Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
La polizia giudiziaria può autonomamente e legittimamente effettuare, sia in modo diretto che attraverso pubbliche strutture, analisi ricognitive su sostanze ritenute stupefacenti: tale attività di indagine, svolta a corredo della informativa di reato e a sostegno delle ragioni giustificanti l'arresto in flagranza, si inserisce tra quelle previste dall'art. 348 cod. proc. pen. e non prevede il preventivo avviso al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2005, n. 15384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15384 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/03/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 367
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - N. 13528/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LÒ GI AN, n. in Monza il 23.09.1974;
2) AR IZ, n. in Waltham (Stati Uniti d'America) il 19.05.1975;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 5 luglio 2001;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Non comparsi i difensori dei ricorrenti.
OSSERVA
1.0 Il 17 gennaio 2001 il G.I.P. del Tribunale di Monza, a seguito di giudizio abbreviato, condannava GI AN LÒ e IZ AR, riconosciute loro le attenuanti generiche, a pene ritenute di giustizia per imputazioni di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Sui gravami proposti dagli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 5 luglio 2001, riduceva la pena inflitta a AR e confermava nel resto.
Esponevano, in fatto, i giudici del merito che, a seguito di segnalazione anonima, i Carabinieri di Cologno Monzese avevano proceduto al controllo degli imputati, rinvenuti alla guida delle rispettive autovetture, dopo che gli stessi si erano incontrati in un luogo indicato nella segnalazione anonima e dopo che, all'esito di un breve colloquio tra essi, erano ripartiti a bordo dei rispettivi automezzi. LÒ era stato trovato in possesso di sei involucri, risultati contenere circa 33 grammi di cocaina, custoditi in una busta di plastica riposta nella tasca del suo giubbotto;
AR aveva immediatamente consegnato ai militi procedenti un'altra busta dello stesso tipo, contenente circa 50 grammi della stessa sostanza stupefacente;
una successiva perquisizione eseguita in un garage ed in una cantina di pertinenza di LÒ aveva portato al sequestro di un kit di reagenti per vari tipi di sostanza stupefacente, tra cui la cocaina, nonché di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, di un'altra pistola di diverso calibro, di due autovetture di provenienza furtiva, con i numeri di telaio contraffatti. Gli accertamenti chimici eseguiti dal Comando Provinciale dei Carabinieri su campione della sostanza repertata avevano consentito di accertare che la sostanza in questione era stupefacente del tipo cocaina, "con titolo medio di circa il 44%".
2.0 Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello, hanno proposto ricorso gli imputati, AR per mezzo del difensore, LÒ personalmente.
AR denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 103 D.P.R. n. 309/1990, 223 disp. att. c.p.p., 191 c.p.p.. Deduce che illegittimamente la statuizione di responsabilità era stata resa tenendosi conto delle analisi effettuate dai militi inquirenti sulle sostanze repertate, non essendosi proceduto alla convalida del relativo sequestro e non essendo stati depositati i relativi esiti, il che "avrebbe permesso, entro i previsti 15 giorni, alla difesa di chiedere la revisione delle analisi", secondo quanto previsto dall'art. 223 disp. att. c.p.p.. Rileva, altresì, che la Corte territoriale "liquida senza motivare" la doglianza relativa al "mancato contraddittorio circa l'esito e lo svolgimento delle analisi", posto che "lo stesso dirigente del Laboratorio avrebbe dovuto comunicarne all'indagato il risultato, affinché lo stesso potesse esercitare il proprio diritto di difesa, giusto il disposto dell'art. 15 L. 689/1981";
b) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 441.5 c.p.p.. Posto che il giudice di prime cure aveva disposto una integrazione probatoria, procedendo all'interrogatorio degli imputati (che così "non hanno avuto il tempo materiale di riflettere e nemmeno di consultarsi con i propri difensori..."), illegittimamente la sentenza impugnata aveva omesso di rilevare che quell'interrogatorio costituiva "un atto abnorme e come tale sicuramente generante un "elemento necessario ai fini della decisione", illegittimamente introdotto nel fascicolo del processo";
c) il vizio di motivazione, sotto il profilo che illegittimamente sarebbe stata esclusa la destinazione ad uso personale della sostanza repertata, valorizzando al riguardo "l'unica circostanza" del "dato ponderale" e pretermettendo altri dati di giudizio;
d) il vizio di motivazione, sul punto concerne il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990, essendosi al riguardo proceduto in base a "luoghi comuni", ad "opinioni" cui si aggiungevano "altre opinioni", senza, tra l'altro, considerare che "a casa del AR non sono state trovate le "attrezzature" necessarie a "tagliare" la cocaina...".
2.1 LÒ, dal canto suo, denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 15 L. n. 689/1981 e 223 disp. att. c.p.p.: ripropone, al riguardo, censure analoghe a quelle fatte valere da AR, sub a), supra;
b) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 103 D.P.R., n. 309/1990: anche al riguardo tale ricorrente reitera censure analoghe a quelle proposte da AR in ordine alla mancata convalida del sequestro;
c) il vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della destinazione della sostanza a suo uso personale e dell'attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990. 3.0 Il ricorso di AR è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata che la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare, sia direttamente che tramite pubbliche strutture, analisi ricognitiva di sostanza ritenuta stupefacente, quale indagine a corredo della informativa di reato ed a sostegno delle ragioni giustificanti l'arresto in flagranza di reato: tale attività si inserisce nel novero di quelle indicate dall'art. 348 c.p.p., che non prevede il preventivo avviso al difensore (Cass., Sez. 4^, n. 11135/1993; id., Sez. 6^, n. 4603/1993;
id., Sez. 6^, n. 6594/1991). La riconducibilità dell'atto al novero di tali attività rende del tutto inafferente il richiamo alla disciplina indotta dall'art. 15 L. n. 689/1981 che, letto unitamente all'art. 13, concerne gli atti di accertamento e la revisione delle analisi concernenti le violazioni ivi indicate, per le quali è prevista la sanzione amministrativa;
ed egualmente del tutto inafferente è il richiamo all'art. 223 disp. att. c.p.p., concernente "attività ispettiva e di vigilanza".
Per quel che concerne la addotta mancata convalida del sequestro, anche al riguardo ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata che tanto poteva incidere sul mantenimento della misura di cautela reale, ma non sulla utilizzazione a fini probatori della cosa sequestrata. D'altra parte, non si adduce, nella specie, che l'analisi in questione sia stata effettuata dopo la scadenza del termine utile per la convalida, e non piuttosto quando anche sotto tale profilo la cosa sequestrata era legittimamente sottoposta a quel vincolo cautelare;
e, avendo l'imputato optato per lo svolgimento del giudizio col rito abbreviato, la dedotta violazione, comportante la caducazione di quel vincolo, non costituiva, in ogni caso, una "nullità patologica", inerente, cioè, ad "atti probatori assunti contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo in dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento", donde la sua utilizzabilità nel giudizio espletato con quel rito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16/2000). Del tutto destituito di fondamento è il secondo profilo di censura, avendo i giudici del merito dato atto che l'imputato si avvalse della facoltà di non rispondere, sicché nessuna incidenza o decisività la circostanza ha assunto ai fini della decisione.
Quanto al terzo motivo di doglianza, la sentenza impugnata ha escluso la destinazione ad uso personale della sostanza repertata, ponendo, innanzitutto, in rilievo che "l'appellante ... non nega e non può negare la rilevanza del dato ponderale", essendogli stati "sequestrati praticamente 50 grammi di stupefacente con elevato grado di purezza, e quindi tagliabili, fino a ricavarne circa cento dosi giornaliere..."; ha poi evidenziato che il valore di tale sostanza, che "ascende a non meno di 10-15 milioni di lire", era incompatibile con le condizioni reddituali dell'attuale ricorrente, essendo questi "studente universitario fuori corso senza redditi propri..."; ha ulteriormente evidenziato, richiamando le modalità del fatto, che tale sostanza non gli venne affatto trovata in casa "o in altro luogo sicuro", ma "occultato sulla persona, mentre ... si trovava ben lontano dalla di lui abitazione, in automobile, in movimento, circostanza questa ben compatibile con una "consegna" da effettuare, e inspiegabile invece nell'ottica di un consumo proprio, come tale necessitante, semmai, della disponibilità di una singola dose". Siffatto argomentare si sottrae a vizi, rinvenibili in questa sede di legittimità, di illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta", cioè immediatamente evincibile, ictu oculi, tenuto conto che ha già altra volta affermato questa Suprema Corte che l'accertamento della causa di non punibilità costituita dall'uso personale della sostanza stupefacente non può prescindere da una valutazione della sostanza detenuta, in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo di essa;
e che la valutazione prognostica circa tale destinazione deve essere effettuata tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto (tra cui anche la qualità, la quantità e la composizione della sostanza stessa, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore), con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto al vizio di cui all'art. 606.1, lett. e), c.p.p. (Cass., Sez. Un., n. 17/2000). Quanto, infine, all'ultimo motivo di doglianza, concernente l'attenuante di cui al quinto comma della norma incriminatrice, anche al riguardo ha correttamente rilevato la gravata decisione che tale attenuante è, nella specie, "incompatibile con il notevole dato quantitativo (e il correlativo valore economico) accertato". È, difatti, giurisprudenza costante di questa Suprema Corte che, ai fini della delibazione della sussistenza o meno dell'attenuante di cui al 5^ comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze): dovrà, conseguentemente, escludere connotazioni di "lieve entità" del fatto quando la ricorrenza di uno solo degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia, appunto, di "lieve entità". Ed in tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sè sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio.
3.1 Anche il ricorso di LÒ è infondato.
Quanto, difatti, ai primi due profili di censura, non v'è che da richiamare quanto si è testè detto sulle analoghe doglianze proposte dall'altro ricorrente AR.
Quanto al terzo motivo di doglianza, concernente il dedotto uso personale e l'attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990, la sentenza impugnata, per quel che concerne la ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza repertata, ha ancora una volta richiamato, anche per tale imputato, il dato quantitativo della stessa, evidenziando inoltre il rinvenimento, in suo possesso, di "varie agendine, in cui sono riportati in modo criptico, nominativi di persone non identificabili con accanto cifre di somme di denaro, annotazioni ben compatibili con una sorta di contabilità delle cessioni di droga ai vari "clienti"..."; ed il rinvenimento, inoltre, di un "kit completo di ben 23 reagenti per vari tipi di sostanze stupefacenti tra cui la cocaina", ulteriormente rilevando le modalità della detenzione ("... non nell'abitazione, ma addosso, mentre egli era un automobile;
... oltre tutto la droga era stata già ripartita in più confezioni distinte..."), ed annotando, infine, che "anche le pistole, sequestrate al detto imputato, ... sono strumenti che depongono non solo per un notevole spessore criminale, ma anche più specificamente per l'inserimento del LÒ nel mondo, spesso violento, dello spaccio".
Per quanto concerne l'attenuante specifica suindicata, i giudici del merito hanno richiamato la quantità della sostanza repertata, "in sè preclusiva della lieve entità del fatto", rilevando anche che le modalità del fatto medesimo, con il sequestro dei reagenti e delle pistole, militavano nel far "fondatamente ritenere che il LÒ sia un professionista dello spaccio".
Anche tale apparato argomentativo si sottrae, dunque, a rinvenibili vizi di illogicità, tenuto conto di quanto si è in proposito sopra già detto.
4.0 I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2005