Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza. (Fattispecie relativa a soggetto che aveva trasportato a bordo della propria auto, fino al luogo concordato con i cedenti, la persona individuata quale acquirente effettivo della droga oltre ad un pacco contenente il corrispettivo in danaro, ed aveva poi partecipato poi all'incontro con i venditori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2013, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
522 9 7 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1703 Dott. NICOLA MILO - Consigliere - Dott. LUIGI LANZA REGISTRO GENERALE N. 37561/2012- Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD AT N. IL 10/01/1970 avverso la sentenza n. 366/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 02/02/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GiANLLIGI PRATOLE che ha concluso per Me rigett del ricorso - Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Luigi RELLA chu he concluso per I'accoglimento del ricorso- ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2012 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 25 ottobre 2004, ha ridotto ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa la pena inflitta a AL TO per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/90, confermando nel resto la sentenza impugnata, per avere egli, in concorso con altri imputati separatamente giudicati, detenuto illegalmente a fine di spaccio un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina, dal peso complessivo non esattamente precisato, ma dal controvalore stimato in misura pari all'importo di lire venti milioni. L'illecita operazione di compravendita, posta in essere, attraverso una riunione organizzata presso un ristorante individuato nella località di Torre Colimena, nelle provincie di Lecce e di Taranto, in epoca ricompresa tra il febbraio ed il marzo 1996, aveva visto nella parte di cedenti un gruppo di tarantini costituito da EL CO, TT AE e CC AN, ed in quella di acquirenti un gruppo leccese composto da AT MA, SE EP, ME VI e AL TO.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di doglianza qui seguito illustrati.
2.1. Carenze motivazionali e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione al combinato disposto degli artt. 110 c.p. e 73 del D.P.R. n. 309/90, non essendo stata considerata dai Giudici di merito la circostanza relativa al fatto che la P.G. non abbia percepito, in occasione dell'incontro avvenuto presso il ristorante "La Zattera" il 9 marzo 1996, qualsivoglia consegna o scambio tra le parti (TT - EL, da un lato, e ME - SE, dall'altro): non risulta provato, infatti, che il presunto scambio avesse ad oggetto sostanza stupefacente, ben potendo la somma di venti milioni di lire successivamente rinvenuta essere riconducibile ad un'altra, sia pure illecita, operazione (ad es., l'acquisto di tabacchi lavorati esteri, settore nel quale i coimputati operavano). Risulta, inoltre, puramente congetturale la quantificazione in gr. 150 della sostanza stupefacente oggetto dell'operazione di vendita, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, della modesta entità dei reperti in sequestro - costituenti oggetto di una relazione di consulenza chimica e prelevati da una confezione rinvenuta indosso al SE, dalla bustina di cellophane che egli avrebbe svuotato, ovvero dall'interno della vettura sulla quale egli viaggiava - nonché dell'esito negativo delle disposte perquisizioni personali e domiciliari. Non vi è, infine, alcun elemento che consenta di collegare l'eventuale attività di rifornimento di stupefacente dai tarantini, posta in essere nell'occasione dal ME e dal SE, alla presenza di AT e AL in Torre Colimena, tenuto conto anche dell'assenza di contatti di alcun tipo tra il AL e gli altri coimputati. Né, peraltro, è dato cogliere nell'impugnata pronuncia alcuna motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico necessario per la configurabilità del reato in contestazione, ovvero per spiegare e giustificare il ruolo assunto dall'imputato nella vicenda in esame.
2.2. Carenze motivazionali e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 379 c.p., potendo la condotta dell'imputato eventualmente ricondursi nell'alveo di 1 ли tale figura delittuosa, avendo egli semplicemente aiutato lo AT ad assicurarsi il prodotto, il profitto, ovvero il prezzo del reato.
2.3. Carenze motivazionali e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, avuto riguardo all'indeterminatezza della quantità di sostanza oggetto della contestata transazione ed alla modesta entità di quella rinvenuta (da cui era possibile ricavare sette dosi per soggetti assuefatti, con un principio attivo solo del 20%). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
4. Al riguardo, occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odiern ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza dell'iter motivazionale dell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine al materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede evidentemente non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. 2 ли Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
5. Dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, infatti, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputato, fondandola sul complesso delle emergenze probatorie orali e documentali sottoposte al suo vaglio, dalle quali è emerso, segnatamente: a) che la sostanza stupefacente oggetto dell'operazione di compravendita - preceduta da una serie di stretti contatti telefonici intercorsi tra i due gruppi - è stata ceduta dal EL e dal TT al ME ed al SE, i quali svolsero nell'occasione il ruolo di corrieri e, una volta ricevuto lo stupefacente, subito ripartirono in direzione di Lecce, senza partecipare al perfezionamento della transazione successivamente avvenuta tra gli altri imputati;
b) che il SE, all'atto del successivo intervento delle forze di P.G., fu visto abbassare il finestrino dell'autovettura, ove si trovava nel posto accanto a quello del guidatore, e cercare di disperdere all'esterno il contenuto di un involucro che, tuttavia, ricadde in parte all'interno della vettura a causa della sua velocità (in possesso del SE, una volta bloccata la vettura, fu rinvenuta una bustina di stupefacente del tipo eroina, mentre all'interno dell'abitacolo venne sequestrata altra bustina di cellophane ancora sporca di polvere bianca, caduta anche sui suoi abiti); d) che il corrispettivo era rappresentato dalla somma di venti milioni di lire in banconote di piccolo taglio, che il CC personalmente prelevò dalla autovettura con cui, nel frattempo, erano giunti lo AT ed il AL, consegnandola poi al EL ed al TT;
e) che il AL, cugino del SE, trasportò la su indicata somma di denaro con la propria autovettura, insieme allo AT, ritenuto l'effettivo acquirente della sostanza in considerazione del fatto che egli si occupò personalmente solo della consegna del denaro, senza assumere il rischio, invece, del suo trasporto, affidato ai coimputati ME e SE;
f) che, scesi dalla loro autovettura, lo AT ed il AL si unirono, all'interno del ristorante, al EL, al TT ed al CC, il quale, poco dopo, ne uscì, dirigendosi proprio verso quell'autovettura da ultimo sopraggiunta, dal cui interno prelevò un pacco avvolto in un cellophane nero, di consistenti dimensioni, contenente la su indicata somma di denaro (circa milla banconote da lire diecimila), come acclarato dalle stesse forze di P.G., che decisero a quel punto di intervenire, traendo in arresto gli imputati;
g) l'ingiustificato possesso di rilevanti somme di denaro in capo alla maggior parte degli imputati al momento dell'arresto; h) il carattere riservato degli incontri, avvenuti in una località balneare assolutamente non frequentata in quel periodo dell'anno; i) che appena qualche giorno prima, ossia il 6 marzo di quello stesso anno, era stato osservato dagli organi di P.G., nello stesso luogo, un incontro finalizzato ad uno scambio di involucri avvenuto tra il EL ed il TT, da un lato, ed il ME ed il SE, dall'altro, incontro dai Giudici di merito considerato come la preliminare consegna di un campione della partita di stupefacenti poi ceduta il successivo 9 marzo.
6. Sulla stregua della puntuale ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, la Corte d'appello ne ha condiviso le valutazioni ed il correlativo esito decisorio, sottoponendo ad un'attenta disamina il contenuto delle obiezioni e dei rilievi difensivi, e disattendendone la 3 Ла fondatezza sulla base di congrue ed esaustive argomentazioni, laddove ha posto in rilievo la genericità degli assunti e l'assenza di concreti elementi giustificativi posti a sostegno della contraria ricostruzione prospettata dalla difesa. In tal senso, infatti, la Corte distrettuale ha posto in evidenza come il AL, lungi dallo svolgere un ruolo meramente passivo, restando ai margini della vicenda, risulti avervi, di contro, fattivamente partecipato, non solo accompagnando lo AT, a bordo dell'autovettura di sua proprietà, nel luogo prefissato per l'incontro con il gruppo dei tarantini, ma prendendo anche parte all'incontro avvenuto fra le parti all'interno del ristorante, nel corso del quale il CC fu invitato a recarsi proprio presso l'autovettura del AL, per ritirare il pacco contenente la somma di denaro concordata quale corrispettivo della sostanza stupefacente già presa in consegna dal duo ME -SE, ciò che ha fondatamente indotto la stessa Corte ad escludere ogni profilo di compatibilità con la prospettata veste di un terzo inconsapevole. In tal guisa ricostruito il contesto storico-fattuale della regiudicanda, è d'uopo rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, uniformandosi al costante insegnamento giurisprudenziale in questa Sede elaborato (Sez. 6, n. 8389 del 29/04/1996, dep. 12/09/1996, Rv. 205561), secondo cui, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino tale detenzione, anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza, sicché risponde di concorso in detenzione di sostanza stupefacente colui che, dopo aver trasportato il soggetto in un luogo determinato per acquistare droga, ad acquisto avvenuto lo riconduce nel luogo di provenienza, offrendo così, con il viaggio di ritorno, un consapevole ed apprezzabile contributo all'attività illecita del soggetto trasportato.
7. Sulla base delle medesime argomentazioni or ora esposte, deve altresì ritenersi infondata la seconda censura dal ricorrente dedotta, in ragione del pieno coinvolgimento dell'imputato nella vicenda storico-fattuale qui esaminata, e segnatamente del sicuro contributo causale dallo stesso offerto ai fini della consumazione del reato, avendo egli accompagnato lo AT nel luogo dell'incontro stabilito con i danti causa, ed avendovi preso parte in prima persona. Al riguardo, peraltro, deve soggiungersi, come stabilito anche di recente da questa Suprema Corte, che il reato di favoreggiamento neanche è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di tale detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. Un., n. 36258 del 24/05/2012, dep. 20/09/2012, Rv. 253151).
8. Del tutto assertive, basate su valutazioni prospettate esclusivamente in punto di fatto e meramente reiterative di censure dai Giudici di merito già motivatamente disattese con dovizia di argomentazioni, devono poi ritenersi le considerazioni esposte a sostegno del terzo motivo di ricorso, la cui fondatezza è stata esclusa dall'impugnata pronunzia laddove, con apprezzamento di merito linearmente e congruamente argomentato, e come tale immune da vizi in questa Sede riconoscibili, ha evidenziato, in particolare, come il dato quantitativo dello stupefacente oggetto dell'operazione di compravendita dovesse ritenersi comunque incompatibile con il riconoscimento dell'invocata attenuante, tenuto conto del prezzo corrente dell'eroina all'epoca dei fatti, della rilevante somma di denaro che ne costituiva il corrispettivo, delle dimensioni della busta svuotata 4 dal SE all'esterno della vettura condotta dal ME poco prima che gli stessi venissero bloccati dalle forze dell'ordine, e delle stesse modalità del comportamento tenuto nella vicenda dal SE, ritenuto sintomatico nel senso su indicato, poiché egli, pur in possesso di una bustina di stupefacente del tipo eroina, sufficiente al confezionamento di undici dosi, non si è affatto curato di non farla rinvenire agli operanti, ma ha concentrato tutta la sua attenzione sull'altro contenitore, del quale ha inteso disperdere il contenuto all'evidente fine di non consentire il recupero del rilevante quantitativo in suo possesso. Anche sotto tale profilo, dunque, la Corte d'appello si è uniformata al quadro di principii desumibili dalla costante linea interpretativa in questa Sede tracciata (Sez. 6 n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610), secondo cui, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e dunque sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti, come nel caso in esame, ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità.
9. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. .
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì, 13 novembre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Nicola Milo dr. Gaetano De Amicis Eigh DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Piera Esposito 5