Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1826
CASS
Sentenza 4 marzo 1999

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Il concetto di "dimora" al quale l'art. 4, comma primo, della legge n. 1423 del 1956 si richiama, è da intendersi non in senso civilistico, con una equiparazione alla residenza, ma - in considerazione dei presupposti e dei fini della normativa in materia di prevenzione - come il luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si è manifestata e trova alimento, al di là delle risultanze anagrafiche, del vivere abituale e dello svolgimento delle normali attività. Ne consegue che la competenza, che alla dimora si collega, si radica là dove il soggetto, quand'anche saltuariamente, tenga comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità, ivi trovando stimoli e copertura omertosa delle sue attività illecite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1826
    Data del deposito : 4 marzo 1999

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