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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/09/2023, n. 37658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37658 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SI ID, nato a [...] il [...] IC GE, nato a [...] il [...] US LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'Avv. GIUSEPPE DE MARCO, in difesa di SI VI, LE EN e SI ER, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/10/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 29/01/2021 del Tribunale di Torino di condanna di VI SI, EN LE e ER SI alla pena di un anno di reclusione ciascuno per il reato, commesso in concorso tra loro, di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642, secondo comma, cod. pen.), oltre che, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., che Penale Sent. Sez. 2 Num. 37658 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 27/06/2023 liquidava in complessivi C 1.500,00 (di cui C 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed C 500,00 a titolo di danno non patrimoniale). Secondo il capo d'imputazione, il menzionato reato di denuncia di un sinistro non accaduto in concorso era stato contestato agli imputati, «perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire per SI VI e LE EN l'indennizzo derivante dalla stipula della polizza assicurativa RCA relativa all'autovettura BMW X1 targata EK631LJ, denunciavano - con richiesta di risarcimento danni materiali e fisici ricevuta in data 12.5.2016 dall'Agenzia Reale Mutua di Cosenza - un sinistro non accaduto (la collisione tra l'autovettura Citroén C3 targata CV481AP, condotta da ER SI, e la suddetta autovettura BMW X1 targata EK631LJ, condotta da SI VI e con a bordo LE EN quale terzo trasportato, incidente asseritamente avvenuto in Rende alla via Todaro alle 14,00 circa del 5.5.2016) nonché precostituivano elementi di prova relativi al sinistro (dichiarazione di ammissione resa al perito assicurativo della Reale Mutua LU IC in data 7.6.2016 da parte di SI ER di essere stato coinvolto nell'incidente stradale suddetto con la propria autovettura Citroen C3 targata CV481AP, nonché dichiarazioni testimoniali scritte rese al perito LU IC da VI SI e LE EN, rispettivamente in data 25.5.2016 e 27.5.2016, con le quali i due indagati ricostruivano la dinamica del sinistro del 5.5.2016), sinistro in realtà mai avvenuto in considerazione della diversa posizione del veicolo BMW X1 targato EK61311 riscontrata in data 5.5.2016 alle ore 14,00 dal tracciato GPS del predetto mezzo, che, nella data ed ora sopraindicata, si trovavano in Montalto Uffugo e non in Rende e che, in ogni caso, non è mai transitato lungo la via Todaro in Rende. In Torino tra il 12.5.2016 ed il 7.6.2016». 2. Avverso l'indicata sentenza del 12/10/2022 della Corte d'appello di Torino, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, con un unico atto VI SI e EN LE, e, con un altro atto, ER SI. 3. Il ricorso di VI SI e EN LE è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., «violazione di legge [...] in relazione all'art. 642 c.p., all'art. 546 lett e) c.p.p. nonché all'art. 533 cpv. c.p.p.». I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Torino, omettendo di esaminare compiutamente ì motivi del proprio atto di appello relativi, in particolare, al fatto che il Tribunale di Torino avrebbe esaminato solo «acriticamente» il contenuto della consulenza tecnica del consulente della difesa ing. FA OS (la cui relazione, su accordo della parti, era stata acquisita al fascicolo per il dibattimento), con una motivazione solo apparente, avrebbe trascurato i contenuti della stessa consulenza tecnica - attraverso cui, 2 contrariamente a quanto asserito dalla stessa Corte d'appello di Torino, gli imputati avevano esercitato il proprio «diritto di difendersi provando» -, la quale avrebbe fornito «motivi di carattere decisivo, per approdare ad una sentenza assolutoria», per l'assenza del «raggiro» necessario a integrare il reato attribuito agli imputati o, quanto meno, per ingenerare un ragionevole dubbio che l'avv. RO, che aveva redatto la richiesta di risarcimento dei danni, avesse «potuto incorrere in errore, o a[vesse] magari tentato solo di enfatizzare taluni particolari in punto di fatto». I ricorrenti lamentano altresì che la Corte d'appello di Torino avrebbe trascurato di motivare in ordine all'«intero contenuto» - che era stato testualmente riportato nella relazione dell'ing. OS - dei certificati medici che erano stati rilasciati dal Pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza dove si erano recati gli imputati, i cui accertamenti, «in orario compatibile con il sinistro, nell'immediatezza dello stesso, e le lesioni personali [...] effettivamente patite, in esito all'incidente», erano stati analizzati dal menzionato consulente tecnico. 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., «violazione di legge e dell'obbligo di motivazione [...] in relazione agli artt. 178 lett. c) c.p.p., e 603 c.p.p. nonché in relazione all'art. 546 lett e) c.p.p.». I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Torino avrebbe implicitamente rigettato in modo illogico la richiesta, che era stata avanzata con il proprio atto di appello, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza dell'avv. RO, che aveva redatto la richiesta di risarcimento dei danni. Secondo i ricorrenti, tale testimonianza sarebbe stata necessaria al fine di comprendere: sia se il predetto avvocato fosse stato a conoscenza dei certificati medici che erano stati rilasciati agli imputati in relazione ai danni fisici riportati in seguito all'asserito sinistro;
sia - considerato anche che la consulenza dell'ing. OS aveva fatto successivamente emergere che lo stesso sinistro poteva essersi verificato a motore spento e, quindi, senza che il GPS lo potesse rilevare - se le «inesattezze» che erano contenute nella richiesta di risarcimento, relativamente al luogo e all'ora dell'incidente, fossero riconducibili a un «lapsus calami» o a un «refuso» del legale;
sia, infine, se questi, all'atto della sottoscrizione, da parte degli imputati, della seconda pagina della richiesta, avesse mostrato agli stessi imputati anche la prima pagina della stessa, il cui contenuto era stato sostanzialmente disconosciuto con la memoria difensiva che era stata depositata nel corso del primo grado di giudizio e con l'atto di appello. 3 4. Il ricorso di ER SI è affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza degli artt. 178, lett. c), e 391-bis, comma 9, cod. pen. Dopo avere rappresentato che la propria responsabilità per l'attribuito delitto di denuncia di un sinistro non accaduto sarebbe stata fondata unicamente sulle dichiarazioni da lui rese all'investigatore incaricato da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. LU IC nel corso di una conversazione telefonica che ebbe luogo prima dell'instaurazione del procedimento penale, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni in quanto: a) rese prima che la persona offesa Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. avesse conferito un apposito mandato al difensore, ai sensi dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen.; b) rese senza gli avvertimenti previsti dall'art. 391-bis cod. proc. pen.; c) avrebbero fatto emergere indizi di reità a proprio carico. Il ricorrente contesta altresì il «valore probatorio [di] una relazione investigativa sottoscritta da alcuno, non datata, né tanto meno confermata in dibattimento». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 642 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la propria responsabilità per l'attribuito reato di denuncia di un sinistro non accaduto sarebbe stata confermata dalla Corte d'appello di Torino «su presupposti meramente oggettivi» e nonostante egli non avesse sottoscritto alcuna constatazione amichevole di incidente (CAI) e non avesse denunciato alcun sinistro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di VI SI e EN LE. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dei due ricorrenti per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto sulla base dei seguenti elementi di prova: a) il SI (conducente dell'autovettura BMW) e il LE (soggetto traportato su tale autovettura) avevano denunciato, per il tramite del legale avv. RO, con una missiva da essi sottoscritta nell'ultima pagina, un sinistro che sarebbe asseritamente avvenuto il 5 maggio 2016 in Rende alla via Todaro alle ore 14:00 circa, luogo e ora nei quali l'autovettura Citroén condotta da ER SI avrebbe urtato violentemente la BMW condotta dal SI cagionando sia danni materiali a tale automobile sia danni fisici al SI e al LE;
b) costoro, recatisi al Pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, 4 avevano riferito ai sanitari di essere stati coinvolti in un sinistro stradale, confermando che lo stesso era avvenuto in Rende alla via Todaro alle ore 14:15 circa;
c) il SI e il LE avevano riferito il sinistro al perito incaricato da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. negli stessi termini che erano riportati nella menzionata denuncia di sinistro;
d) il sinistro denunciato non era in realtà accaduto, come era confermato sia dal fatto che il predetto perito aveva riscontrato la cosiddetta «incoerenza degli urti» - cioè che, alla luce dei danni riportati dalle due autovetture, il sinistro non poteva essere avvenuto con le modalità che erano state dichiarate nella denuncia sottoscritta dal SI e dal LE - sia dal fatto che le risultanze del dispositivo satellitare che era installato sull'autovettura del SI avevano fatto emergere che tale automezzo, da un lato, nell'ora indicata nella denuncia come quella del sinistro, non era mai transitato nella via Todaro di Rende e, dall'altro lato, non aveva subito «né crash né mini crash». Tale motivazione risulta del tutto priva di contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, come pure di violazioni di legge, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01), dovendosi, in particolare, rilevare, quanto a quelle avanzate dai ricorrenti, come i giudici di merito abbiano in realtà criticamente esaminato il contenuto della consulenza tecnica del consulente della difesa ing. OS, esponendo le ragioni per le quali avevano ritenuto di escludere la validità delle relative conclusioni;
ragioni costituite, essenzialmente, dai fatti - sottolineati, in particolare, dal Tribunale di Torino (pag. 7 della sentenza di primo grado) - che le ipotesi del predetto consulente tecnico secondo cui il sinistro si sarebbe effettivamente verificato in via Londra alle ore 14:18 e non sarebbe stato rilevato dal dispositivo satellitare installato sull'autovettura del SI perché era avvenuto quando questa aveva il motore spento erano chiaramente smentite, la prima, dal fatto che i due imputati avevano sempre affermato che il sinistro era avvenuto in via Todaro (e non in via Londra) alle ore 14.00 circa e, la seconda, dal fatto che, nella denuncia di sinistro, l'autovettura del SI era indicata come in movimento (e non come ferma a motore spento), nonché, più in generale, dalla già ricordata verificata «incoerenza degli urti». 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che trova il proprio fondamento nella presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, mentre la decisione di procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere specificamente motivata, giacché occorre dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dell'acquisita 5 consapevolezza di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento la decisione del giudice può essere sorretta anche da una motivazione implicita, rinvenibile nella struttura argomentativa della pronuncia, la quale evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli s.r.I., Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872-01; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996-01; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha implicitamente fornito un'adeguata risposta negativa alla richiesta della difesa dei due imputati di escutere come testimone l'avv. RO, la quale era finalizzata, essenzialmente, a verificare se le «inesattezze» della denuncia di sinistro (quanto a luogo, ora e circostanze dello stesso) fossero da attribuire al legale. Come si è detto esaminando il primo motivo, la stessa Corte d'appello ha infatti evidenziato come i due imputati avessero riferito il sinistro al perito incaricato da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. negli stessi termini che erano riportati nella denuncia di sinistro, il che escludeva, evidentemente, ogni necessità di esaminare l'avv. RO al fine di verificare se i termini in cui il medesimo sinistro era stato descritto nella denuncia fossero effettivamente da attribuire ai due imputati. 2. Il ricorso di ER SI. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che l'attivazione dello statuto codicistico che è previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (a norma degli artt. 391-nonies e 327-bis cod. proc. pen.) è rimessa alla volontà del soggetto, avendo carattere del tutto facoltativo. Sulla scorta di ciò, si è ritenuta legittima l'attività svolta da un investigatore privato prima dell'iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391- nonies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286- 01). Con particolare riguardo al reato frode in assicurazione, di cui all'art. 642 cod. pen., e alle dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice, la Corte di cassazione ne ha quindi affermato l'utilizzabilità, in quanto non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell'ambito di attività di investigazione difensiva, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 391-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674-01). 6 Pertanto, considerato che, nel caso di specie, Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. non intendeva affatto attivare le investigazioni difensive preventive previste dall'art. 391-nonies cod. proc. pen. ma voleva semplicemente chiarire l'apparente incompatibilità (che era emersa nelle prime fasi della verifica del denunciato sinistro) tra i danni riscontrati sulle due autovetture e lo stesso denunciato sinistro e che tale approfondimento risulta essersi svolto, inoltre, prima dell'iscrizione della notizia di reato - sicché le dichiarazioni rese dal SI non dovevano essere assunte con modalità garantite - del tutto correttamente la Corte d'appello di Torino ha ritenuto l'utilizzabilità delle dichiarazioni che lo stesso SI aveva reso all'investigatore incaricato da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno affermato la responsabilità del SI per concorso nel reato di denuncia di un sinistro non accaduto sulla base degli elementi di prova che - posto che il sinistro che era stato denunciato da VI SI e da EN LE, per le logiche ragioni che si sono ricordate esaminando il primo motivo del ricorso di tali due imputati, non era accaduto -, il SI, interpellato dall'incaricato della compagnia assicuratrice, lo aveva invece confermato, asserendo di essere assicurato e di disporre di fotografie dei danni riportati dal proprio veicolo Citroén, che, peraltro, aveva anche fatto visionare dal perito di Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. (come risulta dalla pag. 5 della sentenza di primo grado), in tale modo evidentemente contribuendo alla perpetrazione della frode. Tale motivazione risulta del tutto priva di contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, come pure di violazioni di legge, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità, dovendosi, in particolare, rilevare, quanto a quelle avanzate dal ricorrente, come i sopra rammentati elementi, valorizzati dai giudici di merito, appaiano del tutto idonei a fare emergere il contributo dato dal SI alla frode assicurativa e, quindi, il concorso dello stesso imputato in tale reato a lui attribuito. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, sussistendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'Avv. GIUSEPPE DE MARCO, in difesa di SI VI, LE EN e SI ER, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/10/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 29/01/2021 del Tribunale di Torino di condanna di VI SI, EN LE e ER SI alla pena di un anno di reclusione ciascuno per il reato, commesso in concorso tra loro, di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642, secondo comma, cod. pen.), oltre che, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., che Penale Sent. Sez. 2 Num. 37658 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 27/06/2023 liquidava in complessivi C 1.500,00 (di cui C 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed C 500,00 a titolo di danno non patrimoniale). Secondo il capo d'imputazione, il menzionato reato di denuncia di un sinistro non accaduto in concorso era stato contestato agli imputati, «perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire per SI VI e LE EN l'indennizzo derivante dalla stipula della polizza assicurativa RCA relativa all'autovettura BMW X1 targata EK631LJ, denunciavano - con richiesta di risarcimento danni materiali e fisici ricevuta in data 12.5.2016 dall'Agenzia Reale Mutua di Cosenza - un sinistro non accaduto (la collisione tra l'autovettura Citroén C3 targata CV481AP, condotta da ER SI, e la suddetta autovettura BMW X1 targata EK631LJ, condotta da SI VI e con a bordo LE EN quale terzo trasportato, incidente asseritamente avvenuto in Rende alla via Todaro alle 14,00 circa del 5.5.2016) nonché precostituivano elementi di prova relativi al sinistro (dichiarazione di ammissione resa al perito assicurativo della Reale Mutua LU IC in data 7.6.2016 da parte di SI ER di essere stato coinvolto nell'incidente stradale suddetto con la propria autovettura Citroen C3 targata CV481AP, nonché dichiarazioni testimoniali scritte rese al perito LU IC da VI SI e LE EN, rispettivamente in data 25.5.2016 e 27.5.2016, con le quali i due indagati ricostruivano la dinamica del sinistro del 5.5.2016), sinistro in realtà mai avvenuto in considerazione della diversa posizione del veicolo BMW X1 targato EK61311 riscontrata in data 5.5.2016 alle ore 14,00 dal tracciato GPS del predetto mezzo, che, nella data ed ora sopraindicata, si trovavano in Montalto Uffugo e non in Rende e che, in ogni caso, non è mai transitato lungo la via Todaro in Rende. In Torino tra il 12.5.2016 ed il 7.6.2016». 2. Avverso l'indicata sentenza del 12/10/2022 della Corte d'appello di Torino, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, con un unico atto VI SI e EN LE, e, con un altro atto, ER SI. 3. Il ricorso di VI SI e EN LE è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., «violazione di legge [...] in relazione all'art. 642 c.p., all'art. 546 lett e) c.p.p. nonché all'art. 533 cpv. c.p.p.». I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Torino, omettendo di esaminare compiutamente ì motivi del proprio atto di appello relativi, in particolare, al fatto che il Tribunale di Torino avrebbe esaminato solo «acriticamente» il contenuto della consulenza tecnica del consulente della difesa ing. FA OS (la cui relazione, su accordo della parti, era stata acquisita al fascicolo per il dibattimento), con una motivazione solo apparente, avrebbe trascurato i contenuti della stessa consulenza tecnica - attraverso cui, 2 contrariamente a quanto asserito dalla stessa Corte d'appello di Torino, gli imputati avevano esercitato il proprio «diritto di difendersi provando» -, la quale avrebbe fornito «motivi di carattere decisivo, per approdare ad una sentenza assolutoria», per l'assenza del «raggiro» necessario a integrare il reato attribuito agli imputati o, quanto meno, per ingenerare un ragionevole dubbio che l'avv. RO, che aveva redatto la richiesta di risarcimento dei danni, avesse «potuto incorrere in errore, o a[vesse] magari tentato solo di enfatizzare taluni particolari in punto di fatto». I ricorrenti lamentano altresì che la Corte d'appello di Torino avrebbe trascurato di motivare in ordine all'«intero contenuto» - che era stato testualmente riportato nella relazione dell'ing. OS - dei certificati medici che erano stati rilasciati dal Pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza dove si erano recati gli imputati, i cui accertamenti, «in orario compatibile con il sinistro, nell'immediatezza dello stesso, e le lesioni personali [...] effettivamente patite, in esito all'incidente», erano stati analizzati dal menzionato consulente tecnico. 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., «violazione di legge e dell'obbligo di motivazione [...] in relazione agli artt. 178 lett. c) c.p.p., e 603 c.p.p. nonché in relazione all'art. 546 lett e) c.p.p.». I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Torino avrebbe implicitamente rigettato in modo illogico la richiesta, che era stata avanzata con il proprio atto di appello, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza dell'avv. RO, che aveva redatto la richiesta di risarcimento dei danni. Secondo i ricorrenti, tale testimonianza sarebbe stata necessaria al fine di comprendere: sia se il predetto avvocato fosse stato a conoscenza dei certificati medici che erano stati rilasciati agli imputati in relazione ai danni fisici riportati in seguito all'asserito sinistro;
sia - considerato anche che la consulenza dell'ing. OS aveva fatto successivamente emergere che lo stesso sinistro poteva essersi verificato a motore spento e, quindi, senza che il GPS lo potesse rilevare - se le «inesattezze» che erano contenute nella richiesta di risarcimento, relativamente al luogo e all'ora dell'incidente, fossero riconducibili a un «lapsus calami» o a un «refuso» del legale;
sia, infine, se questi, all'atto della sottoscrizione, da parte degli imputati, della seconda pagina della richiesta, avesse mostrato agli stessi imputati anche la prima pagina della stessa, il cui contenuto era stato sostanzialmente disconosciuto con la memoria difensiva che era stata depositata nel corso del primo grado di giudizio e con l'atto di appello. 3 4. Il ricorso di ER SI è affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza degli artt. 178, lett. c), e 391-bis, comma 9, cod. pen. Dopo avere rappresentato che la propria responsabilità per l'attribuito delitto di denuncia di un sinistro non accaduto sarebbe stata fondata unicamente sulle dichiarazioni da lui rese all'investigatore incaricato da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. LU IC nel corso di una conversazione telefonica che ebbe luogo prima dell'instaurazione del procedimento penale, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni in quanto: a) rese prima che la persona offesa Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. avesse conferito un apposito mandato al difensore, ai sensi dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen.; b) rese senza gli avvertimenti previsti dall'art. 391-bis cod. proc. pen.; c) avrebbero fatto emergere indizi di reità a proprio carico. Il ricorrente contesta altresì il «valore probatorio [di] una relazione investigativa sottoscritta da alcuno, non datata, né tanto meno confermata in dibattimento». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 642 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la propria responsabilità per l'attribuito reato di denuncia di un sinistro non accaduto sarebbe stata confermata dalla Corte d'appello di Torino «su presupposti meramente oggettivi» e nonostante egli non avesse sottoscritto alcuna constatazione amichevole di incidente (CAI) e non avesse denunciato alcun sinistro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di VI SI e EN LE. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dei due ricorrenti per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto sulla base dei seguenti elementi di prova: a) il SI (conducente dell'autovettura BMW) e il LE (soggetto traportato su tale autovettura) avevano denunciato, per il tramite del legale avv. RO, con una missiva da essi sottoscritta nell'ultima pagina, un sinistro che sarebbe asseritamente avvenuto il 5 maggio 2016 in Rende alla via Todaro alle ore 14:00 circa, luogo e ora nei quali l'autovettura Citroén condotta da ER SI avrebbe urtato violentemente la BMW condotta dal SI cagionando sia danni materiali a tale automobile sia danni fisici al SI e al LE;
b) costoro, recatisi al Pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, 4 avevano riferito ai sanitari di essere stati coinvolti in un sinistro stradale, confermando che lo stesso era avvenuto in Rende alla via Todaro alle ore 14:15 circa;
c) il SI e il LE avevano riferito il sinistro al perito incaricato da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. negli stessi termini che erano riportati nella menzionata denuncia di sinistro;
d) il sinistro denunciato non era in realtà accaduto, come era confermato sia dal fatto che il predetto perito aveva riscontrato la cosiddetta «incoerenza degli urti» - cioè che, alla luce dei danni riportati dalle due autovetture, il sinistro non poteva essere avvenuto con le modalità che erano state dichiarate nella denuncia sottoscritta dal SI e dal LE - sia dal fatto che le risultanze del dispositivo satellitare che era installato sull'autovettura del SI avevano fatto emergere che tale automezzo, da un lato, nell'ora indicata nella denuncia come quella del sinistro, non era mai transitato nella via Todaro di Rende e, dall'altro lato, non aveva subito «né crash né mini crash». Tale motivazione risulta del tutto priva di contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, come pure di violazioni di legge, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01), dovendosi, in particolare, rilevare, quanto a quelle avanzate dai ricorrenti, come i giudici di merito abbiano in realtà criticamente esaminato il contenuto della consulenza tecnica del consulente della difesa ing. OS, esponendo le ragioni per le quali avevano ritenuto di escludere la validità delle relative conclusioni;
ragioni costituite, essenzialmente, dai fatti - sottolineati, in particolare, dal Tribunale di Torino (pag. 7 della sentenza di primo grado) - che le ipotesi del predetto consulente tecnico secondo cui il sinistro si sarebbe effettivamente verificato in via Londra alle ore 14:18 e non sarebbe stato rilevato dal dispositivo satellitare installato sull'autovettura del SI perché era avvenuto quando questa aveva il motore spento erano chiaramente smentite, la prima, dal fatto che i due imputati avevano sempre affermato che il sinistro era avvenuto in via Todaro (e non in via Londra) alle ore 14.00 circa e, la seconda, dal fatto che, nella denuncia di sinistro, l'autovettura del SI era indicata come in movimento (e non come ferma a motore spento), nonché, più in generale, dalla già ricordata verificata «incoerenza degli urti». 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che trova il proprio fondamento nella presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, mentre la decisione di procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere specificamente motivata, giacché occorre dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dell'acquisita 5 consapevolezza di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento la decisione del giudice può essere sorretta anche da una motivazione implicita, rinvenibile nella struttura argomentativa della pronuncia, la quale evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli s.r.I., Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872-01; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996-01; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha implicitamente fornito un'adeguata risposta negativa alla richiesta della difesa dei due imputati di escutere come testimone l'avv. RO, la quale era finalizzata, essenzialmente, a verificare se le «inesattezze» della denuncia di sinistro (quanto a luogo, ora e circostanze dello stesso) fossero da attribuire al legale. Come si è detto esaminando il primo motivo, la stessa Corte d'appello ha infatti evidenziato come i due imputati avessero riferito il sinistro al perito incaricato da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. negli stessi termini che erano riportati nella denuncia di sinistro, il che escludeva, evidentemente, ogni necessità di esaminare l'avv. RO al fine di verificare se i termini in cui il medesimo sinistro era stato descritto nella denuncia fossero effettivamente da attribuire ai due imputati. 2. Il ricorso di ER SI. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che l'attivazione dello statuto codicistico che è previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (a norma degli artt. 391-nonies e 327-bis cod. proc. pen.) è rimessa alla volontà del soggetto, avendo carattere del tutto facoltativo. Sulla scorta di ciò, si è ritenuta legittima l'attività svolta da un investigatore privato prima dell'iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391- nonies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286- 01). Con particolare riguardo al reato frode in assicurazione, di cui all'art. 642 cod. pen., e alle dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice, la Corte di cassazione ne ha quindi affermato l'utilizzabilità, in quanto non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell'ambito di attività di investigazione difensiva, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 391-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674-01). 6 Pertanto, considerato che, nel caso di specie, Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. non intendeva affatto attivare le investigazioni difensive preventive previste dall'art. 391-nonies cod. proc. pen. ma voleva semplicemente chiarire l'apparente incompatibilità (che era emersa nelle prime fasi della verifica del denunciato sinistro) tra i danni riscontrati sulle due autovetture e lo stesso denunciato sinistro e che tale approfondimento risulta essersi svolto, inoltre, prima dell'iscrizione della notizia di reato - sicché le dichiarazioni rese dal SI non dovevano essere assunte con modalità garantite - del tutto correttamente la Corte d'appello di Torino ha ritenuto l'utilizzabilità delle dichiarazioni che lo stesso SI aveva reso all'investigatore incaricato da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno affermato la responsabilità del SI per concorso nel reato di denuncia di un sinistro non accaduto sulla base degli elementi di prova che - posto che il sinistro che era stato denunciato da VI SI e da EN LE, per le logiche ragioni che si sono ricordate esaminando il primo motivo del ricorso di tali due imputati, non era accaduto -, il SI, interpellato dall'incaricato della compagnia assicuratrice, lo aveva invece confermato, asserendo di essere assicurato e di disporre di fotografie dei danni riportati dal proprio veicolo Citroén, che, peraltro, aveva anche fatto visionare dal perito di Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. (come risulta dalla pag. 5 della sentenza di primo grado), in tale modo evidentemente contribuendo alla perpetrazione della frode. Tale motivazione risulta del tutto priva di contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, come pure di violazioni di legge, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità, dovendosi, in particolare, rilevare, quanto a quelle avanzate dal ricorrente, come i sopra rammentati elementi, valorizzati dai giudici di merito, appaiano del tutto idonei a fare emergere il contributo dato dal SI alla frode assicurativa e, quindi, il concorso dello stesso imputato in tale reato a lui attribuito. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, sussistendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/06/2023.