Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
Il comma 4 bis dell'art. 665 cod.proc.pen.(introdotto dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51) secondo cui se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio, mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico, quale è il tribunale; ne consegue che detta norma, che deroga a quella contenuta nel comma 4 del medesimo articolo (che stabilisce la competenza all'esecuzione nel caso di provvedimenti emessi da più giudici),non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2001, n. 25966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25966 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 09/05/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO " N. 3429
3. Dott. LOSANA CAMILLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 000767/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) TRIBUNALE DI VERONA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
2) CORSO ROBERTO n. il 06/03/1962
avverso ALTRO del 19/12/2000 TRIBUNALE DI VERONA
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO È sorto conflitto tra la Corte di Appello di Venezia ed il Tribunale di Verona in sede esecutiva circa l'applicabilità dell'art. 665 co. 4 bis c.p.p., sul punto se debba correttamente interpretarsi quale norma individuatrice della competenza territoriale ovvero quale regola per l'attribuzione fra giudici collegiali e monocratici dello stesso ufficio giudiziario.
La questione è già stata risolta da questa Corte (Sez. 1^ sentenza 19-1/30-1-2001 n. 285) con l'affermazione della regola che il comma 4 bis dell'art. 665 c.p.p., che deroga alla norma contenuta nel comma 4
"trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica ed in composizione collegiale". Ed invero, detto comma 4 bis, inserito organicamente nel sistema di norme introdotte dal D.lvo n. 51/98 sul giudice unico, mira a regolare una sorta di competenza interna in sede esecutiva nell'ambito di un organo unico qual è diventato con la normativa suindicata il tribunale.
Poiché nel caso in esame la sentenza divenuta irrevocabile per ultima si evince essere quella del Tribunale di Padova in data 16-3- 2000, va dichiarata la competenza di quest'ultimo giudice, al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001