Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti.
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- 1. M. Brunetti Pierri | Sul regime di procedibilità del furto di energia elettrica a seguito della riforma Cartabiahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich Leggi la sentenza 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich Leggi la sentenza 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2016, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
1 850/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/01/2016 SENTENZA N. 16/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2543/2016- Presidente - N./ FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. - Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 22459/2015 Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GN ER N. IL 03/05/1991 AL LU N. IL 21/03/1977 avverso la sentenza n. 5053/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per EH RI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avy Udit i difensor Avv RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 23/03/2015, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa in data 2/04/2014 dal Tribunale di Torino nel confronti di ON NO e RI CA, ritenuti colpevoli del reato previsto dagli artt.56, 110, 624, commi 1 e 2, e 625 nn.2 e 7 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, avevano compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di energia elettrica, prelevandola dall'impianto di illuminazione della rete pubblica;
in particolare, dopo aver scardinato lo sportello di ispezione del palo della luce contraddistinto dal codice CSN4 ed aver tranciato i cavi all'interno, avevano creato una nuova connessione idonea alla fornitura abusiva di energia.
2. NO ON e CA RI propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo, già rigettato dalla Corte territoriale, per erronea applicazione degli artt.624 - 625, comma 1, n.7 cod. pen. e contradditorietà della motivazione. Secondo i ricorrenti, nel caso in esame non sussiste la circostanza aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n.7 cod. pen. in quanto, ove il delitto fosse stato consumato, l'utilizzo della cosa non ne avrebbe subito pregiudizio e gli altri utenti avrebbero potuto continuare a beneficiare del servizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
1.1. Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617), le ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione;
in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.). Il significato letterale della indicazione normativa ex art. 625 n. 7 cod. pen. ed il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre ad un'interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso oggettivo, condizionata solo alla loro effettiva 2 presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela.
1.2. Siffatta natura attribuita alla circostanza aggravante in parola prescinde evidentemente dalle modalità di imputazione della stessa al soggetto agente, al cui riguardo statuisce, appunto sotto altro profilo, l'art. 59, secondo comma, cod.pen.
2. Ne consegue che il Collegio non ritiene adeguata al dettato letterale e logico della previsione giuridica esaminata la diversa interpretazione espressa dalla Corte di Cassazione in tempi non recenti, secondo cui l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (Sez. 2, n. 1176 del 20/06/1967, Corona, Rv. 105901; Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, Russo, Rv.104749; Sez. 2, n. 49 del 17/01/1967, Grutti, Rv. 104369; contra, Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Schiera, Rv. 219927). La pronuncia impugnata, in quanto conforme al più recente orientamento interpretativo, risulta immune da censura.
3. Conclusivamente, i ricorsi non possono trovare accoglimento;
segue, a norma dell'art.616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 7/01/2016 estensoreIl Consiglie Il Presidente SUPREMA Francesco Maria Ciampi Eugenia Serrao E T R IIL FUNZIONARO CIUDIZIARIO * O D Dott Gioan RELLO C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GEN. 2016 M E R IL FUNZIONARIO GIUDIMARIO P Cott Giann RULLO 3