Sentenza 8 maggio 2000
Massime • 1
Il comma 4 bis dell'art.665 c.p.p., aggiunto dall'art.206 del D.Lgt.19 febbraio 1998 n.51, nel prevedere che "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio", mira a regolare una sorta di competenza interna nell'ambito di un organo unico, quale è diventato il tribunale dopo l'istituzione del giudice unico. Esso, quindi, è destinato a trovare applicazione solo nel caso in cui la pluralità di provvedimenti si verifichi all'interno dello stesso tribunale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in un caso in cui l'ultima sentenza di condanna era stata pronunciata dal pretore di Vigevano e la penultima dalla corte d'appello di Ancona, ha ritenuto che giudice dell'esecuzione competente, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, fosse il tribunale di Vigevano, in composizione monocratica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 08/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 3426
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 05125/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) DI OM IR n. il 18.01.1959
2) TRIBUNALE VIGEVANO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) DI OM IR n. il 18.01.1959
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vigevano in composizione monocratica.
In esito al conflitto negativo di competenza rilevato dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Vigevano tra lui e la corte di appello di Ancona nel procedimento relativo al condannato DI OM RO.
O S S E R V A
I. Con ordinanza del 18 ottobre 1999, la corte di appello di Ancona dichiarava la propria incompetenza in ordine alla richiesta di revoca del condono concesso a Di ME RO con l'ordinanza 25 ottobre 1993 della corte di appello di Napoli, ordinando ai sensi della nuova formulazione dell'art. 665 comma 4 c.p.p. la trasmissione degli atti al pretore di Vigevano, che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il giudice dell'esecuzione del tribunale di Vigevano, dopo aver fatto rilevare la "singolarità e stranezza" di un'ordinanza collegiale che disponeva la trasmissione degli atti a un organo giudiziario non più esistente dal 2 giugno 1999 (il pretore), segnalava come lo stesso condannato avesse presentato allo stesso tribunale una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a tutte le condanne inflittegli, in numero di diciannove, l'ultima delle quali era del pretore di Vigevano ed era divenuta irrevocabile il 22 maggio 1997. Secondo il giudice di Vigevano, essendo mutata con la soppressione dell'ufficio di pretura la disciplina delle competenze, occorreva da un lato trasmettere la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in executivis alla corte di appello di Ancona e dall'altro sollevare conflitto di competenza davanti alla corte di cassazione per quanto concerneva la richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal procuratore generale presso quella stessa corte di appello, che indicava essere l'organo dell'esecuzione attualmente competente, dopo la soppressione dell'ufficio del pretore. "Il rapporto di esecuzione" spiegava il giudice dell'esecuzione del tribunale di Vigevano "si presenta... come un rapporto complesso, articolato in periodi temporali ben distinti l'uno dall'altro, ciascuno intercorrente tra il passaggio in giudicato di una condanna e il successivo passaggio in giudicato di altre condanne". Secondo il predetto giudice, il nuovo testo dell'art. 665 comma 4 c.p.p. - che salta le parole escludenti la competenza del pretore qualora anche una sola delle più condanne da eseguirsi cumulativamente sia stata pronunciata dal tribunale o dalla corte di appello, affermando la competenza del tribunale in composizione collegiale qualora debbano eseguirsi cumulativamente condanne pronunciate dal tribunale in composizione collegiale e condanne pronunciate dal tribunale in composizione monocratica (comma 4 - bis) -, correttamente interpretato, comporta che le esecuzioni penali successive al 2 giugno 1999 rientrino ora nella competenza del PM presso il tribunale in composizione collegiale. Nel caso di specie, essendo stata la corte di appello di Ancona a pronunciare la penultima sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 1995, quest'organo doveva ritenersi competente in ordine all'esecuzione di tutte le diciannove condanne cumulate dal Di ME.
II. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Il d.lg.vo 19 febbraio 1998, n. 51, contenente "norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", ha articolato la competenza - conferita ex artt.5 - 7 c.p.p. alla corte di assise, al tribunale e al pretore - in un solo organo (il tribunale) secondo una duplice composizione, monocratica e collegiale cui corrisponde la cognizione di una diversa sfera di reati, eliminando la figura del pretore (art. 7 c.p.p., abrogato dall'art. 218). Nel rideterminare le competenze, la riforma non ha previsto alcuna disciplina transitoria, limitandosi a stabilire, in aderenza alle indicazioni della legge delega (lett. e dell'art. 21 comma 1 legge n. 254 del 1997), che nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore. La nuova normativa in particolare - dopo aver sostituito la rubrica del Libro VIII ("Procedimento davanti al pretore" con quella "Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica"), ha modificato l'art. 549 c.p.p., prevedendo che nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel libro VIII (quello in precedenza applicato al procedimento in pretura) o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono "in quanto applicabili".
In altri termini, i riti davanti al tribunale sono destinati ad essere due: l'uno, quello per il tribunale in composizione collegiale, modellato sulle norme che regolano il procedimento per reati del tribunale;
l'altro, quello per il tribunale in composizione monocratica, per il quale continueranno ad aver vigore le norme per il procedimento per reati del pretore.
Ora, è vero che il citato d.lg.vo 19 febbraio 1998, n. 51, relativo all'istituzione del giudice unico a decorrere dal 2 giugno 1999, ha sostituito il comma 4 dell'art. 665 c.p.p. eliminando ogni riferimento all'esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi, uno dei quali fosse il pretore, aggiungendo nel comma 4 - bis che "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio" (art. 206); ma proprio l'aver disciplinato in un comma autonomo l'ipotesi della pluralità di provvedimenti da eseguire davanti allo stesso tribunale, alcuni emessi dal tribunale in composizione monocratica ed altri emessi dallo stesso tribunale in composizione collegiale, dimostra che l'individuazione del giudice dell'esecuzione nel collegio mira a regolare una sorta di competenza interna nell'ambito di un organo unico, qual è diventato il tribunale dopo l'istituzione del giudice unico. Ciò si ricava, tra l'altro, dalla lettura dell'art. 665 comma 4 c.p.p. che, pure nella nuova versione dettata dall'art. 206 del d.lg.vo n. 51 del 1998, ha mantenuto fermo il principio che la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo ad un unico giudice, da individuare, sulla base del criterio fissato dallo stesso art. 665, nel giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (che può essere il tribunale in composizione monocratica, quello in composizione collegiale o la corte di appello). Nel caso in esame, in mancanza di una disciplina transitoria che assegni al tribunale in composizione collegiale la competenza anche per le esecuzioni successive al 2 giugno 1999, la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima - per il principio tempus regit actum valido in materia processuale e ribadito dall'art. 260 disp. att. c.p.p. in materia di esecuzione - è stata e rimane quella del pretore di Vigevano del 22 maggio 1997. Anche se l'ufficio del pretore non esiste più, è però vero che le competenze di quest'ultimo sono rifluite in quelle del tribunale in composizione monocratica e che la competenza esecutiva del tribunale collegiale sancita dalla introduzione del comma 4 - bis è destinata a trovare applicazione solo nel caso in cui la pluralità di provvedimenti di condanna si verifichi all'interno dello stesso tribunale. Da qui l'inaccettabilità della tesi sostenuta dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Vigevano, che ipotizza una distinzione temporale che non è nella nuova normativa tra esecuzioni in corso alla data del 2 giugno 1999 ed esecuzioni successive a tale data.
Competente a conoscere la vicenda giudiziaria de qua è dunque il tribunale di Vigevano in composizione monocratica, al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto d i c h i a r a la competenza del tribunale di Vigevano in composizione monocratica, cui trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2000