Sentenza 18 settembre 1997
Massime • 1
La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è perseguibile ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. ove al mendacio si accompagni un "quid pluris", cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione dei dati falsi, sì da vanificare o comunque rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta da parte delle autorità preposte; quando invece la condotta si esaurisca nella esposizione dolosa di dati non veritieri viene ad essere realizzato l'illecito amministrativo - se la somma percepita è inferiore ai venti milioni - ovvero la speciale ipotesi criminosa - se trattasi di erogazioni di importo superiore - di cui all'art. 2 l. 23 dicembre 1986 n. 898, come modificata dall'art. 73 l. 19 febbraio 1992 n. 142.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/1997, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 18 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 18/09/1997
1. Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe Cosentino " N. 777
3. " Giorgio Di Iorio " REGISTRO GENERALE
4. " Diana Laudati " N. 16725/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso N 84/97 in data 27.2.97 nei confronti di EN EN n. ta a Cerro al Volturno il 17.3.38
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso
Premessa in fatto
Con sentenza in data 11.4.96, il Pretore di Isernia assolveva GE IC, imputata dei reati di cui agli art. 640 e CPV N1 CP e 56, 640 bis in relazione all'art 640 1^ e CP, per avere presentato false dichiarazioni, in ordine alla coltivazione su suolo agricolo di grano duro, percependo contributi non dovuti per l'anno 1989 e tentando di curarsi analogo profitto per le annualità 1990 e 1992, ravvisando nei fatti un'ipotesi di mero illecito amministrativo, trattandosi di somme di gran lunga inferiori alla soglia dei 20 milioni prevista dall'art. 2 L 898/86 e dalla successiva modifica di cui alla Legge N 142 del 1992. Proponeva appello il Procuratore Generale, deducendo che l'ambito di operatività della norma extracodicistica era rapportabile solo al mendacio colposo, sì che, in caso di dichiarazioni volontariamente false, il fatto integrava comunque il delitto di cui all'art. 640 o, ratione temporis, 640 bis C.P., ma la Corte territoriale, con la decisione di cui in epigrafe, rigettava l'impugnazione, ritenendo che solo qualora al mero mendacio si accompagnasse un quid pluris, idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo dell'istanza, poteva ritenersi realizzata la diversa e più grave ipotesi criminosa di cui all'art 640 prima e 640 bis CP dopo, laddove la mera esposizione, sempre dolosa, di dati e notizie false realizzava la ipotesi criminosa di cui all'art 2 prima parte della L 898/86, come modificata dalla L 142/92, se la somma percepita era superiore a L 20.000.000 ovvero l'illecito amministrativo di cui al citato art 2 sec. Parte, se trattavasi di somme inferiori. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale deducendo
- violazione, per erronea interpretazione, dell'art 2 c 1 prima e seconda ipotesi, della Legge 23.12.86 N 898, sia nel testo originario, sia in quello sostituito dall'art 73 L 19.2.92 N 142 - indebita disapplicazione dell'art. 640 bis CP - assenza di motivazione e comunque contraddittorietà della stessa in ordine all'operata derubricazione del reato in illecito amministrativo
Motivi della decisione
A sostegno dei motivi proposti ai sensi dello art 606 lett b) CPP il Procuratore Generale ricorrente assume che, dovendo distinguersi tra consapevolezza della esposizione e consapevolezza della falsità dei dati e delle notizie rappresentate, il discrimine tra le varie figure criminose e la violazione amministrativa è rappresentato dalla consistenza psicologica del mendacio stesso, nel senso che, in caso di consapevolezza della falsità viene ad essere integrato sempre il reato di truffa, essendo il mendacio una delle possibili forme di artifizi o raggiri, mentre, in ipotesi di, pur colposa, inconsapevolezza della falsità sussiste uno degli illeciti di cui al citato art 2 della norma extracodicistica (reato o illecito amministrativo, in relazione all'ammontare dei contributi), laddove, in caso di ignoranza incolpevole della esposizione dei dati falsi, inesistente è qualsiasi tipo di illecito, penale o amministrativo. Siffatta costruzione argomentativa non può ritenersi condivisibile, sia perché muove dalla erronea premessa che anche il semplice mendacio costituisca sempre e comunque il raggiro idoneo alla induzione in errore (laddove la menzogna puo ritenersi elemento costitutivo del reato di truffa quando essa sia architettata e presentata in modo artificioso, preordinato a perpetrare l'inganno), sia perché configura l'ipotesi extracodicistica quale una sorta di truffa colposa, in quanto ancorata a una dichiarazione non corrispondente al vero solo per il comportamento, poco attento e scrupoloso, di chi inoltra la domanda senza verificare la effettiva esattezza dei dati esposti in via preventiva.
In effetti, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la Legge N 142/92 non fa menzione alcuna di innovazione tanto pregnante quale l'introduzione di una ipotesi delittuosa, riconducibile nel paradigma della truffa - che postula una condotta preordinata all'inganno e quindi dolosa - pur tuttavia da perseguirsi a titolo di colpa, laddove il chiaro dettato normativo "ove il fato non configuri il più grave reato di cui all'art 640 bis CP" evidenzia la funzione meramente sussidiaria della previsione extracodicistica, come del resto ribadito anche da questa Suprema Corte a Sezioni Unite (24.1.96, in cui si è escluso il carattere di specialità). Deve per contro, così come affermato, dalla sentenza impugnata, ritenersi che la condotta di chi consegna indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie di falsi sia perseguibile secondo lo schema di cui all'art. 640 bis CPP ove al mendacio si accompagni un quid pluris, cioè una attività fraudolenta che vada ben oltre la esposizione di semplici dati o notizie falsi sì da vanificare o comunque rendere meno agevole l'attività di controllo della istanza;
quando invece la condotta si esaurisca nella esposizione, evidentemente dolosa, di dati non veritieri viene ad essere realizzato l'illecito amministrativo se la somma percepita è inferiore a L 20.000.000, ovvero l'ipotesi, extracodicistica, criminosa se trattisi di erogazioni di importo superiore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione Penale, il 18 settembre 1997. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1998