Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME0 1 940 /02 REPUBBLICA ITA AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 9905/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 4687 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OL EL, NC IA;
- intimate avverso la sentenza n. 594/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 07/05/98 R.G.N. 247/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 4436 udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Michele DE -1- LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Catanzaro, in riforma della sentenza del Pretore di Cosenza in data 4 dicembre 1996, negava la prescrizione dei crediti per rivalutazione monetaria ed interessi, su prestazioni economiche in favore degli invalidi civili, fatti valere in via monitoria dalle attuali intimate NA IP ed RS AN, e, per l'effetto, rigettava le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall'attuale ricorrente Ministero degli interni. Avverso la sentenza d'appello, il Ministero soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Le intimate NA IP ed RS AN non si sono costituite nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione 1.Preliminarmente va rilevata d'ufficio, nella contumacia delle intimate, l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente proposto (ai sensi dell'art.327 c.p.c.), dopo la decorrenza del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata: questa risulta infatti depositata il 7 maggio 1998, mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso é stato notificato il successivo 10 maggio 1999. Tanto basta per dichiarare inammissibile il ricorso.
2.Pertanto il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile. Non va provveduto, tuttavia, al regolamento delle spese in quanto le intimate non si sono costituite nel presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
I 0 1 D 3 A , . La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per spese. S 3 T S O 5 R A L . T L A , ' N O Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001. L A B L S 3 Calle E E I 7 P - D D S Il Consigliere estensore R 8 I I - A A S 1 T D N : N IL CANCELLIERE 4 O A Depositato in Cancelleria E E L E G ५ T G oggi,11 FEB. 2002 N N E E L O S R E A T IL CANCELLIERS L S L O E D