 4 sancisce il principio di unitarietà dell'esecuzione, disponendo che quando questa concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, deve sottolinearsi che non ha fondamento l'interpretazione proposta dal Tribunale monocratico di Napoli che ha attribuito alla disposizione di cui allo stesso art. 665 c.p.p., comma 4 bis una portata derogatoria rispetto alla regola dell'unicità dell'esecuzione col ritenere che l'esecuzione sarebbe sempre di competenza del giudice collegiale, ancorché questo non abbia pronunciato il provvedimento passato in giudicato per ultimo. Invero, nella giurisprudenza di questa Corte è stato costantemente ritenuto che l'art. 665 c.p.p., comma 4 bis introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, secondo cui se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio, mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico, quale è il tribunale;
ne consegue che detta norma, che deroga a quella contenuta nel 4 comma del medesimo articolo (che stabilisce la competenza all'esecuzione nel caso di provvedimenti emessi da più giudici), non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale (Cass., Sez. 1, 9 maggio 2001, confl. comp. in proc. Potenza;
Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2001, confl. comp. in proc. Campanini;
Cass., Sez. 1, 8 maggio 2000, confl., comp. in proc. Di Domenico).
In applicazione dei principi esposti deve, dunque, riconoscersi che, per effetto della disposizione di cui all'art 665 c.p.p., comma 4, la competenza a pronunciare sulla richiesta presentata dal ZZ fa capo al Tribunale monocratico di Napoli che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (sentenza dell'8.2.2001, irrevocabile il 26.3.2001), sicché, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione, resta priva di rilevanza la pronuncia della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2008