Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2016, n. 13436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13436 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
134 3 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente Sent. n. sez. 256 Domenico Carcano C.C. 23/2/2016 Petruzzellis Anna Pierluigi Di Stefano RGN 45533/15 Relatore Emilia Anna Giordano Bassi Alessandra ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di IE ST n. in Ghana il g. 1/1/1984 avverso l'ordinanza del 7/1/2015 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
- udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano lette le richieste del Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe non convalidava l'arresto in flagranza di reato a carico di IE ST per i reati di resistenza, istigazione alla corruzione e false dichiarazioni sulle proprie generalità, commessi in data 4 gennaio 2015 allorquando, fermato per un controllo di polizia mentre si trovava alla guida di un'auto, dapprima si dava alla fuga e poi, una volta, fermato, si dimenava e divincolava per sottrarsi al controllo;
forniva false indicazioni sulle . propria identità e, infine, offriva ai verbalizzanti 50 euro per indurli a non denunciarlo. Il giudice non convalidava l'arresto per mancanza delle condizioni di gravità del fatto e pericolosità dell'indagato alle quali l'art. 381 cod. proc. pen. subordina la legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza di reato.
2. Propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di mancata convalida il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, . con motivi qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, deducendo i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione. Rileva che nel provvedimento impugnato il giudice ha proceduto ad una valutazione della ཟ gravità indiziaria incompatibile con i limiti del giudizio di convalida nel corso del quale il giudice deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti al momento in cui l'arresto è stato eseguito e non può tenere conto degli elementi emersi successivamente ovvero, in tema di arresto facoltativo, la necessità e sufficienza che ricorra almeno la gravità del fatto, nel caso in esame conclamata . dalle complessive modalità della condotta dell'IE nel corso del controllo di Polizia, ovvero della pericolosità dell'agente, sulla scorta di un mero giudizio di ragionevolezza delle circostanze di fatto presentatisi agli agenti al momento del . : fatto. i CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. • 2. La censura del P.M. è, in linea di principio, corretta e rispecchia la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale in sede di convalida dell' arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (ex multis, Sez. 6, Sent. n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv 262502; n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230).
3. A questo quadro di principi non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il giudice monocratico, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione 2 esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito, valorizzando circostanze pertinenti alla valutazione della gravità del fatto ed evidenziando la modestia della somma offerta ai verbalizzanti;
la lievità della violenza dispiegata in danno dei verbalizzanti, tanto che non ne erano conseguite lesioni o ecchimosi e che anche la l'erroneità delle generalità declinate appariva marginale rispetto ai dati identificativi dell'indagato. Dalla contestazione ascritta all'IE, invero, si evincono concrete modalità della condotta, per la reiterazione di condotte illecite, come ritenute dallo stesso giudice per le indagini preliminari, che non rendono palesemente irragionevole l'esercizio del potere connesso all'esecuzione dell'arresto in flagranza di reato.
6. L'ordinanza di rigetto della convalida di arresto deve pertanto essere annullata, con l'adozione della formula precisata in dispositivo sulla legittimità dell'arresto. La questione circa la formula dell'annullamento (con o senza rinvio), come è noto, è controversa poiché in alcune pronunce della Corte di Cassazione si è affermato che l'annullamento debba essere disposto con rinvio al giudice procedente onde valutare la legittimità dell'arresto. L'orientamento più recente di questa sezione (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 24679 dell'11/6/2006, Adamo, Rv. 235136) si esprime nel senso che, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici. La conclusione alla quale è pervenuto tale orientamento, condivisibile in ragione di un criterio di economia processuale, risulta adeguata e sufficiente, da un lato, a sanzionare l'indebito rifiuto della convalida dell'arresto, e, dall'altro, a evidenziare il corretto comportamento degli organi di polizia nell'effettuare l'arresto attraverso l'integrazione di cui al dispositivo, al fine di fare salva la valutazione della legalità dell'arresto da parte della polizia, questo, infatti, è il punto che preoccupa la giurisprudenza orientata nel senso dell'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto convalida l'arresto. 6 Così deciso il 23 febbraio 2016 1 e 0 i r 2 . e . l . O l I R e R A c P I 1Il Presidente Z Il Consigliere relatore n A a C 4 Domenico no n Emilia Anna Giordano i o a le ord er t , i a g t i g s o 11 Funzionati Giudiziario o p e Piera ESPOSITO B