Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Il compimento da parte della P.G., mediante l'ausilio di esperti, di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche non si sostanzia in una consulenza tecnica, sicché non è richiesto il previo avviso al difensore. (Fattispecie di analisi dello stupefacente sequestrato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 40180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40180 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Presidente - del 06/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1505
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 25584/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UM NN N. IL *13/02/1950*;
avverso la sentenza n. 439/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alferdo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Milano, con sentenza 7 ottobre 2008, ha ritenuto MO NZ responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione.
Per giungere a tale conclusione i Giudici, hanno ritenuto sufficiente per accertare la natura della sostanza stupefacente le indagini svolte dalla Polizia scientifica e non necessaria una analisi tossicologica con le garanzie difensive;
hanno reputato, tuttavia, di limitare la condanna ai soli reperti di sostanza analizzata. La Corte ha disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei cattivi e specifici precedenti penali dell?appellante.
Per l?annullamento della sentenza, l?imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
1) che, a sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 87 (che richiama l?art. 364 c.p.p.), il prelievo dei campioni e l?analisi della sostanza avrebbero dovuto essere effettuati con l?assistenza del difensore;
2) che i Giudici non hanno tenuto presente le numerose circostanze, evidenziate nei motivi di appello, che consentivano la concessione delle attenuanti generiche.
I motivi dell?atto di ricorso sono meritevoli di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.
Per quanto concerne la prima censura, deve rilevarsi come l?imputato abbia chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato senza sollecitare il supplemento istruttorio inerente alla perizia sulla quantita? e qualita? dello stupefacente;
con tale opzione processuale, ha accettato che rientrassero nel novero degli elementi utilizzabili a fini decisori gli atti delle indagini ed, in particolare, le analisi tossicologiche effettuate in sede di Polizia. In merito a tali analisi, il ricorrente non introduce elementi o argomenti atti a dimostrarne la inattendibilita?, ma lamenta la procedura per violazione dei diritti della difesa e si riporta, per confermare il suo assunto, al testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art.87. La norma non e? puntualmente citata dal momento che si riferisce alla procedura garantita disposta per la distruzione del reperto, non per la sua analisi che, nel caso in esame, e? stata effettuata a sensi dell?art. 348 c.p.p., u.c.; la previsione consente alla Polizia di avvalersi di esperti per compiere operazioni che richiedono specifiche competenze e la relativa procedura, non integrando una consulenza tecnica, non richiede il preventivo avviso al Difensore. Concludendo sul tema, la Corte rileva come non sussista alcun ragionevole dubbio sulla natura di stupefacente della sostanza per cui e? processo stante anche la confessione dello imputato. Per quanto concerne la residua deduzione, si osserva come la Corte di Appello abbia negato le attenuanti generiche, applicato il massimo edittale per la recidiva ed inflitto una pena severa in considerazione degli specifici precedenti penali e della assenza di elementi a favore dell?imputato.
Tuttavia, dal testo della sentenza emerge che il MO\ ha tenuto un buon comportamento processuale, ammettendo l?addebito, e si trova in condizioni di salute precarie (che hanno consigliato, al posto della custodia carceraria, gli arresti domiciliari); sostiene l?imputato che questa situazione - unita al difficile reinserimento nel mondo produttivo dopo la carcerazione - gli inibisce una normale attivita? lavorativa e costituisce il motivo che lo ha indotto a delinquere.
Tali elementi pro? reo non sono stati presi nella dovuta considerazione al fine della eventuale concessione delle attenuanti generiche e per calibrare la severita? della sanzione in rapporto alla gravita? del caso in esame.
Per tale lacuna motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010