Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2004, n. 19054
CASS
Sentenza 10 marzo 2004

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La regola dettata dall'art. 665, comma quarto bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, deve intendersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunziati dallo stesso tribunale. Qualora, invece, l'esecuzione abbia ad oggetto pronunzie adottate da giudici diversi, la competenza, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod.proc. pen., spetta al giudice, monocratico o collegiale, che abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2004, n. 19054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19054
    Data del deposito : 10 marzo 2004

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