Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 1814
CASS
Sentenza 26 ottobre 2015

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L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poichè il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.

In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. (In applicazione di tali principi la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida dell'arresto di un soggetto accusato di condotte di cui agli artt. 497 bis e 477-482 cod. pen., per essere stato trovato in possesso di una carta di identità valida per l'espatrio e di una patente contraffatte, motivata solo in relazione all'incensuratezza dell'arrestato nonchè alla possibilità di concedere la sospensione condizionale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 1814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1814
Data del deposito : 26 ottobre 2015

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