Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
La sospensione della patente di guida nel caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale derivi danno alle persone non è provvedimento di natura cautelare, ma è una sanzione amministrativa accessoria, la cui applicazione da parte del giudice penale non può che conseguire all'esito del giudizio e nei tempi di definizione dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2009, n. 19716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19716 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/02/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 286
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1250/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
nei confronti di:
MB AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 23/9/2004 del Tribunale di Venezia, sez. dist. di Portogruaro;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla sospensione della patente. Letta la memoria del difensore, Avv. Vulcano Luigi, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 23/9/2004 il Tribunale di Venezia, sez. dist. di Portogruaro, condannava SU AR per il delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., per avere colposamente cagionato la morte di IC Orazio, in quanto alla guida di un autocarro "MAN", al fine di immettersi in un'area privata, invadeva la carreggiata opposta andando a collidere con l'auto Renault condotta dal IC (fatto acc. in S. Stino di Livenza il 5/11/1999).
All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 6 di reclusione, con le attenuanti generiche prevalenti, pena sospesa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo la violazione di legge, non avendo il Tribunale irrogato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 C.d.S.. 3. Il ricorso è fondato.
3.1. Invero l'art. 222 C.d.S. prevede un obbligo del giudice penale di applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida, nel caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale derivi danno alle persone. L'obbligatorietà della disposizione è tale che questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che con la sospensione deve essere applicata anche nel caso in cui si tratti di sentenza di applicazione della pena, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo (ex plurimis, Cass. 4, n. 36868 del 2007 imp. Francavilla, rv. 237231).
3.2. Il difensore dell'imputato, con memoria depositata in data 29/1/09, ha richiamato la giurisprudenza civile di questa Corte, laddove è sancito che la sospensione della patente deve intervenire in un tempo ragionevole per giustificare la sua ratio di applicazione. Chiedendo di conseguenza la reiezione del ricorso tenuto conto del tempo trascorso dal dì del fatto.
Va osservato che effettivamente la Cassazione Civile, con un recente arresto ha statuito che "in tema di sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223 C.d.S., comma 3, se non è previsto dalla legge un termine di decadenza del potere di disporre tale sospensione, neppure è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato" (Cass. Civ. 2, 7/8/2007, n. 17314, rv. 600218). Ma tale pronuncia è coerente con la natura cautelare del provvedimento di sospensione della patente adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 223 C.d.S. Infatti la stessa giurisprudenza civile ha precisato che "la sospensione provvisoria della patente di guida, che l'art. 223 C.d.S., comma 2, collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell'immediatezza dell'evento, all'ipotesi di reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo), ha natura cautelare e preventiva rispetto all'applicazione, da parte del giudice penale (o dello stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), della sospensione come sanzione accessoria" (Cass. Civ. 1, 23/11/2001, n. 14866, rv. 550547). L'immediatezza dell'applicazione della sospensione della patente non è invece un connotato della previsione contenuta nell'art. 222 C.d.S., in quanto trattandosi in questo caso non di una misura cautelare, ma di una vera e propria sanzione amministrativa, non può che conseguire all'esito di un giudizio, nei tempi di definizione per esso previsti. Le doglianze difensive sono pertanto infondate. Per quanto detto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al punto della omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009