Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 45520
CASS
Sentenza 27 ottobre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. può essere disposto sui beni dell'ente, nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. (Fattispecie relativa a provvedimento cautelare reale emesso con riguardo al profitto di reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata ed appropriazione indebita, contestata a soggetti che non rivestivano al momento della misura o non avevano mai rivestito ruoli di amministratore o socio nella società "schermo") .

Nel caso di concorso di persone in uno dei reati indicati dall'art. 322 ter cod. pen. e di coinvolgimento di enti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.

Commentario1

  • 1Prescrizione pre Taricco (cass. 9494/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 45520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45520
Data del deposito : 27 ottobre 2015

Testo completo