Sentenza 27 ottobre 2016
Massime • 1
L'annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.
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- 1. Convalida senza interprete, nessun problema? (Cass. 31431/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2023
E' legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (data ud. 15/06/2023) 19/07/2023, n. 31431 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VILLONI Orlando - Presidente - Dott. CALVANESE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2016, n. 21183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21183 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2016 |
Testo completo
2 118 3-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1434/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.11570/2016 SERGIO GORJAN ROSA PEZZULLO Rel. Consigliere - ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO MA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/02/2016 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 26.2.2016 il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari non convalidava l'arresto di VA MA, colto nella flagranza del delitto di tentato furto di vari generi alimentari presso il supermercato Eurospin, evidenziando che l'arresto operato dalla P.G., non rientrando tra le fattispecie di cui all'art. 380, comma II, lett. e) bis c.p.p., avrebbe richiesto ex art. 381/4 c.p.p. una situazione di "gravità" del fatto o di "pericolosità" del soggetto, che non si coglie nel caso in esame;
la natura della merce (beni di prima necessità pasta, scatolame, salumi) ed un minimo approfondimento sulle condizioni socio- familiari dell' arrestando avrebbe, invece, dovuto far propendere per la negatività di entrambi i summenzionati requisiti e per la sussistenza dell'ipotesi del furto di lieve entità, ex art. 626 c.p.. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Castrovillari, lamentando i vizi di inosservanza della legge penale e processuale, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. ed, in particolare, degli artt. 624,625, 626 131 bis c.p.; in particolare, nel caso di specie ricorrono le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1 n. 4, quanto del n. 7 c.p. ed il G.i.p. nulla ha opinato sul punto, omettendo di pronunciarsi puntualmente e preliminarmente sulla insussistenza di tali aggravanti;
il VA, in sostanza, sottraeva generi alimentari non necessari (croccantini al formaggio, formaggio primo sale) e decideva di recarsi alle casse e pagare generi alimentari non primari (quali sette lattine di birra) e, sebbene la condotta illecita fosse rivolta su beni di scarso valore, essa appariva piuttosto orientata dalla futile esigenza di sottrarre merce per la soddisfazione di bisogni non essenziali e meramente voluttuari (come si ricava dal tipo di generi alimentari asportati- uno snack-); in ogni caso, non potrebbe configurarsi la fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. o quella di cui all'art. 626 c.p., ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. che rende l'arresto obbligatorio in flagranza e, comunque, non trattandosi di condotta realizzata in stato di urgente bisogno.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Francesco Mauro Iacoviello, ha presentato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
1.Vanno in proposito innanzitutto richiamati i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento яб dei medesimi, in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (Sez. VI, n. 25625 del 12/04/2012). Il giudice della convalida, dunque, non può sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto (Sez. VI, n. 5048 del 27/11/2012; Sez. VI, n. 21172 del 28/03/2007) e ove ritenga che la P.G. abbia ecceduto dalla discrezionalità concessale, deve fornire in proposito adeguata motivazione (cfr. per tutte Cass. n. 21172 del 2007).
2. Al fine di effettuare il controllo di ragionevolezza, il giudice deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e, quindi, trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto, o nella pericolosità del soggetto (Sez. V, n. 10916 del 12/01/2012). Evidentemente egli non può estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità, nè la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto e alla - pericolosità dell'arrestato con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. Peraltro, quanto alle condizioni della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, ma è sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Sez. V, n. 10916 del 12/01/2012).
3. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie il giudice della convalida non si è attenuto ai canoni sopra evidenziati per la verifica dell'uso ragionevole dei poteri da parte della P.G., non ponendosi nella stessa situazione in cui è avvenuto l'arresto e non valutando specificamente il rispetto dei limiti di discrezionalità da parte della P.G. nella decisione di procedere all'arresto stesso. Ed invero, a prescindere dal rilievo che, nel caso in esame, come evidenziato dal P.G., risulta contestata all'imputato l'aggravante della destrezza di cui al n. 4 dell'art. 625 c.p.- che rende l'arresto obbligatorio ex art. 380/2 lett. e) c.p.p.- sulla quale il G.i.p. non si è pronunciato, neppure per escluderla, in ogni caso, pur volendo considerare la ricorrenza dell'ipotesi di arresto facoltativo, la gravità dei fatti, come rappresentata nel verbale di arresto (tentato furto di generi alimentari non necessari, seguito a plurimi episodi di furti effettuati dall'imputato all'interno del supermercato nei giorni precedenti all'arresto, come emerso dalla 2 ар visione dei filmati effettuati dalle telecamere del supermercato) dava conto del rispetto, in termini di ragionevolezza, dei limiti della discrezionalità concessa alla polizia giudiziaria nell'arresto.
4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, sul rilievo che ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. I, n. 5983 del 21.1.2009).
p.q.m.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Così deciso il 27.10.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Alise"Pezzall Rosa Pezzullo Paolo Antonio Bruno EN DEPOSITA adet 03 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AR Lanzu 24Junjoy 3