Sentenza 10 marzo 2004
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 665, comma quarto bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, deve intendersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunziati dallo stesso tribunale. Qualora, invece, l'esecuzione abbia ad oggetto pronunzie adottate da giudici diversi, la competenza, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod.proc. pen., spetta al giudice, monocratico o collegiale, che abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2004, n. 19054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19054 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/03/2004
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1291
3. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 038649/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EQ AN N. IL 08/02/1982 VALONA (ALBANIA);
avverso ORDINANZA del 03/07/2003 TRIBUNALE di VASTO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3 luglio 2003 il Tribunale di Vasto, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di annullamento dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti di EQ AN in relazione alla sentenza di condanna pronunciata il 4 aprile 2000, sul rilievo che le notificazioni erano state eseguite ritualmente all'imputato, il quale aveva conoscenza della lingua italiana, come risultava dalla trascrizione del suo primo interrogatorio e, d'altra parte, all'atto della scarcerazione aveva fatto regolare elezione di domicilio. Ricorre per Cassazione il difensore dello EQ, denunciando:
1) violazione degli artt. 665 e 33 bis c.p.p., in quanto giudice dell'esecuzione competente era non già il Tribunale monocratico, ma quello collegiale, che aveva deliberato il provvedimento in esecuzione;
2) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, che era stata proposta ai sensi dell'art. 175 c.p.p.;
3) violazione dell'art. 143 c.p.p. e vizio di motivazione, giacché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che lo EQ era a conoscenza della lingua italiana.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In ordine al primo dei motivi dedotti, si osserva che, secondo il costante orientamento di questa Corte ("ex plurimis", Cass. Sez. 1^ 11-7-2002, Frabetti), la regola dettata dall'art. 665 co. 4 bis c.p.p., per la quale, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio, deve ritenersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, rimanendo altrimenti ferma la regola generale del comma quarto, in base al quale, ove l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice, monocratico o collegiale, che abbia pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Ciò in quanto la predetta norma (introdotta dal D.L.vo 19-2-1998 n. 51) mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico, quale è il tribunale e non è attributiva di competenza territoriale.
Palesemente destituita di fondamento è anche la seconda censura dedotta dal ricorrente, poiché anche la richiesta di restituzione nel termine trova adeguata risposta nelle argomentazioni svolte dal Giudice di merito circa la ritualità delle notificazioni eseguite all'imputato contumace.
Analoga valutazione va fatta per il terzo motivo di gravame, giacché l'efficacia operativa dell'art. 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dello straniero e, nella specie, il Tribunale ha indicato gli elementi dai quali è stata desunta la insussistenza di tale presupposto, alla stregua di un apprezzamento di fatto, che, siccome correttamente motivato sul piano logico, è insindacabile in questa sede. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'imputazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che stimasi congrue determinare in cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004