Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen. - per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio - si riferisce alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunziati dallo stesso tribunale, con conseguente trasmissione degli atti a quello in composizione collegiale anche allorquando il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice monocratico. (Fattispecie in tema di conflitto negativo, sorto in materia di applicazione della continuazione, fra tribunale in composizione collegiale e giudice delle indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2012, n. 25080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25080 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 19/06/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1899
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 50513/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE LECCE COMPOSIZ. COLLEGIALE- CONFLITTO N.IL;
1) TRIBUNALE LECCE COMPOSIZ.MONOCRATICA -CONTLITTO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 506/2011 TRIBUNALE di LECCE, del 19/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto la competenza del Tribunale di Lecce in composizione collegiale. RITENUTO IN FATTO
1. In data 3.11.2011 il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, trasmetteva per competenza al giudice collegiale dello stesso tribunale gli atti relativi all'istanza avanzata in data 23.9.2011 da TO NA volta all'applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.. 2. Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, sollevava conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., e ss.. Rilevava, a ragione, che nella specie non poteva applicarsi la disposizione di cui all'art. 665 c.p.p., comma 4 bis, in quanto dal certificato penale risulta che la TO è stata condannata con sentenze irrevocabili emesse tutte dall'autorità giudiziaria di Lecce;
tuttavia, oltre a quelle del tribunale in composizione monocratica ed in composizione collegiale vi è anche una sentenza emessa dal Gip dello stesso Tribunale di Lecce. Pertanto, affermava che nella specie l'esecuzione ha ad oggetto pronunzie adottate da tribunali diversi con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 665 c.p.p., comma 4, da cui deriva nella specie la competenza del tribunale in composizione monocratica che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
L'indirizzo assolutamente maggioritario di questa Corte - che il Collegio condivide - secondo il quale l'art. 665 c.p.p., comma 4 bis (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico quale è il tribunale e trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 3426, 08/05/2000, Di Domenico, rv. 216251; Sez. 1, n. 31368, 02/07/2008, Pizzo, rv. 240680) si è andato affermando con riferimento ad ipotesi in cui erano sorte controversie nella individuazione del giudice dell'esecuzione tra giudice monocratico e giudice collegiale di tribunali diversi. Considerata, quindi, la ratto della norma e le possibili conseguenze, questa Corte è andata via via precisando che la disciplina di cui al comma 4 bis, che deroga a quella contenuta nell'art. 665 c.p.p., comma 4, non è attributiva di competenza territoriale, ossia non può determinare uno spostamento della competenza territoriale in deroga al criterio generale che determina la competenza del giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale;
solo in questo caso tra giudice monocratico e giudice collegiale prevale quest'ultimo. (Sez. 1, n. 25966 del 09/05/2001, Corso, rv. 219280). Alla luce di tale interpreta zio ne risulta chiara la limitata funzione della previsione dell'art. 665 c.p.p., comma 4 bis ed è evidente che la stessa regola il rapporto interno (sotto il profilo della competenza in sede di esecuzione) tra giudice monocratico e collegiale dello stesso tribunale con una funzione, quindi, residuale rispetto a quanto stabilito dal comma 4 della stessa norma, ma non assolutamente incompatibile con tale generale disciplina. È vero, pertanto, che la scelta operata dal legislatore con l'introduzione del comma 4 bis non incide direttamente in alcun modo sulla ripartizione di competenze tra giudice per le indagini preliminari e tribunale, sia quest'ultimo in composizione monocratica o collegiale, per cui, qualora il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, è quest'ultimo ad essere competente per tutti (Sez. 1, n. 2828, 13/04/2000, Ido, rv. 216754); ma per la stessa ragione è vero anche che, se la decisione del giudice per le indagini preliminari non è divenuta irrevocabile per ultima, nella determinazione della competenza tra tribunale in composizione monocratica e quello in composizione collegiale dello stesso ufficio deve essere data prevalenza al giudice collegiale come voluto dal legislatore del 1998.
Ne consegue, nella specie, alla luce della ribadita interpretazione della disciplina di cui all'art. 665 c.p.p., commi 4 e 4 bis e della ratto ad essa sottesa che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il deciso, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012