Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2019, n. 5508
CASS
Sentenza 2 ottobre 2019

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Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche quando vengono realizzate un insieme di opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione del vincolo idrogeologico, atteso il richiamo da parte dell'art. 44, comma 1, lett. c), primo periodo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all'art. 30 dello stesso d.P.R., che, descrivendo la lottizzazione abusiva dei terreni, fa riferimento alla violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, la violazione del vincolo indicato non integra il diverso reato di edificazione nelle zone vincolate, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire di cui al secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

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  • 1Lottizzazione abusiva: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2019, n. 5508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5508
Data del deposito : 2 ottobre 2019

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