Sentenza 20 gennaio 2011
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ritenuta la nullità della notificazione a mezzo telefax dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2011, n. 17807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17807 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/01/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - N. 102
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 20414/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
avverso l'ordinanza emessa il 16 aprile 2010 dal Tribunale di Tivoli;
nei confronti di:
TT SS nato a [...] il [...];
udita nella udienza camerale del 20 gennaio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato GRILLO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa nel corso della udienza dibattimentale in data 16 aprile 2010, il Tribunale di Tivoli disponeva la restituzione degli atti al P.M. previa declaratoria di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini all'indagato notificato al difensore a mezzo fax non ravvisandosene i presupposti (urgenza e/o stato di detenzione dell'indagato). Propone ricorso avverso il detto provvedimento il Procuratore della Repubblica deducendo abnormità dell'atto, dal momento che non esiste nell'ordinamento processuale alcuna norma ostativa alla notificazione a mezzo telefax dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore e soprattutto che non è necessario a tali fini il presupposto (ritenuto dal giudice ostativo in quanto mancante) dell'urgenza. Il ricorso è fondato. Il tenore della norma processuale è assolutamente chiaro in merito alle condizioni richieste per farsi luogo alla ed. notificazione telematica ai difensori, non essendo richiesta l'adozione di specifico decreto motivato ne', meno che mai, situazioni - quali quelle prospettate dal Tribunale - di urgenza ed occorrendo invece, l'attestazione da parte dell'Ufficio che ha inviato l'atto, di avere trasmesso il testo originale: attestazione che, ove mancante, da comunque luogo ad una mera irregolarità e non ad una causa di nullità.
Ne deriva che il provvedimento - come quello in esame - con il quale il giudice del dibattimento, ritenuta la nullità della notificazione con il mezzo telematico dell'avviso di conclusione delle indagini, disponga la restituzione degli atti al P.M. deve qualificarsi come abnorme (in termini Cass. Sez. 5A 21.4.2006, Boldi, Rv. 234756). Va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011