Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Il concetto di "dimora" al quale l'art. 4, comma primo, della legge n. 1423 del 1956 si richiama, è da intendersi non in senso civilistico, con una equiparazione alla residenza, ma - in considerazione dei presupposti e dei fini della normativa in materia di prevenzione - come il luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si è manifestata e trova alimento, al di là delle risultanze anagrafiche, del vivere abituale e dello svolgimento delle normali attività. Ne consegue che la competenza, che alla dimora si collega, si radica là dove il soggetto, quand'anche saltuariamente, tenga comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità, ivi trovando stimoli e copertura omertosa delle sue attività illecite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 4.3.1999
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.1826
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N.44549/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul conflitto di competenza rilevato dal Tribunale di Napoli, nel procedimento di prevenzione a carico di TE GI, nato a [...] il [...], con ordinanza del 12.11.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. FEBBRARO che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere;
OSSERVA
Con decreto del 14.11.1994, il Tribunale di S.Maria Capua Vetere - cui il P.M. aveva chiesto di applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale al ED - dichiarava la propria -incompetenza territoriale, rilevando che, siccome ai sensi dell'art.4 legge n.1423/1956 il procedimento doveva essere instaurato dinanzi al Tribunale avente sede nel capoluogo di provincia in cui si trova il luogo di dimora del proposto, occorreva fare riferimento (ignorandosi la dimora di costui) all'equivalente concetto di residenza, qui individuabile a Napoli, laddove, fra l'altro, erano ubicati i beni dei quali veniva contestualmente chiesto il sequestro. Il Tribunale di Napoli, investito del procedimento, si dichiarava a sua volta incompetente, con l'ordinanza di cui in epigrafe, rilevando che, siccome la pericolosità sociale del ED era collegata alla sua appartenenza alla criminalità organizzata (ovvero al cosiddetto clan dei casalesi, operante nel S.Maria Capua Vetere), la competenza doveva radicarsi laddove essa si era al di là delle resultanze anagrafiche e delle abitudini di vita comuni;
e pertanto rilevava il conflitto negativo di competenza, chiedendone a questa Corte la risoluzione.
Il conflitto sussiste in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro sottoposto, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale che, prevista dall'art.28 c.p.p., è commesso a questa Corte risolvere, ai sensi delle norme successive.
Tale conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha rilevato.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il concetto di "dimora" cui l'art.4 c.1 della legge n.1423/1956 si richiama, è da intendersi non in senso civilistico, con una equiparazione alla residenza (come affermato dal Tribunale di S.Maria Capua Venere),ma in considerazione dei presupposti e dei fini della normativa in subiecta materia, tesa a prevenire e non a reprimere come il luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si è manifestata e trova alimento, al di là delle resultanze anagrafiche, del vivere abituale e dello svolgimento delle normali attività. La competenza, allora, si radira laddove il soggetto, quand'anche saltuariamente, tenga comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità, ivi trovando stimoli e copertura omertosa delle sue attività illecite (cfr. oltre alla decisione citata dal Tribunale di Napoli, Sez.I, 17.1.1994, Marrucci;
id., 5.2.1993,Ciancimmino; id., 21.12.1992, Palmieri;
sez.VI, 18.5.1992, Buzzise).
Alla luce di tale principio, appare indubbio, per le considerazioni svolte dal medesimo Tribunale che, derivando la pericolosità sociale attribuita al ED, dalla partecipazione ad attività criminale camorristica operante prevalentemente nel casertano, la competenza, si radichi dinanzi a quello di S.Maria Capua Vetere.
In tal senso va risolto il rilevato conflitto, con trasmissione degli atti a tale giudice, per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999