Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 2
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. può essere disposto sui beni dell'ente, nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. (Fattispecie relativa a provvedimento cautelare reale emesso con riguardo al profitto di reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata ed appropriazione indebita, contestata a soggetti che non rivestivano al momento della misura o non avevano mai rivestito ruoli di amministratore o socio nella società "schermo") .
Nel caso di concorso di persone in uno dei reati indicati dall'art. 322 ter cod. pen. e di coinvolgimento di enti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione pre Taricco (cass. 9494/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 45520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45520 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
45 520/ 15 : . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . SECONDA SEZIONE PENALE . 1993 A Sent, N. 27 ottobre 2015 CC - Reg. Gen. N. 28167/2015 Composta da: Dott. Antonio ESPOSITO Presidente - Consigliere Dott. Domenico GALLO . - Consigliere Dott. Giovanna VERGA - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA . Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE . ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LI IM, nato a [...] il giorno 18/3/1973; avverso la ordinanza n. 55S/15 in data 18/6/2015 del Tribunale di Genova in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Enrico SCOPESI in sostituzione dell'Avv. OV SCOPESI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 18/6/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell'appello proposto da LI IM, nella sua qualità di legale rappresentante della MAPAR S.r.l., ha disposto il dissequestro e la restituzione della somma sequestrata sul conto corrente 46280/80 presso l'Agenzia 24 della Banca Carige di Genova in forza di decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso locale Tribunale in data 21/5/2014. وار Con la stessa ordinanza il Tribunale ha, invece, rigettato il gravame avverso l'ordinanza del G.I.P. in data 18/5/2015 che non aveva accolto l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del denaro ammontante ad € 1.639.177,54 depositato su altro conto corrente intestato alla società M.B. VI S.r.l. anch'essa legalmente rappresentata dallo stesso LI. Dette somme di denaro sono state sottoposte a provvedimento cautelare reale nell'ambito di un procedimento penale instaurato, tra gli altri, nei confronti di HI OV e di MI FR in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di appropriazione indebita e di truffa aggravata ex art. 4 I. 146/2006) e per la MI anche in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Il profitto dei reati in contestazione agli indagati è stato quantificato in complessivi € 21.924.000,00. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del terzo : interessato LI, come detto legale rappresentante della società M.B. VI, deducendo:
1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen. e violazione degli artt. 41 e 42 della +- Costituzione con specifico riferimento al sequestro di beni del singolo indagato per una valore superiore all'importo del profitto indicato nel decreto di sequestro. Violazione degli artt. 24, 25 e 111 della Costituzione e dell'art. 125, comma 3 - cod. proc. pen. per omessa motivazione. . Sulle premesse che è certamente interesse dell'attuale amministratore della . . società agire per la revoca del sequestro e che MI FR è stata : amministratrice della società MB VI S.r.l. fino al mese di giugno 2014 mentre HI OV non è mai stato socio della predetta società né ha rivestito nella stessa alcuna carica sociale, si duole, innanzitutto, la difesa di parte ricorrente della violazione del principio che impone che il sequestro e la confisca debbano essere "soggettivizzati" con l'individuazione dei beni nella disponibilità del singolo indagato. Il Tribunale si sarebbe, infatti, limitato ad affermare che la MB VI è una società "schermo" ma non ha indicato per quale soggetto fisico la stessa avrebbe rivestito tale ruolo ed a chi andrebbero imputate le somme sequestrate. Ө 2 L'ordinanza impugnata dovrebbe essere quindi annullata per omessa indicazione della persona fisica che avrebbe avuto la disponibilità dei beni della MB VI S.r.l. A ciò si aggiunge il fatto che, a prescindere dell'imputazione delle somme sequestrate presso l'indicata società alla posizione della MI piuttosto che a quella del HI, il Tribunale avrebbe comunque dovuto restituire quanto in sequestro alla persona giuridica in quanto al HI (considerando le somme sequestrate alla MB VI) sono stati sequestrati beni per un valore superiore all'importo indicato nel decreto applicativo della misura cautelare. Quanto, poi, alla MI la stessa ha definito la propria posizione processuale con sentenza di applicazione della pena con la quale è stata quantificata la quota parte del profitto ascrivibile alla stessa in € 1.300.000,00 ed è stata disposta la restituzione dei beni sequestrati alla predetta per valore eccedente tale importo. Anche in questo caso il Tribunale avrebbe però omesso di motivare sul punto. Dette questioni sono state erroneamente ritenute "nuove" dal Tribunale del riesame ma in realtà le stesse erano state regolarmente prospettate allo stesso. A corollario di quanto detto osserva sempre la difesa di parte ricorrente deve - - aggiungersi il fatto che se la MI ha definito la propria posizione con le modalità sopra indicate, dall'importo massimo indicato nell'originario decreto di sequestro (€ 21.924.000) dovrebbe essere decurtata la somma del profitto imputata alla MI (€ 1.300.000) il che verrebbe ulteriormente a ridurre di tale ultimo importo la somma che dovrebbe essere ancora colpita dal provvedimento cautelare reale con riguardo ai soggetti la cui posizione processuale è ancora pendente.
2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per motivazione palesemente contraddittoria ed insufficiente con specifico riferimento all'ipotesi della "società schermo". Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che nel momento in cui i Giudici del merito non sono stati in grado di indicare a chi appartenessero le disponibilità economiche della MB VI non sussistono elementi per procedere al sequestro di somme di denaro della predetta società sostenendo che si tratta di "società schermo". Né potrebbe sopperire a ciò il richiamo alle disposizioni testamentarie del HI che non avrebbe certo affermato nelle stesse di essere proprietario delle relative quote societarie. 3 Ancora, il Tribunale avrebbe errato nel momento in cui ha affermato che la sede della società si trova presso l'appartamento del HI essendo sì collocata al medesimo numero civico ma ad un diverso interno.
3. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen. e violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione con specifico riferimento al divieto di duplicazione del profitto sequestrabile in caso di pluralità di indagati concorrenti nel reato. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che a fronte di un profitto contestato di € 21.924.000,00 risultano sequestrati ai concorrenti nel reato beni per un valore complessivo quasi triplicato e, oltretutto, il valore degli immobili sottoposti a sequestro sarebbe stato determinato in base al valore catastale e non sul ben più alto valore commerciale degli stessi. Ciò comporterebbe una violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità della misura cautelare reale. In data 21/10/2015 la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire nella Cancelleria di questa Corte una memoria con la quale sono stati prodotti la sentenza di applicazione della pena nei confronti di MI FR e due verbali di esecuzione della stessa redatti dalla Guardia di Finanza dai quali si evince che nei confronti della stessa è già stata eseguita la confisca di denaro per un valore complessivo di € 1.305.767,93 e che sono ulteriormente vincolati beni per € 1.631.543,56 su conto corrente intestato alla M.B.VI S.r.l., per € 21.924.000,00 su conti correnti, deposito titoli e amministrazione fiduciaria intestati a OV HI, circa € 3.500.000,00 già versati al Fondo Unico Giustizia in quanto sequestrati ai coimputati ME, VA, VALLEBUONA ed DE oltre a circa € 31.000.000,00 quale valore catastale delle quote degli immobili possedute dagli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Trattasi di questione già di fatto posta ai Giudici del merito alla quale gli stessi hanno dato una risposta congrua e rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia. Correttamente ha evidenziato il Tribunale le motivazioni per le quali si è ritenuto che la M.B. VI è da ritenersi società "schermo" degli imputati con la conseguente sottoponibilità dei suoi beni al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione ai reati ascritti a chi all'epoca ne era il 4 legale rappresentante - la MI- iled a chi ne aveva la proprietà HI il quale ultimo (sebbene le quote risultassero intestate per la maggior parte al figlio LB) ha affermato in una disposizione testamentaria richiamata nell'ordinanza che si tratta di bene che lascerà al figlio. In sostanza, nel momento in cui i Giudici del merito hanno rilevato in base ad elementi seri nell'ambito dei limiti pur sempre indiziari tipici della fase - cautelare quale fosse il ruolo della predetta società nella vicenda delittuosa legata alla posizione di due degli imputati, non si vede per quale ragione sarebbe incorsa in una "violazione di legge" (unica ragione per la quale è consentito il ricorso innanzi a questa Corte di legittimità) tale da portare all'annullamento dell'ordinanza impugnata. Del resto, se proprio di "soggettivizzazione" si vuole parlare, la stessa è stata di fatto compiuta nel provvedimento impugnato nel momento in cui, vertendosi tra l'altro in ipotesi di reato concorsuale, il Tribunale ha indicato i due imputati che hanno utilizzato la predetta "società schermo", come detto la MI quale amministratrice che operava sotto le direttive del HI (così come sarebbe stato accertato dalle indagini) e quest'ultimo quale proprietario di fatto della società. In sostanza il Tribunale nel provvedimento qui gravato ha spiegato con motivazione congrua le ragioni per le quali (in base a valutazioni di merito fondate sul compendio indiziario indicato nella motivazione e non sindacabile "in fatto" in questa sede) ha ritenuto configurarsi il ruolo di "società schermo" della MB VI in riferimento ad entrambi gli imputati e ciò basta per ritenere priva di vizi rilevabili in questa sede di legittimità - l'ordinanza impugnata e parallelamente infondata la doglianza di parte ricorrente. Per dovere di completezza deve solo essere aggiunto che la decisione del Tribunale del riesame è coerente al senso della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema che ha chiarito che "in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni" (Cass. Sez. U, sent. n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Rv. 258646), sentenza che, pur emessa in tema di reati tributari, finisce per dettare il principio generale per il quale ben può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca su beni di un ente ex art. 322-ter cod. pen. allorché questo sia privo di 5 19 autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. Sempre nel motivo di ricorso in esame il ricorrente introduce, poi, un elemento nuovo confortato da produzione documentale allegata alla memoria fatta pervenire a questa Corte Suprema in data 21/10/2015 - consistente nel fatto che la MI ha "patteggiato" la pena e che il profitto dalla stessa conseguito per la consumazione del reato sarebbe stato quantificato in € 1.300.000,00 somma che, quindi, dovrebbe essere quantomeno decurtata dall'importo di € 21.924.000,00 indicato nel decreto di sequestro. Non sfugge che quella pronunciata nei confronti della MI è una sentenza pronunciata tre soli giorni prima dell'ordinanza del Tribunale del riesame che in questa sede ci occupa ma che è divenuta irrevocabile solo in data 1/7/2015. Ne consegue che all'epoca in cui fu emessa la decisione del Tribunale del riesame : non era ancora stato stabilito in maniera definitiva che il profitto dalla stessa conseguito in relazione ai fatti-reato per i quali è processo era stato al fine stabilito in € 1.300.000 (somma poi effettivamente confiscata in fase esecutiva). Quella della "riduzione" del sequestro ancora eseguibile (fermo restando quanto si dirà al paragrafo che segue) è quindi questione che non poteva essere decisa dal Tribunale del riesame nell'ambito dell'incidente cautelare (atteso che non è stato documentato che la stessa sia stata proposta allo stesso nei termini che qui sono stati ribaditi) e, tantomeno, può essere sottoposta all'odierno Collegio trattandosi di situazione irrevocabilmente definita addirittura in epoca successiva a quella della pronuncia dell'ordinanza impugnata. Naturalmente resta impregiudicata la possibilità per parte ricorrente di sottoporre autonomamente la questione al Giudice del merito richiedendo allo stesso di procedere ad una riduzione dell'importo ancora sottoponibile a sequestro a fine di confisca in relazione al processo ancora in itinere. :
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il motivo di ricorso contiene, infatti, affermazioni che in sostanza si collegano a quanto già esposto nel primo motivo cercando di porre l'attenzione sul contenuto delle disposizioni testamentarie del HI e sull'esatta collocazione della sede della MB VI che si pongono in contrasto con quanto emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata ma che non sono altrimenti documentate in base al principio dell'autosufficienza" del ricorso per cassazione, così rimanendo a mero livello verbale e come tale certo non idonee a ritenere che si possa ravvisare una violazione (di legge) nel provvedimento impugnato. Del resto non compete certo a questa Corte Suprema una valutazione di merito C circa la portata ed il contenuto delle disposizioni a fini testamentari dell'imputato.
3. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso nel quale si sostiene che i sequestri operati a carico degli imputati supererebbero nel loro complesso la somma di € 21.924.000,00 di cui al provvedimento cautelare genetico, deve innanzitutto essere evidenziato che anche in questo caso l'ammontare di quanto nel complesso sottoposto a sequestro e del valore degli immobili sottoposti a cautela reale rimane a mero livello assertivo e non può certo essere determinato da questa Corte Suprema non essendo anche in questo caso stato rispettato il già richiamato principio dell'"autosufficienza" del ricorso per cassazione. A ciò si devono necessariamente aggiungere alcune osservazioni: a) innanzitutto è dato leggere nel provvedimento impugnato che le contestazioni mosse agli imputati hanno ad oggetto tanto reati contro il patrimonio quanto il reato associativo che pure genera un profitto illecito e che in relazione a tale reato è ipotizzabile un profitto di € 62.784.883 mentre parte ricorrente assume che l'importo complessivo oggetto di sequestro sarebbe intorno ai 60 milioni di euro;
b) in secondo luogo va dato atto che questa Corte Suprema seppure in presenza di pronunce contrastanti peraltro rimaste a livello minoritario -risulta essersi orientata nel senso (prevalente e condiviso anche dall'odierno Collegio) secondo il quale "in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato" (ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 2488 del 27/11/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 261852). A ciò si aggiunga che come ha evidenziato sempre questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 21227 del 29/4/2014, dep. 26/5/2014) nel caso di concorso di più persone in uno dei reati compresi nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen. e del contemporaneo coinvolgimento di enti non persone fisiche, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dlel'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite del quale si è detto - per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto. Ne consegue che non essendo stato altrimenti provato dalla parte ricorrente che quantomeno al HI od alla MB VI siano stati sequestrati beni per un 7 匀 importo superiore a quanto sopra indicato, nessuna violazione di legge risulta essere stata compiuta o comunque ravvisabile nella decisione impugnata. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente nella sua qualità di amministratore della società MB VI S.r.l. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente nella qualità al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2015. Il Presidente Il Consignere estensore Dr. Antonio ESPOSITO Dr. Marco Maria ALMA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 NOV 20152015/ IL A CANCELLIERE M CASS E R P U Claudia Pianelli I N Z O A S T R O C