Sentenza 2 ottobre 2019
Massime • 1
Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche quando vengono realizzate un insieme di opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione del vincolo idrogeologico, atteso il richiamo da parte dell'art. 44, comma 1, lett. c), primo periodo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all'art. 30 dello stesso d.P.R., che, descrivendo la lottizzazione abusiva dei terreni, fa riferimento alla violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, la violazione del vincolo indicato non integra il diverso reato di edificazione nelle zone vincolate, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire di cui al secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2019, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2019 |
Testo completo
05508-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome EL Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2283 -Presidente - sez. Giovanni Liberati -UP 02/10/2019 Luca Semeraro R.G.N. 27896/2018 Antonio Corbo Ubalda Macrì -Relatore- Fabio Zunica DEPOSITATA IN CANCELLE ha pronunciato la seguente 陡 12 FEB 2020 SENTENZA CANCELLITE SPERTO sui ricorsi proposti da AR FR, nato a [...] il [...], BU RU, nato a [...] il [...], LV UR, nato a [...] il [...], NI FA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza EL 24-04-2018 ELla Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata;
udito per le parti civili HI ME e ME NA l'avvocato Silvia Guarnieri, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositava conclusioni scritte e nota spese;
udito per le parti civili società "Tremosine Univela" e "NE Univela" l'avvocato Massimiliano Battagliola, che depositava conclusioni scritte e nota spese, riportandosi alla memoria difensiva in atti;
udito per la parte civile Comune di Tremosine SU GA l'avvocato Gianluca Venturini, che depositava conclusioni scritte e nota spese;
udito per il responsabile civile Comune di Tremosine SU GA l'avvocato Gianluca Venturini, sostituto processuale ELl'avvocato Giordana Frattini, il quale si riportava ai motivi EL ricorso e ne chiedeva l'accoglimento; udito per il ricorrente BU l'avvocato Filippo Sgubbi, che chiedeva l'accoglimento EL ricorso;
udito per il ricorrente NI l'avvocato Piergiorgio Vittorini, che chiedeva l'accoglimento EL ricorso;
udito per il ricorrente AR l'avvocato Paolo Palumbo, che chiedeva l'accoglimento EL ricorso;
udito per il ricorrente LV l'avvocato Giorgio Gallico, che chiedeva l'accoglimento EL ricorso. FZ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 24 aprile 2018, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza EL 19 luglio 2017, con cui il Tribunale di Brescia, nell'ambito di un articolato giudizio a carico di 19 imputati, aveva condannato, per quanto in questa sede rileva, FR AR, RU BU, UR LV e FA NI alla pena di anni 1 di arresto ed euro 20.000 di ammenda ciascuno, con i doppi benefici di legge, in quanto ritenuti colpevoli EL reato di cui all'art. 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001 a loro ascritto al capo A, relativo a una lottizzazione abusiva realizzata nel territorio di NE EL GA, agendo AR quale Sindaco, LV quale redattore EL piano urbanistico e reale progettista, BU quale procuratore ELla coop. "Coopsette", poi denominata "NE EL GA s.p.a", società proprietaria ELle aree, di cui NI diveniva poi legale rappresentante a partire dal 23 dicembre 2009. In particolare, secondo la prospettiva accusatoria recepita nelle due decisioni di merito, gli imputati, nelle predette qualità, procedevano a un intervento di recupero ELl'area con demolizione e ricostruzione, realizzazione di nuovi edifici e potenziamento ELle infrastrutture turistiche, residenziali e sportive, in forza di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato nel 2005 dal Comune di Tremosine con una variante approvata nel 2010, atti amministrativi questi illegittimi, in quanto adottati in violazione ELla legge regionale n. 41 EL 1997 e ELle ELibere ELla Giunta Regionale EL 6 agosto 1998 e EL 15 gennaio 1999, che, alla luce ELl'elevato rischio idrogeologico, consentivano in quell'area, per le sole consistenze preesistenti, interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, mentre nel caso di specie veniva assentita la costruzione di edifici di notevole mole e complessità, ovvero un parcheggio multipiano e un edificio denominato "Sailing Village", fatti accertati nel giugno 2013, con lavori non ancora terminati. Con statuizione EL Tribunale parimenti confermata in secondo grado, veniva disposta inoltre la confisca dei terreni e degli edifici di proprietà ELla "Coopsette" e/o "NE EL GA", ancora oggetto EL sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Brescia il 27 giugno 2013, compresi nella frazione di NE EL GA (PR 03, 05, 07, 08, 10 e 11 B) e EL parcheggio pubblico "Park Nord". Gli imputati venivano inoltre condannati, unitamente al responsabile civile, Comune di Tremosine, al risarcimento EL danno, da liquidare in separata sede, in favore ELle parti civili NA ME ed ME HI, società Tremosine Univela società sportiva dilettantistica, società NE Univela s.r.l., oltre che al pagamento ELle provvisionali a ciascuna di esse liquidate, mentre i soli imputati venivano condannati al risarcimento EL danno in favore EL Comune di Tremosine, in cui favore veniva liquidata una provvisionale pari a euro 50.000. 3 FZ 2. Avverso la sentenza ELla Corte di appello lombarda, gli imputati FR AR, RU BU, UR LV e FA NI, nonché il Comune di Tremosine SU GA, quale responsabile civile, tramite i loro rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. FR AR ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta l'erronea applicazione ELl'art. 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alla formulazione EL giudizio di colpevolezza. Si osserva al riguardo che le uniche due opere costruite disattendendo il vincolo idrogeologico, ovvero il parcheggio multipiano e il complesso EL Sailing Village, non erano tali da integrare la trasformazione urbanizzata ipotizzata nella sentenza impugnata, trattandosi di opere scollegate dal restante tessuto urbano. Il fatto ELineato dall'istruttoria non sarebbe quindi inquadrabile né nell'ipotesi EL primo periodo ELla lett. C) ELl'art. 44 EL d.P.R. n. 380 EL 2001, né in quella di cui al secondo periodo EL medesimo articolo, non essendo ricompreso il vincolo idrogeologico tra quelli indicati tassativamente dalla predetta norma. Si evidenzia in ogni caso che AR non ha avuto alcun ruolo nell'approvazione ELla variante EL 2010, che ha rimaneggiato in maniera consistente il piano particolareggiato EL 2005, con cui non erano stati ancora definiti i particolari ELl'edificazione, tanto è vero che i permessi di costruire sono stati rilasciati dal nuovo Sindaco DI AR solo dopo l'approvazione ELla variante EL 2010. La difesa peraltro osserva che il piano particolareggiato EL 2005 non era qualificabile come macroscopicamente illegittimo, per cui ben poteva ritenersi che AR, in perfetta buona fede, essendo divenuto da poco Sindaco, abbia confidato nella legittimità dei vari atti che ne hanno preceduto l'approvazione. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole ELla omessa declaratoria di estinzione EL reato nei confronti di AR, il quale dopo il giugno 2009 non aveva più ricoperto alcun incarico istituzionale nel Comune di Tremosine, per cui non aveva alcuna possibilità di far sospendere i lavori o rimuoverne l'illegittimità. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa EL mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche e ELla determinazione ELla pena in misura distante dal minimo edittale, non essendosi considerato che le iniziali contestazioni si erano notevolmente ridimesionate, che l'apporto EL ricorrente è stato davvero minimo e che l'immobile costruito è molto diverso da quello ipotizzato nel 2005 durante l'amministrazione AR. Con il quarto motivo, infine, la difesa censura le statuizioni civili ELla condanna, osservando al riguardo che il danno risarcito non era conseguenza immediata e diretta ELla commissione EL reato ascritto all'imputato, avendo i giudici di merito fatto riferimento alla frana verificatasi il 19 novembre 2014, evento questo estraneo alle imputazioni e privo di legami con i fatti di causa. 4 ff 2.2. RU BU ha sollevato sette motivi. Con il primo, deduce l'erronea applicazione ELl'art. 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001 e la manifesta illogicità ELla motivazione, evidenziando che il vincolo idrogeologico non rientra nella elencazione tassativa di cui all'art. 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001, per cui, non potendosi ritenere consentita alcuna applicazione analogica, il fatto al più doveva essere ricondotto nella previsione di cui alla lett. B) EL d.P.R. n. 380 EL 2001, con conseguente esclusione ELla confisca, non venendo in rilievo nel caso di specie alcuna lottizzazione abusiva. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'erronea applicazione degli art. 44 lett. C) e 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001 sotto il profilo oggettivo, rilevando che il vincolo idrogeologico era conosciuto dalla P.A. e dall'impresa già prima ELla promulgazione EL piano particolareggiato EL 2005, ma era considerato suscettibile di riduzione in forza ELla realizzazione di opere di mitigazione e messa in sicurezza, essendo stata prevista una condizione di salvaguardia EL territorio fatta propria dagli strumenti urbanistici, per cui i piani particolareggiati EL 2005 e EL 2010 furono legittimamente ELiberati dall'Ente territoriale e consentivano le singole concessioni a condizione ELla preventiva realizzazione di opere di messa in sicurezza, opere che furono completate SUla base di progetti regionali e interventi dei privati, previa approvazione di tutti gli enti competenti. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole ELl'erronea applicazione degli art. 44 lett. C) e 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001 sotto il profilo soggettivo, osservando che la Corte di appello, senza alcuna motivazione, aveva rigettato la questione ELla macroscopica illegittimità degli atti amministrativi quale fattore coessenziale per la configurazione ELl'elemento soggettivo EL reato contestato, non spiegando perché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte, non si potesse riconoscere in capo a BU il legittimo affidamento SUla regolarità degli atti amministrativi al momento ELla stipula ELla Convenzione con il Comune. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione ELl'art. 158 cod. pen., non avendo la Corte di appello tenuto conto ELla cd. cessazione soggettiva ELla permanenza;
si osserva in particolare che nel reato permanente la prescrizione decorre dal momento in cui l'agente non ha più incidenza SU protrarsi ELl'evento lesivo e non ha più il potere di condizionare l'evento in corso di permanenza e neppure quello di affrontarlo e risolverlo, ponendo fine a una situazione di illegittimità; ciò posto, per BU doveva ritenersi maturata la prescrizione, in quanto, dopo la firma ELla convenzione con il Comune, egli non ha più avuto un ruolo nella vicenda, né aveva poteri o doveri di intervento. Con il quinto motivo, si contesta l'esercizio da parte ELla Corte di appello di una potestà riservata a organi amministrativi, avendo la sentenza impugnata affermato la sindacabilità EL piano particolareggiato da parte EL giudice penale, con conseguente disapplicazione, pur trattandosi di un atto di governo politico 5 FZ EL territorio emesso erga omnes e fondato su scelte discrezionali, avendo la ConSUta riconosciuto la natura conformativa dei piani particolareggiati, espressione EL potere autoritativo di condizionare il diritto di proprietà. Con il sesto motivo, la difesa deduce nuovamente l'erronea applicazione degli art. 44 lett. C) e 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001, rilevando che l'imputazione è imperniata SUla illegittimità EL piano particolareggiato e non SUl'opera abusiva, mentre gli art. 30 e 44 non puniscono l'illegittimità ELla previsione EL piano, ma l'inizio ELle opere in violazione degli strumenti urbanistici. Con il settimo motivo, infine, è stato censurato il diniego ELle attenuanti generiche, non essendo stato considerato dai giudici di merito che BU aveva avuto un contatto con la presente vicenda solo nel 2006, allorquando sottoscrisse come procuratore speciale le convenzioni con il Comune, avendo pertanto un legittimo affidamento SUla regolarità degli atti amministrativi.
2.3. UR LV ha sollevato cinque motivi. Con il primo, deduce l'erronea applicazione degli art. 44 lett. C) e 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001 e la mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione, evidenziando che la Corte di appello si era limitata ad accertare il grado di consistenza ELl'intervento edilizio, senza porsi il problema preliminare su se il tipo di intervento effettuato rientrasse nel novero di quelli tipizzati dal combinato disposto degli art. 44 lett. C) e 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001; la risposta a tale quesito non poteva che essere negativa, posto che il secondo periodo ELla lett. C) non richiama espressamente anche il vincolo idrogeologico, per cui, stante il divieto di analogia in malam partem, tale fattispecie non era invocabile. Né il fatto poteva essere inquadrato nella fattispecie di cui al primo periodo, perché le aree oggetto di intervento erano zone già urbanizzate e ampiamente edificate, mentre il primo periodo ELla lettera C) si riferisce agli interventi realizzati su aree nude o scarsamente urbanizzate, rilevando come discrimen tra il primo e il secondo periodo non la consistenza ELl'intervento edilizio, ma il tipo di aree su cui lo stesso viene realizzato, "terreni" in un caso, quindi aree nude, "zone" nel secondo caso, cioè aree oggetto di pianificazione urbanistica. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'erronea applicazione degli art. 44 lett. C) e 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001 e la manifesta illogicità ELla motivazione ELla sentenza impugnata, nella parte in cui l'illegittimità EL piano particolareggiato, atto di natura programmatica, è stata ritenuta idonea a integrare il reato di lottizzazione abusiva per violazione EL vincolo idrogeologico, non potendosi prescindere dalla valutazione dei singoli atti amministrativi adottati, non essendo il piano particolareggiato macroscopicamente illegittimo e non comportando il vincolo idrogeologico il divieto assoluto di edificare, tanto è vero che erano state previste opere idonee a contenerne il relativo rischio. FZ Con il terzo motivo, il ricorrente censura l'erronea applicazione degli art. 44 lett. C) primo periodo e 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001, oltre che la manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione, nella parte in cui non era stata affrontata la questione ELla idoneità in concreto ELla condotta EL ricorrente a integrare l'elemento oggettivo EL reato, avendo valorizzato la Corte di appello il ruolo ELl'arch. LV solo nell'ottica ELla verifica ELl'elemento soggettivo, senza chiarire in che modo il ricorrente, quale progettista di singole opere, abbia concorso in termini di contributo causale alla lottizzazione abusiva. Con il quarto motivo, la difesa si duole EL diniego ELle attenuanti generiche e ELla determinazione ELla pena base nella misura media ELla forbice edittale, non avendo la Corte valutato il corretto comportamento processuale ELl'imputato e il fatto che le originarie contestazioni si erano notevolmente ridimensionate, per cui il richiamo ELla gravità EL fatto riSUtava inconferente. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione ELl'art. 185 cod. pen. e la manifesta illogicità ELla motivazione ELla sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza di un diritto al risarcimento EL danno in favore ELle parti civili determinando le relative provvisionali, osservando al riguardo che, quanto al Comune di Tremosine, era stato attribuito un risarcimento in difetto ELla sussistenza di un danno, essendo la normativa in tema di vincolo idrogeologico estranea alla competenza comunale ed essendo venute meno tutte le altre contestazioni inizialmente formulate, mentre, rispetto alle altre parti civili, si evidenzia che il danno risarcito non era conseguenza immediata e diretta ELla commissione EL reato, avendo i giudici di merito ricavato dalla commissione EL reato la causa diretta ELla frana verificatasi il 19 novembre 2014, evento naturale questo tuttavia estraneo alle imputazioni e privo di legami con i fatti di causa.
2.4. FA NI ha sollevato sei motivi. Con il primo, lamenta l'erronea applicazione degli art. 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001 sotto il profilo oggettivo, evidenziando che la Corte di appello, accentuando l'errore di valutazione già compiuto dal primo giudice, è giunto ad affermare che la lottizzazione abusiva sarebbe stata realizzata nel 2005 con la ELiberazione EL piano particolareggiato e nel 2010 con l'approvazione ELla variante, mentre in realtà il piano particolareggiato e le relative convenzioni avevano stabilito la preventiva realizzazione di opere di messa in sicurezza. La conoscenza EL vincolo idrogeologico da parte ELla P.A. e ELle imprese deponeva quindi a favore ELl'innocenza EL ricorrente, stante la condizione di salvaguardia EL territorio e la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, aspetto questo confermato anche dalle assoluzioni intervenute in primo grado. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'illogicità ELla motivazione rispetto alla valutazione da parte dei giudici di merito ELla potestà politico- 7 FZ amministrativa ELl'ente pubblico, costituendo il piano particolareggiato, sia nella versione originaria sia nella sua variante, espressione ELl'autonomia politica ELl'ente territoriale, essendo come tale insindacabile in sede giurisdizionale. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole ELl'erronea applicazione degli art. 44 lett. C) e 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001 sotto il profilo soggettivo, rilevando che l'assenza di macroscopica illegittimità degli atti amministrativi e l'assoluzione degli amministratori pubblici dal reato di abuso d'ufficio imponevano l'assoluzione anche ELl'imputato almeno dal punto di vista soggettivo, tanto più che la mancanza di dolo era stata rimarcata nella stessa sentenza impugnata. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è la mancanza e illogicità ELla motivazione in ordine agli specifici addebiti elevati a carico EL ricorrente, non avendo la sentenza impugnata distinto la posizione di NI da quella degli avevamo altri protagonisti ELla vicenda che lo hanno preceduto, essendo egli divenuto amministratore ELla società "NE EL GA" solo il 23 dicembre 2009, senza aver avuto alcuna ingerenza nella redazione ELla convenzione EL 2005, mentre, quanto alla variante EL 2010, le due sentenze di merito hanno convenuto SU fatto che la seconda convenzione fosse più restrittiva ELla prima, comportando un incremento di oneri per il privato sottoscrittore. Con il quinto motivo, viene censurata l'erronea applicazione degli art. 30 e 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001 e la manifesta illogicità ELla motivazione ELla sentenza impugnata, nella parte in cui è stato affermato che il vincolo idrogeologico rientra nella previsione di cui all'art. 44 lett. C), configurandosi invece la lottizzazione abusiva solo in caso di interventi in aree sottoposte a vincoli storici, artistici, archeologici, paesaggistici e ambientali in assenza o in difformità essenziale EL titolo abilitativo, mentre il vincolo idrogeologico eSUa da tale perimetro, non essendo menzionato dall'art. 44 lett. C) EL già citato d.P.R. Con il sesto motivo, infine, la difesa censura il diniego ELle attenuanti generiche, non essendo stato considerato né lo status di incensurato ELl'imputato, né l'assenza di intenti maliziosi o fraudolenti, essendosi la difesa concentrata unicamente su aspetti tecnici con trasparenza e linearità.
2.5. Il Comune di Tremosine SU GA, quale responsabile civile, ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la condanna ELl'Ente comunale al risarcimento dei danni, sottolineando che gli imputati hanno perseguito interessi economici personali, non agendo nemmeno indirettamente per tutelare interessi pubblici, per cui la responsabilità civile EL Comune non era ravvisabile, avendo la tesi ELl'occasionalità necessaria seguita dalla Corte di appello ampliato a dismisura la sfera di responsabilità ascrivibile alla Pubblica Amministrazione. 8 FZ Con il secondo motivo, il ricorrente censura la condanna risarcitoria per non avere la Corte di appello riconosciuto il concorso di colpa degli acquirenti degli immobili, che avrebbero avuto l'onere di verificare la legittimità dei loro acquisti. Con il terzo motivo, infine, la difesa EL Comune eccepisce la mancanza di legittimazione attiva ELle parti civili NA ME ed ME HI e ELle società "Tremosine Univela" e "NE Univela", in quanto, a fondamento ELle richieste risarcitorie, avevano indicato il presunto mancato godimento degli immobili di loro proprietà, che è stato liquidato non come conseguenza diretta dei reati contestati, ma come effetto ELla frana EL novembre 2014 e ELle ordinanze che ne sono conseguite, aspetti questi estranei alle imputazioni, non essendo contestato ad alcun imputato il disastro colposo rispetto a tale vicenda.
3. Il 26 luglio 2018 la difesa ELle parti civili "Tremosine Univela" e "NE Univela" depositava una memoria con cui chiedeva il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati, ma, avuto riguardo al tempus commisi ELicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'affermazione ELla penale responsabilità degli imputati in ordine al residuo reato di lottizzazione abusiva, perché estinto per prescrizione.
1. Prima di affrontare le doglianze sollevate dai ricorrenti, si ritiene utile, in via preliminare, una breve ricostruzione ELla vicenda storica sottesa all'unica imputazione per cui è intervenuta condanna, ovvero quella avente ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva (capo 1), dovendosi precisare che per il residuo reato di abuso d'ufficio, contestato al capo 2 agli imputati AR e LV, è intervenuta in primo grado assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Orbene, i fatti di causa riguardano le trasformazioni urbanistiche che, soprattutto a partire dal 2005, hanno interessato NE EL GA, piccola frazione EL Comune di Tremosine, che si affaccia SUla sponda bresciana EL lago di GA, con un territorio sormontato da una montagna di roccia di circa 300 metri e diviso in due zone da un torrente, ovvero, NE di Sotto, corrispondente alla zona a Sud, dove insistevano a suo tempo un cotonificio e la residenza dei titolari EL cotonificio, e NE di Sopra, corrispondente alla zona Nord EL of paese, dove un tempo si trovavano le case degli operai EL cotonificio. A partire dagli anni Ottanta, tuttavia, venivano avviati i primi provvedimenti di riqualificazione ELl'area, volti a superare l'esclusiva vocazione industriale EL paesino e a valorizzarne le potenzialità turistiche e immobiliari. Il percorso di riqualificazione ELl'area urbana conosceva un momento di svolta nel 2005, allorquando, con ELibera EL Consiglio comunale n. 18 EL 31 maggio 2005, veniva adottato il piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che FZ 9 prevedeva una profonda ristrutturazione urbanistica ELl'area, con demolizioni, ricostruzioni e modifiche radicali di destinazioni d'uso, piano approvato in via definitiva con ELibera EL Consiglio Comunale n. 31 EL 29 novembre 2005. Sindaco EL Comune di Tremosine era all'epoca l'imputato FR AR. Coinvolta nella riqualificazione urbana, anche quale proprietaria ELle aree, era la società cooperativa "Coopsette", di cui era procuratore speciale RU BU, in forza di mandato EL 16 marzo 2006 alla stipula ELla convenzione urbanistica con il Comune di Tremosine, avente ad oggetto l'attuazione EL piano. Il 30 novembre 2009, la "Coopsette" cedeva la proprietà ELle aree alla società "NE EL GA", di cui diveniva legale rappresentante, a partire dal 23 dicembre 2009, l'odierno ricorrente FA NI, mentre ELla redazione EL piano urbanistico si occupava l'imputato UR LV, il quale, essendo anche il reale progettista degli interventi, ne curava pure le fasi esecutive. Intanto, divenuto nelle more Sindaco di Tremosine DI AR (imputato condannato ma non ricorrente, essendo pertanto divenuta irrevocabile nei suoi confronti la sentenza impugnata il 10 giugno 2018), il Consiglio comunale, con ELibera n. 46 EL 18 ottobre 2010, approvava una variante al piano particolareggiato EL 2005, intensificando la vocazione turistica e residenziale ELla frazione di NE EL GA, soprattutto nella zona Nord. Per effetto di tali atti di pianificazione amministrativa, venivano realizzati una serie di interventi, consistenti, a NE di Sotto, nell'abbattimento dei fabbricati industriali al fine di ricavare una grande zona di servizi e parcheggi, mentre a NE di Sopra veniva realizzato un autosilo di tre piani per circa 7.000 mq. di pianta;
inoltre, gli edifici residenziali di proprietà ELla "Coopsette" venivano ristrutturati o sopraelevati, venendo inoltre costruite una struttura per la protezione e l'alaggio di imbarcazioni sportive, nonché il Sailing Village, complesso immobiliare con destinazione recettiva e attrezzature per lo svago. Ora, secondo l'iniziale prospettiva accusatoria, sia il piano particolareggiato EL 2005 che la variante approvata nel 2010 sono stati ritenuti illegittimi, per una pluralità di aspetti: 1) violazione EL vincolo cimiteriale, essendo stata assentita la realizzazione di interventi di nuova costruzione nella zona di rispetto compresa nei 200 metri dal cimitero esistente;
2) violazione degli art. 28 ELla I. n. 1150 EL 1942 e 46 ELla legge regionale n. 12 EL 2005, nella misura in cui contenevano un errato calcolo degli standard urbanistici a vantaggio ELla "Coopsette"; 3) mancata sottoposizione ELla variante EL 2010 alle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione di impatto ambientale (VIA); 4) non conformità al Piano territoriale di coordinamento provinciale ELla Provincia di Brescia con riferimento a due fasce di tutela paesistica;
5) non conformità al Piano territoriale di coordinamento provinciale EL Parco regionale Alto GA;
6) non conformità alla normativa in tema di tutela idrogeologica. 10 Ff Sulla scorta di tali contestazioni, il G.I.P. presso il Tribunale di Brescia, con decreto EL 27 giugno 2013, disponeva il sequestro preventivo di diversi immobili e strutture connesse, facenti parte EL "Villaggio NE EL GA". La vicenda cautelare subiva tuttavia alterne vicende, posto che la decisione EL Tribunale EL Riesame di Brescia, che aveva annullato il decreto EL G.I.P. stante la ritenuta insussistenza EL fumus EL reato ipotizzato, veniva a sua volta annullata da questa Sezione ELla Corte di cassazione e, in sede di rinvio, il Tribunale EL Riesame, con ordinanza EL 13 maggio 2014, che resisteva al vaglio di legittimità (Sez. IV, n. 11631 EL 19/02/2015), disponeva l'immediato ripristino EL vincolo cautelare sui beni di proprietà ELle società "Coopsette" e "NE EL GA", ritenendo sussistente, tra le varie violazioni contestate, solo quella concernente il mancato rispetto ELla normativa che impedisce, in caso di pericolo idrogeologico massimo, la realizzazione di ogni opera diversa da quelle di ristrutturazione e/o risanamento ELle strutture esistenti o di demolizione ELle stesse, vietando cioè l'edificazione di strutture edilizie nuove. Tale impostazione veniva poi sostanzialmente recepita dai giudici di merito, i quali, esclusa la pertinenza ELle ulteriori violazioni descritte nell'imputazione avente ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva, hanno osservato che entrambi gli atti di pianificazione territoriale avevano programmato la trasformazione ELla fascia di territorio a ridosso ELla falesia di NE EL GA in violazione EL vincolo idrogeologico vigente, posto che già il piano particolareggiato EL 2005 prevedeva la realizzazione EL parcheggio multipiano e ELla Università ELla vela (edificio PR 11) a ridosso ELla zona coperta da inedificabilità assoluta, previsione questa che veniva ribadita anche nel 2010, allorquando veniva approvata la variante che riproponeva, con modifiche, la realizzazione ELl'edificio PR11 a ridosso ELla falesia, senza che fosse intervenuta alcuna riperimetrazione. Per completezza deve solo aggiungersi che, nelle more EL procedimento penale, dopo la fissazione ELl'udienza preliminare, ovvero in data 19 novembre 2014, verificava in NE SU GA una frana che interessava una porzione rocciosa ELla falesia, che si staccava finendo ai piedi ELla montagna, interessando, tra le altre cose, una porzione EL parcheggio multipiano. Da ciò seguivano nell'immediatezza alcune ordinanze contingibili e urgenti EL Sindaco di Tremosine di sgombero e interdizione al transito veicolare e pedonale di una porzione ELl'abitato di NE EL GA (tra cui gli edifici PR10 e PR11), ordinanze che venivano revocate, per quanto concerne i predetti edifici, con successiva ordinanza n. 60 EL 17 dicembre 2015. 2. Così ripercorsa in sintesi la vicenda per cui si procede, è possibile ora procedere alla disamina ELle doglianze difensive, premettendosi al riguardo che quelle concernenti la configurabilità EL reato sotto il profilo oggettivo possono essere affrontate unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili. 11 FZ 3. Deve innanzitutto osservarsi che può ritenersi conclamata nel caso di specie la contrarietà EL piano particolareggiato EL 2005 e ELla successiva variante EL 2010 alla normativa in materia di vincoli idrogeologici come richiamati dal Piano regolatore generale EL 2003 all'epoca vigente nel Comune di Tremosine, Piano al quale era allegata la relazione geologica generale EL 25 gennaio 2001 redatta dal geologo Michele Conti, che individuava un'ampia fascia EL territorio ELla frazione di NE EL GA, in particolare quella a ridosso ELla falesia, come a rischio idrogeologico massimo (classe 4 di fattibilità geologica), o appena inferiore al massimo (classe 3 di fattibilità geologica). In quella zona non poteva dunque essere consentita qualsiasi nuova edificazione, potendosi eseguire solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e la mitigazione EL rischio. Nel corso degli anni, invero, sono stati si compiuti vari interventi volti alla eliminazione o alla riduzione EL rischio idrogeologico e pur tuttavia, in ordine alla zona a ridosso ELla falesia, non è intervenuta alcuna riperimetrazione ELl'area, tanto è vero che lo studio idrogeologico redatto nel 2012 e recepito nel Piano regolatore ELlo stesso anno riportava la medesima perimetrazione ELle aree in classe 3 e classe 4, con i limiti EL P.R.G. EL 2003, dovendosi rilevare anzi che, con ELibera ELla Giunta Regionale EL 30 novembre 2011, NE EL GA è indicata ancora come area a rischio idrogeologico massimo. Ciononostante, nei provvedimenti di pianificazione EL 2005 e EL 2010, sono stati previsti e poi realizzati interventi di forte impatto urbanistico, come l'autorimessa pubblica Park Nord, il Sailing Village e gli edifici PR10 e PR08. Parimenti evidente è che gli interventi realizzati hanno integrato una vera e propria lottizzazione, essendo stata realizzata una trasformazione urbanistica di ampia parte EL territorio, con il compimento di opere di urbanizzazione e di potenziamento di quelle esistenti, con la costruzione di un nuovo porto, di edifici a uso residenziale e commerciale e di un parcheggio pubblico multipiano, con ampliamento EL lungolago e con demolizioni di edifici e vaste ristrutturazioni. La contrarietà ELle previsioni EL piano particolareggiato e ELla variante alle prescrizioni ricollegabili all'esistenza EL vincolo idrogeologico correttamente è stata ritenuta idonea a integrare la contravvenzione di lottizzazione abusiva che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5115 EL 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220708), si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l'obbligo di controllare la conformità ELl'intera lottizzazione e ELle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione. 12 Ff Il reato di lottizzazione abusiva è dunque configurabile anche quando, come appunto avvenuto nella vicenda in esame, lo strumento urbanistico esiste ed è rispettato dai privati autori ELl'intervento edilizio, ma è esso stesso in contrasto con norme di rango sovraordinato, posto che l'interesse protetto dalla legge non è soltanto quello di assicurare che la modifica EL territorio avvenga sotto il controllo ELla Pubblica Amministrazione, ma è anche quello di garantire che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico. Nell'ottica di tale verifica, deve ritenersi senz'altro legittimo il sindacato ELl'atto amministrativo da parte EL giudice penale, anche rispetto al piano particolareggiato, che, rispetto al P.R.G., svolge una funzione integrativa più che meramente attuativa, finendo con il rappresentare esso stesso uno strumento urbanistico autonomo (Sez. 3, n. 4911 EL 14/07/2016 dep. 2017, Rv. 269261), avendo la giurisprudenza amministrativa chiarito che si tratta di uno strumento di concreta e definita sistemazione ELla struttura presente e futura ELl'agglomerato edilizio (ex multis Cons. Stato, Sez. 4, n. 407 EL 01/04/1998). Ora, circa i limiti EL sindacato EL giudice penale SUl'atto amministrativo nei reati urbanistici, deve richiamarsi la condivisa affermazione ELla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., n. 11635 EL 12/11/1993, Rv. 195359 e Sez. 3, n. 26144 EL 22/04/2008, Rv. 240728), secondo cui il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno ELla liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria;
dunque, anche nei casi in cui nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo, o l'autorizzazione EL comportamento EL privato da parte di un organo pubblico, il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica EL provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno ELla fattispecie penale, in vista ELl'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (cioè l'interesse alla tutela EL territorio), nella quale gli elementi di natura extra-penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo. È infatti la stessa descrizione normativa EL reato che impone al giudice penale un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo, dovendosi precisare che, come ribadito da questa Corte (Sez. 3, n. 46477 EL 13/07/2017, Rv. 273218 e Sez. 3, n. 21487 EL 21/03/2006, Rv. 234469), qualora il provvedimento amministrativo costituisce presupposto ELl'illecito penale, il giudice, accertando l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale EL titolo abilitativo, non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all'art. 5 ELla I. n. 2248 EL 1865 n, allegato E, posto che viene operata un'identificazione in concreto ELla fattispecie con riferimento all'oggetto ELla tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali EL territorio regolati dagli strumenti urbanistici. 13 Ff Non può sottacersi peraltro che, nel caso di specie, il sindacato EL piano particolareggiato e ELla variante ha riguardato non il contenuto politico ELle scelte discrezionali ELla P.A., ma solo la parte concernente le specifiche violazioni EL P.R.G. relative alle previsioni a tutela ELl'equilibrio idrogeologico, per cui, avendo la valutazione giudiziaria riguardato un ambito prettamente tecnico, non può parlarsi di indebita ingerenza EL giudice penale nella sfera d'azione riservata all'autonomia degli organismi politici e amministrativi.
3. Ciò posto, deve ora affrontarsi un tema sollevato da tutti i ricorrenti, i quali hanno obiettato che il reato di lottizzazione abusiva non sarebbe configurabile in caso di interventi realizzati in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in quanto l'art. 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001 richiama soltanto i vincoli storici, artistici, archeologici, paesaggistici e ambientali. Orbene, la questione è stata già affrontata nella richiamata sentenza ELla Quarta Sezione di questa Corte n. 11631 EL 19 febbraio 2015 resa nella fase cautelare, le cui argomentazioni riSUtano (ritenersi pienamente condivisibili. Deve ribadirsi infatti anche in questa sede che l'art. 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001 si compone di due periodi, aventi ciascuno una diversa e autonoma portata precettiva: il primo prevede che si applica "l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro, nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dall'art. 30, comma 1", mentre il secondo periodo estende la stessa pena anche alla distinta fattispecie integrata da "interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza EL permesso", ciò nell'implicito ma ovvio presupposto che si tratti di interventi edilizi diversi ELla lottizzazione abusiva, già di per sé soggetta, senza alcuna ulteriore specificazione, al predetto trattamento sanzionatorio in forza EL primo periodo, dando luogo una diversa interpretazione a un'intrinseca e insanabile contraddizione tra la prima e la seconda parte ELla medesima disposizione. Dunque, il fatto che il secondo periodo EL citato art. 44 non faccia riferimento alla violazione EL vincolo idrogeologico può solo significare che tale violazione rimane sottratta al trattamento sanzionatorio previsto dalla norma e alla confisca contemplata dal comma 2 EL medesimo art. 44, solo se e in quanto costituisca effetto di interventi edilizi che, per la loro entità, non integrino una lottizzazione abusiva, ovvero si tratti di interventi circoscritti e comunque di dimensioni tali da non determinare una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni. In caso contrario, ove cioè si configuri una lottizzazione abusiva, la ravvisata violazione di norme a tutela ELl'equilibrio idrogeologico può essere sufficiente a giustificare la rilevanza penale EL fatto, dovendosi considerare che in tal caso la norma di riferimento è l'art. 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001, che individua i requisiti ELla lottizzazione abusiva, che può essere materiale o negoziale. 14 FZ La prima si ha qualora, come avvenuto nel caso di specie, vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione ELle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, о comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, mentre il secondo tipo di lottizzazione si verifica quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, EL terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura EL terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Orbene, in nessuna ELle predette ipotesi, la violazione EL vincolo idrogeologico, che di per sé può essere indice ELla abusività ELla lottizzazione, si pone in senso ostativo alla configurabilità ELla fattispecie, assumendo rilievo la tipologia EL vincolo imposto SUl'area solo nell'ottica ELla diversa ipotesi di cui all'art. 44 lett. C) EL d.P.R. n. 380 EL 2001, in cui infatti non vi è alcun richiamo all'art. 30, ciò a ulteriore riprova ELla diversità strutturale tra le due previsioni criminose in esame, unificate soltanto ai fini ELla cornice edittale ELla pena. In definitiva, mentre per gli interventi edilizi occasionali e inidonei a integrare una trasformazione urbanistica è importante verificare la natura EL vincolo gravante SUl'area, dovendosi escludere la rilevanza penale EL fatto se le opere abusive ricadono in zona sottoposta solo a vincolo idrogeologico, nei diversi casi di lottizzazione abusiva, in cui venga modificato l'assetto EL territorio in misura ben più significativa ed estesa, come avvenuto nella frazione di NE SU GA tra il 2005 e il 2013, il reato ex art. 44 lett. C), primo periodo, EL d. P.R. n. 380 EL 2001 può ritenersi integrato anche nel caso di interventi in violazione EL vincolo idrogeologico, non essendovi alcuna preclusione normativa in tal senso, stante il combinato disposto degli art. 30 e 44 EL medesimo decreto e non venendo in rilievo alcuna analogia in malam partem, essendo evidente che l'elencazione dei vincoli si riferisce solo alla fattispecie di cui al secondo periodo. A ciò deve solo aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, la lottizzazione abusiva non è configurabile solo quando l'edificazione avvenga su "terreni nudi", ovvero non precedentemente interessati da interventi edilizi, non essendo tale presupposto indicato nella norma definitoria di cui al citato art. 30 EL d.P.R. n. 380 EL 2001, norma che, in un'ottica di tutela sostanziale EL territorio, pone l'accento non tanto SUle caratteristiche strutturali ELl'area interessata, quanto piuttosto SU fatto che le opere intraprese siano tali da comportare la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione ELle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione. 15 ঠি Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44946 EL 25/01/2017, Rv. 271788), deve trattarsi di "interventi in grado di conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti", il che è avvenuto nella vicenda in esame attraverso la pluralità di opere che hanno trasformato in turistica la vocazione in origine industriale di NE EL GA. Di qui l'infondatezza ELle censure difensive circa la configurabilità EL reato di lottizzazione abusiva contestato al capo ELla rubrica.
4. Anche nella disamina ELle singole posizioni soggettive, l'apparato argomentativo ELle sentenze di merito resiste alle obiezioni difensive. Sul punto deve premettersi che, nel soffermarsi SU ruolo dei ricorrenti, i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio, già espresso da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 38799 EL 16/09/2015, Rv. 264718), secondo cui il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche a titolo di colpa, per cui non occorre la prova di una compartecipazione dolosa, essendo consentito l'addebito ELla condotta illecita anche per in caso di negligenza, per cui, in quest'ottica, sono state legittimamente respinte le doglianze circa la mancata conoscenza di una materia tecnica come quella SUl'esistenza EL vincolo idrogeologico, avendo ciascun ricorrente l'onere di informarsi SUla tipologia ELl'area interessata dagli interventi, alla cui realizzazione ognuno ha fattivamente contribuito a vario titolo, avendo peraltro tutti gli strumenti per conoscere le caratteristiche ELla zona. Allo stesso modo, non appare affatto irragionevole la considerazione dei giudici di merito secondo cui il limitato arco temporale in cui ciascun imputato ha agito non è ostativa all'affermazione ELla loro responsabilità a titolo di concorso, venendo in rilievo una fattispecie che, pur consumandosi con il compimento ELl'ultimo atto integrante la condotta illecita (Sez. 3, n. 48346 EL 20/09/2017, Rv. 271330), ben può estrinsecarsi, come avvenuto nella vicenda in esame, nella realizzazione, anche in fasi temporali diverse, di una pluralità di iniziative, progettuali, organizzative o direttamente esecutive, ciascuna ELle quali funzionale allo scopo di porre in essere l'illegittima trasformazione urbanistica. Tanto premesso, deve ribadirsi che, nella verifica EL ruolo dei singoli ricorrenti, l'analisi compiuta dai giudici di merito non presenta incoerenze argomentative.
4.1. Quanto alla posizione di AR, Sindaco di Tremosine dal 2004 al 2009, è stato sottolineato come egli fosse in carica al momento ELl'adozione EL piano particolareggiato EL 2005, avendo inoltre autorizzato nella sua veste molti degli interventi di trasformazione urbanistica, tra cui ad esempio l'autostilo. All'imputato è riconducibile poi la decisione di lottizzare anche la zona vincolata contraddistinta da elevato rischio idrogeologico, essendo l'edificio PR11 già presente nel piano particolareggiato EL 2005, anche se non definito nei dettagli. 16 FZ La conoscenza da parte di AR ELl'esistenza EL vincolo idrogeologico è stata desunta, in maniera tutt'altro che illogica, da una pluralità di documenti, a partire dalla relazione accompagnatoria al piano particolareggiato e dalle richieste di riperimetrazione rivolte alla Regione nel 2008 e nel 2009, avendo inoltre l'imputato partecipato alla riunione EL 19 luglio 2006 presso la Comunità Montana, in cui si era dibattuto anche EL tema ELla inedificabilità ELle aree. La circostanza che il Sindaco AR non fosse in carica al momento ELla approvazione EL variante EL 2010 è stata ragionevolmente ritenuta non dirimente, posto che la scelta originaria EL Comune EL 2005 di cui il ricorrente fu protagonista ha comunque condizionato l'evoluzione successiva ELla vicenda.
4.2. Quanto a RU BU, è stata rimarcata la circostanza, non certo secondaria, secondo cui egli, quale procuratore speciale ELla "Coopsette", ha firmato in data 17 marzo 2006 la convenzione urbanistica con il Comune di Tremosine che recepiva il piano particolareggiato EL 2005, venendo consentito alla predetta cooperativa di edificare pur in presenza di un vincolo che era ben noto alle parti coinvolte, essendo EL tutto eventuale la mitigazione EL rischio idrogeologico, che infatti anche negli anni successivi non si è più concretizzata. Del resto, tra soggetti privati e amministratori pubblici, rispetto alla modifica ELl'assetto EL territorio, si era creata negli anni un'interlocuzione non episodica, tale da escludere che la trasformazione urbanistica che ha interessato il territorio di NE EL GA sia stata opera solo di una ELle parti coinvolte.
4.3. La commistione tra operatori pubblici e privata si è EL resto palesata rispetto al ruolo ELl'architetto UR LV, il quale, oltre ad avere redatto il piano particolareggiato e la variante EL 2010, è stato anche il professionista che si è occupato di seguire i progetti ELle singole opere per conto ELla "Coopsette", per cui nel suo caso il coinvolgimento nel reato appare ancor EL tutto evidente, confermando un modus agendi che ha contraddistinto la dinamica dei rapporti intercorsi tra coloro che a vario titolo hanno contribuito alla lottizzazione.
4.4. Quanto infine alla posizione di NI, in maniera non illogica, è stata valorizzata dai giudici di merito la sua veste di amministratore, a partire dal 23 dicembre 2009, ELla società "NE EL GA s.p.a.", divenuta proprietaria ELle aree il 30 novembre 2009, società per conto ELla quale il ricorrente veniva incaricato di procedere alla stipula di singoli atti di cessione di immobili già edificati, ovvero di portare a compimento gli adempimenti connessi al piano particolareggiato EL 2005 e alla variante EL 2010, avendo i testi NI e DI confermato il ruolo attivo e non meramente formale ELl'imputato, il quale peraltro, già dal 2008, era capo EL settore sviluppo immobiliare ELla società. La tesi ELla buona fede EL ricorrente, secondo cui la riperimetrazione sarebbe stata frutto di una dialettica esclusiva tra Comune e Regione, è stata superata efficacemente nelle due conformi sentenze di merito (le cui motivazioni sono 17 FZ destinate a integrarsi reciprocamente), con il richiamo alla circostanza che le società "Coopsette" e "NE EL GA" si erano fatte carico ELl'esecuzione di varie opere di messa in sicurezza che non erano state portate a termine, per cui al sopravvenuto rilascio dei permessi di costruire da parte EL Comune non poteva attribuirsi effetto scusante, stante il pregresso coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, poi mai completata, ELle opere volte a contenere l'elevato rischio idrogeologico ELle aree, per cui non può affermarsi che da parte di NI fosse inesigibile la conoscenza ELla natura abusiva ELla lottizzazione, in considerazione EL ruolo di primo piano rivestito in un momento storico in cui la trasformazione urbanistica EL territorio era ancora in corso. In definitiva, deve ribadirsi che, in quanto fondata su una disamina puntuale ELle fonti probatorie disponibili e sorretta da argomentazioni coerenti e logiche, l'attribuzione ELle condotte illecite agli imputati non presenta vizi di legittimità.
5. Residuano le censure SU trattamento sanzionatorio, suscettibili anch'esse di essere affrontate congiuntamente, perché tra loro sovrapponibili.
5.1. Iniziando dalle doglianze SU diniego ELle attenuanti generiche, occorre premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 EL 13/04/2017, Rv. 271269), in tema di attenuanti generiche, il giudice EL merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini ELla concessione o ELl'esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 EL 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego ELla concessione ELle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono ritenersi non configurabili i vizi evocati, in termini invero non adeguatamente specifici, dalle difese di AR, BU, LV e NI, avendo i giudici di merito rimarcato, per ciascuno di essi, l'assenza di concreti elementi meritevoli di positivo apprezzamento, non potendosi ritenere dirimenti in senso contrario né il loro status di incensurati, né la scelta di sottoporsi a interrogatorio, ciò a fronte di una vicenda di non trascurabile gravità, alla cui integrazione hanno contribuito tutti i ricorrenti, con ruoli e tempi diversi, ma ciascuno in maniera significativa. Deve comunque escludersi che il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati sia stato ispirato da eccessivo rigore, ove si consideri, da un lato, che tutti gli imputati hanno fruito dei doppi benefici di legge (sospensione condizionale ELla pena e non menzione ELla condanna) e, dall'altro, che la pena 18 ঠি detentiva irrogata dal Tribunale (anni 1 di arresto) è, sia pur di poco, inferiore alla media tra il minimo (5 giorni) e il massimo edittale (anni 2), mentre la pena pecuniaria applicata (euro 20.000 di ammenda) è addirittura inferiore alla misura minima di euro 30.986. Di qui l'infondatezza ELle doglianze difensive.
5.2. Parimenti infondate solo le doglianze relative alle statuizioni civili. In proposito, deve osservarsi, quanto alle statuizioni in favore EL Comune di Tremosine SU GA, nei cui confronti è stata liquidata una provvisionale di euro 50.000, che la Corte territoriale ha richiamato, in maniera non irragionevole, il danno subito dall'Ente territoriale dal mancato rispetto ELla normativa a tutela ELla corretta pianificazione EL territorio, oltre che il danno all'immagine scaturito dal sequestro ELle opere, con inevitabili ripercussioni pure SU turismo. Rispetto poi alle ulteriori statuizioni civili (a carico, oltre che dei ricorrenti, anche EL Comune di Tremosine, in tal caso nella veste di responsabile civile) in favore dei privati ME e HI e ELle società "NE Univela" e "Tremosine Unive a società sportiva", la motivazione dei giudici di merito riSUta parimenti immune da censure: ed invero, quanto alle parti civili HI e ME, proprietari di un appartamento sito nell'edificio PR10 e di un posto auto sito nel parcheggio "Park Nord" e destinatari di una provvisionale quantificata in complessivi 10.000 euro, è stata sottolineata la circostanza che gli stessi si sono visti privati, dal sequestro preventivo EL giugno 2013 alla revoca ELl'ordinanza sindacale disposta nel gennaio 2015, dei predetti immobili, avendo i provvedimenti ascrivibili agli imputati riguardato degli immobili realizzati nella zona di inedificabilità di cui alla classe 4 sottoposta a vincolo idrogeologico. Quanto alle società "NE Univela" e "Tremosine Univela società sportiva", la prima proprietaria ELl'immobile denominato "Sailing Village" (PR11), la seconda concessionaria di un'area demaniale con realizzazione di opere portuali, è stato sottolineato che le stesse non hanno potuto disporre fino al 17 dicembre 2015 degli immobili e ELle aree di reciproca spettanza, in quanto, pur avendo impugnato le decisioni cautelari EL Sindaco dinanzi al T.A.R., non hanno immediatamente ottenuto tutela, stante la necessità di verificare in concreto l'efficacia ELle opere di messa in sicurezza, proprio perché gli immobili e le aree in questione si trovavano nella zona di elevata pericolosità geologica. I danni subiti dalle due società, nelle forme EL danno emergente e EL lucro cessante, sono stati compiutamente esaminati nella relazione EL dr. Alessandro Molinari, per cui nei due gradi di merito è ritenuta congrua in loro favore una provvisionale quantificata in euro 50.000 per ciascuna ELle due società. Ora, premesso che la liquidazione ELle provvisionali non è contestata, deve solo precisarsi che le censure su eventuali profili di colpa concorrente ELle parti civili, peraltro dedotti in questa sede in maniera non specifica, potranno essere fatti valere nella sede civile cui è stata demandata la determinazione degli importi 19 finali, dovendosi unicamente aggiungere che ai ricorrenti non è stato addebitato, né poteva esserlo, l'evento franoso verificatosi a NE EL GA nel novembre 2014, evento questo estraneo alle imputazioni, il cui richiamo non può che essere inteso nella misura in cui la frana a ridosso ELla falesia e le ordinanze contingibili e urgenti che ne sono seguite non hanno fatto altro che rendere palese e attuale l'esistenza dei rischi connessi con la programmazione e la realizzazione di interventi edilizi in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
5.3. In ordine alle residue censure sollevate più nello specifico nel ricorso EL Comune di Tremosine, nella veste di responsabile civile, deve osservarsi che i giudici di merito hanno individuato il fondamento ELla responsabilità ELl'ente territoriale nel fatto che i due Sindaci, AR e AR, non hanno operato a proprio vantaggio, posto che la riqualificazione urbana di NE EL GA è stata decisa e realizzata nell'esercizio nel mandato pubblico e in occasione ELla attività d'ufficio, non essendovi stata dunque alcuna interruzione EL rapporto di immedesimazione organica, tanto più ove si consideri che, nel giudizio di primo grado, è stata esclusa la configurabilità EL reato di abuso d'ufficio proprio in base al rilievo secondo cui, per tutti gli imputati, il perseguimento di un interesse pubblico, se pure attuato in violazione di legge, ha costituito l'obiettivo principale degli imputati e non un pretesto occasionale al fine di favorire illecitamente altri. Di qui l'assoluzione degli imputati per difetto ELl'elemento soggettivo EL reato, il che si pone in coerenza con l'affermazione ELla sentenza impugnata secondo cui l'agire dei pubblici funzionari non si è collocato al di fuori ELl'adempimento ELle funzioni pubbliche da parte degli imputati, che ha costituito l'occasione necessaria per il compimento di atti penalmente rilevanti, per cui deve ribadirsi che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 32941 EL 28/04/2010, Rv. 248392), l'amministrazione pubblica assume la veste di responsabile civile in relazione al fatto illecito EL funzionario che abbia comportato l'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, da cui sia derivato un danno a una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento, perché in capo all'amministrazione stessa si configura l'elemento ELla colpa per violazione ELle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione. Ne consegue che, anche rispetto alle statuizioni concernenti il responsabile civile e le parti civili, non sono ravvisabili nelle sentenze di merito profili di criticità.
6. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi, stante comunque la non manifesta infondatezza ELle doglianze proposte, che il residuo reato di lottizzazione abusiva, la cui data di consumazione è stata correttamente fatta coincidere dalla Corte territoriale con quella EL decreto di sequestro che ha interrotto per tutti gli imputati la permanenza (13 giugno 2013), si è estinto per prescrizione in data 17 luglio 2018, dovendosi aggiungere al termine massimo di cinque anni il periodo di 34 giorni per l'unica sospensione verificatasi nel corso EL processo. 20 FZ Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'affermazione ELla penale responsabilità degli imputati in ordine al residuo reato di lottizzazione abusiva, perché estinto per prescrizione. L'infondatezza ELle doglianze difensive giustifica inoltre la conferma ELle statuizioni civili, dovendo i ricorrenti e il responsabile civile, Comune di Tremosine SU GA, essere condannati al pagamento, in solido tra loro, ELle spese EL grado sostenute dalle parti civili "Tremosine Univela Società Sportiva Dilettantistica" e "NE Univela s.r.l.", liquidate complessivamente in euro 4.200, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nonché al pagamento ELle spese EL grado sostenute dalle parte civili NA ME e ME HI, liquidate in euro 4.200, oltre spese generali al 15% e accessori. AR, BU, LV e NI devono essere inoltre condannati al pagamento, in solido tra loro, ELle spese EL grado sostenute dal Comune di Tremosine SU GA, questa volta nella veste processuale di parte civile, liquidate in euro 3.500, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Infine, stante la configurabilità EL reato di lottizzazione abusiva, affermata nei gradi di merito e ribadita in sede di legittimità, deve essere confermata anche la statuizione SUla confisca, in assenza peraltro di formali censure al riguardo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione ELla penale responsabilità degli imputati in ordine al residuo reato di lottizzazione abusiva, perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi e conferma la statuizione SUla confisca e le statuizioni civili. Condanni i ricorrenti e il responsabile civile, Comune di Tremosine SU GA, al pagamento, in solido tra loro, ELle spese EL grado sostenute dalle parti civili Tremosine Univela Società Sportiva Dilettantistica e NE Univela s.r.l., liquidate complessivamente in euro 4.200, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nonché al pagamento ELle spese EL grado sostenute dalle parte civili ME NA e HI ME, liquidate in complessivi euro 4.200, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, ELle spese EL grado sostenute dalla parte civile, Comune di Tremosine SU GA, liquidate in euro 3.500, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Così deciso il 02/10/2019 Il Presidente Glovanni Liberati Fabio Zunica Zliberali IL CANCELL E ESPERTO Luaka Madani 21