Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2001, n. 25966
CASS
Sentenza 9 maggio 2001

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Il comma 4 bis dell'art. 665 cod.proc.pen.(introdotto dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51) secondo cui se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio, mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico, quale è il tribunale; ne consegue che detta norma, che deroga a quella contenuta nel comma 4 del medesimo articolo (che stabilisce la competenza all'esecuzione nel caso di provvedimenti emessi da più giudici),non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2001, n. 25966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25966
    Data del deposito : 9 maggio 2001

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