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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27996 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: MA AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento di non convalida dell'arresto; RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria non convalidava l'arresto di MA AS, rigettando la richiesta di applicazione della misura cautelare personale formulata dal Pubblico Ministero, sull'assunto dell'inconfigurabilità, nella fattispecie concreta, dell'aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. e ritenendo carente, Penale Sent. Sez. 5 Num. 27996 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 18/05/2023 pertanto, la condizione di procedibilità dell'azione penale per difetto di presentazione della querela. 2. Contro tale provvedimento, nella misura in cui non ha convalidato l'arresto del MA, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria chiedendone l'annullamento perché fondato su un'errata interpretazione della portata dell'aggravante in questione. Secondo la prospettazione del ricorrente, in particolare, premesso che il furto dell'energia elettrica era stato realizzato direttamente sui cavi della corrente dei quali si avvale la società di distribuzione dell'energia per conto dell'Enel s.p.a., l'azione delittuosa avrebbe dovuto ritenersi aggravata ex art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. a prescindere, attesa la funzione di servizio pubblico correlata all'erogazione dell'energia elettrica, dalle conseguenze concrete dell'azione delittuosa nei confronti di soggetti terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, poiché l'ordinanza impugnata si pone in contrasto, peraltro consapevole, con la costante giurisprudenza di legittimità per la quale è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (ex multis, Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229 - 01; Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Rv. 219927 - 01). Ha errato pertanto l'ordinanza impugnata nell'interpretazione dell'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. nella parte in cui ha affermato, per tale ragione non convalidando l'arresto disposto, che nella fattispecie concreta l'aggravante non era configurabile perché la fornitura di energia elettrica, erogata da un ente privato, era destinata all'alimentazione energetica di un'abitazione privata e non della collettività come sarebbe avvenuto, ad esempio, nel caso in cui l'azione delittuosa avesse pregiudicato l'illuminazione sulla pubblica via. Invero, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in esame rileva non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543 - 01). Del resto, anche a prescindere da quanto sinora rilevato, occorre nuovamente ribadire che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi 2 '(i nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (ex aliis, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885 - 01; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949 - 01). 2. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e attiene esclusivamente alla valutazione sulla correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex plurimis, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 270042 - 01; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016 , Rv. 266734 - 01; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014 Rv. 260000 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento di non convalida dell'arresto; RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria non convalidava l'arresto di MA AS, rigettando la richiesta di applicazione della misura cautelare personale formulata dal Pubblico Ministero, sull'assunto dell'inconfigurabilità, nella fattispecie concreta, dell'aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. e ritenendo carente, Penale Sent. Sez. 5 Num. 27996 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 18/05/2023 pertanto, la condizione di procedibilità dell'azione penale per difetto di presentazione della querela. 2. Contro tale provvedimento, nella misura in cui non ha convalidato l'arresto del MA, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria chiedendone l'annullamento perché fondato su un'errata interpretazione della portata dell'aggravante in questione. Secondo la prospettazione del ricorrente, in particolare, premesso che il furto dell'energia elettrica era stato realizzato direttamente sui cavi della corrente dei quali si avvale la società di distribuzione dell'energia per conto dell'Enel s.p.a., l'azione delittuosa avrebbe dovuto ritenersi aggravata ex art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. a prescindere, attesa la funzione di servizio pubblico correlata all'erogazione dell'energia elettrica, dalle conseguenze concrete dell'azione delittuosa nei confronti di soggetti terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, poiché l'ordinanza impugnata si pone in contrasto, peraltro consapevole, con la costante giurisprudenza di legittimità per la quale è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (ex multis, Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229 - 01; Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Rv. 219927 - 01). Ha errato pertanto l'ordinanza impugnata nell'interpretazione dell'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. nella parte in cui ha affermato, per tale ragione non convalidando l'arresto disposto, che nella fattispecie concreta l'aggravante non era configurabile perché la fornitura di energia elettrica, erogata da un ente privato, era destinata all'alimentazione energetica di un'abitazione privata e non della collettività come sarebbe avvenuto, ad esempio, nel caso in cui l'azione delittuosa avesse pregiudicato l'illuminazione sulla pubblica via. Invero, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in esame rileva non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543 - 01). Del resto, anche a prescindere da quanto sinora rilevato, occorre nuovamente ribadire che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi 2 '(i nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (ex aliis, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885 - 01; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949 - 01). 2. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e attiene esclusivamente alla valutazione sulla correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex plurimis, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 270042 - 01; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016 , Rv. 266734 - 01; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014 Rv. 260000 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente