Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
In tema di furto, la captazione dell'energia condotta nei cavi esterni all'appartamento dell'agente (e dunque appartenenti alla rete elettrica che rimane, per necessità, esposta alla pubblica fede) integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2001, n. 33680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33680 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 09/07/2001
1. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 4299
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 29211/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica di Palermo
avverso GUP tribunale di Palermo in data 05.11.1999 nei confronti di ER IA nata a [...] il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti. udito il Pubblico Ministero che ha concluso per annullamento con rinvio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con l'impugnata sentenza, il Gip tribunale di Palermo, cui era stato chiesto decreto penale di condanna, proscioglieva ex art. 129 c.p.p. ER IA dal reato di furto semplice di energia elettrica - esclusa l'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. per essere stato commesso il reato "su cose destinata a pubblico servizio" - per mancanza di querela.
Insorgeva, con impugnazione definita come "appello", il P.G. sostenendo la configurabilità dell'aggravante di esposizione alla pubblica fede (allacciamento con cavo esterno alla rete pubblica), secondo quanto risultante dall'imputazione.
La corte di merito disponeva, con ordinanza 05.7.2000, la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso l'unica impugnazione esperibile ai sensi dell'art. 568 co. 2 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, nel caso in cui il Gip - richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna - proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 e 459 co. 3 c.p.p., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma art. 568 c.p.p. (Cass. Sez. Un. n. 6203 del 23.6.1993, Rv. 193744, imp. Amato). Non essendo, infatti, prevista alcuna impugnazione avverso detta sentenza, rimane esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione. Il ricorrente enuncia una pura questione di diritto, nella misura in cui ritiene il fatto contestato ("delitto p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 7 c.p., perché sottraeva, allacciandosi abusivamente e direttamente alla rete elettrica di pubblica utenza, sottraeva un quantitativo imprecisato di energia elettrica") sussumibile nell'ipotesi di furto aggravato siccome su cosa esposta per necessità alla pubblica fede.
La tesi sostenuta dal. ricorrente - ferma restando l'originaria imputazione - appare corretta.
Invero. la rete elettrica rimane per necessità esposta alla pubblica fede, sicché la "captazione" dell'energia condotta nei cavi esterni (e dunque anch'essa "esposta alla pubblica fede") comporta l'aggravante ex art. 625 co. 7 c.p.. Ne consegue che l'impugnata sentenza di proscioglimento deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2001