Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 18938
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Sentenza 21 febbraio 2001

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La regola fissata nell'art.665, comma 4 bis. c.p.p., secondo cui "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio", deve ritenersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, rimanendo altrimenti ferma la regola generale dettata dal precedente comma 4, in base alla quale, ove l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice, monocratico o collegiale che sia, dal quale è stato pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. (Nello stesso senso, sez.I, c.c.30 gennaio 2001 n.285, confl. comp. in proc.Penta, non mass.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 18938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18938
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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