Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
La regola fissata nell'art.665, comma 4 bis. c.p.p., secondo cui "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio", deve ritenersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, rimanendo altrimenti ferma la regola generale dettata dal precedente comma 4, in base alla quale, ove l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice, monocratico o collegiale che sia, dal quale è stato pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. (Nello stesso senso, sez.I, c.c.30 gennaio 2001 n.285, confl. comp. in proc.Penta, non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 18938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18938 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 21/02/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI " N. 1259
3. " ANNA MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " RT IO " N. 40173/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza rilevato dal Tribunale di Bassano del Grappa in composizione collegiale nei confronti del Tribunale di Treviso in composizione monocratica in procedimento di esecuzione concernente:
CAMPANINI Davide, n.
4.4.1960 a Sant'Arcangelo di Romagna con ordinanza del 27.9.2000
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco COSENTINO che ha concluso per la competenza del Tribunale di Treviso Non comparso il difensore
O S S E R V A :
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, investito della richiesta di CAMPANINI Davide di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato a fatti di cui a distinte condanne irrevocabili, con provvedimento in data 13.6.2000 si dichiarava incompetente in quanto le sentenze erano state emesse da diversi Tribunali, sia in composizione monocratica che collegiale, onde la competenza doveva essere attribuita all'ultimo organo collegiale che si era pronunciato, individuato nel Tribunale di Bassano del Grappa. Questo osservava che, alla stregua del co. 4 dell'art. 665 C.P.P., le funzioni di giudice dell'esecuzione sono attribuite all'organo giurisdizionale che si e pronunciato per ultimo (nel caso di specie, il Tribunale di Treviso) indipendentemente dalla sua composizione, mentre la regola dell'attribuzione al collegio fissata al successivo co. 4 bis non incide sulla competenza, ma soltanto sulla composizione dell'organo decidente come sopra individuato. Rilevava pertanto conflitto negativo, qui trasmettendo gli atti per la risoluzione. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Treviso in composizione monocratica. Deve essere anzitutto confermato il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui - dopo le modifiche introdotte dal D.L.vo 19.2.1998 n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado - va applicato il criterio sancito al co. 4, 1^ periodo, dell'art. 665 C.P.P. che, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, individua, indipendentemente dalla sua composizione, la competenza "in executivis" del giudice dal quale è stato emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (nel caso di specie, la sentenza 15.12.1999, irrevocabile il 3.2.2000, del Tribunale monocratico - di Treviso, Sezione di Castelfranco Veneto). Il successivo co. 4 bis regola invece la composizione del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, stabilendo che, in caso di più pronunce emesse in diversa composizione in sede di cognizione, l'esecuzione è sempre attribuita al collegio. Secondo un primo orientamento, rimasto isolato, tale regola concorrerebbe con quella fissata al comma precedente, sicché, ferma restando la competenza del giudice che ha pronunciato l'ultima condanna, questo dovrebbe provvedere in composizione collegiale se una qualunque delle sentenze sia emessa da altro organo collegiale (Cass., Sez. 1^, c.c. 6.4.2000, conflitti nei proc. Intrieri, Dell'Anna e Cavalieri). Va invece osservato in contrario che, mentre il co. 4 dell'art. 665 C.P.P. individua come "competente", nel caso di provvedimenti emessi da "giudici diversi", quello la cui pronuncia è divenuta per ultima irrevocabile, il co. 4 bis contempla la diversa ipotesi di provvedimenti "emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale", nel qual caso l'esecuzione "è attribuita" al collegio;
ipotesi in cui l'"attribuzione" riguarda non la competenza in senso proprio, ma la ripartizione interna degli affari nell'ambito di un ufficio giudiziario che può operare in diverse composizioni. Ne segue che la disposizione in parola deve intendersi riferita unicamente all'ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso Tribunale, mentre nel caso di condanne pronunciate da giudici diversi rimane ferma la regola generale dell'identità - anche di composizione - del giudice dell'esecuzione con quello che ha deliberato l'ultimo provvedimento;
conclusione del resto confortata dai lavori preparatori del D.L.vo n. 51/1998 (cfr. Cass., Sez. 1^, 8.5/20.6.2000, confl. in proc. Di NI;
23.5/22.6.2000, confl. proc. Dubois;
19/30.1.2001, Penta).
P.Q.M
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Treviso in composizione monocratica, cui ordina trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001