Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5114
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da una società cooperativa avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, la quale aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, escludendo un credito di oltre due miliardi di lire. La società cooperativa ricorrente aveva impugnato l'esclusione del proprio credito, derivante da contratti di "Domestic Indexed Swap", sostenendo la nullità di tali contratti e, in via subordinata, la sussistenza di una pretesa risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. I motivi di ricorso vertevano sulla legittimità della partecipazione del giudice delegato al collegio giudicante, sulla qualificazione dei contratti di swap come non rientranti tra quelli riservati alle società di intermediazione finanziaria (SIM) ai sensi della L. n. 1/1991, sulla conseguente nullità dei contratti per violazione della riserva di attività, e sulla sussistenza del diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. La società cooperativa contestava inoltre la valutazione di inescusabilità della propria ignoranza circa la necessità di autorizzazioni per la società fallita e la misura del danno risarcibile, nonché la statuizione sulle spese processuali. Il curatore del fallimento aveva resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi sollevati. In merito alla partecipazione del giudice delegato, ha escluso profili di incostituzionalità e violazione dell'obbligo di astensione, richiamando il principio di concentrazione processuale nel giudizio fallimentare e la tassatività delle cause di incompatibilità. Quanto alla natura dei contratti di swap, ha confermato la loro riconducibilità tra gli strumenti finanziari riservati alle SIM, come previsto dalla L. n. 1/1991, e ha ritenuto sussistente la nullità dei contratti stipulati da soggetti non autorizzati, argomentando sulla natura di interesse pubblico tutelato dalla normativa e sulla conseguente nullità assoluta degli atti compiuti in violazione di norme imperative, anche in assenza di una specifica comminatoria di nullità. La Corte ha altresì escluso la configurabilità della responsabilità precontrattuale, ritenendo l'ignoranza della società cooperativa circa la mancanza di autorizzazione della controparte non scusabile, in quanto la diligenza ordinaria avrebbe imposto un accertamento preventivo. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alle spese processuali, in quanto la valutazione della loro compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

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Massime1

Il contratto di "domestic indexed lira swap" è riconducibile al contratto di "swap" disciplinato dalla legge n. 1 del 1991, senza che a tale riferimento costituiscano ostacolo la complessità soggettiva (il rapporto intercorso tra le parti può coinvolgere anche l'istituto finanziatore) ed oggettiva (al contratto in divisa estera si accompagna un rapporto di mandato a gestire il finanziamento). Infatti, l'istituto finanziatore non è parte del contratto ed il mandato resta meramente accessorio e strumentale rispetto al principale contratto di "swap".

Commentari3

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  • 3Il contratto derivato Swap: le tipologie esistenti e le cause di nullità
    Gabriele Scappaticci · https://www.filodiritto.com/ · 22 gennaio 2018

    1. Premessa I contratti swap sono contratti derivati simmetrici, vale a dire contratti a termine, variamente articolati, che hanno per oggetto non già valori mobiliari realmente esistenti sul mercato a pronti, ma strumenti finanziari standardizzati collegati alle variazioni delle quotazioni di determinati valori mobiliari (Diritto Commerciale, G. F. Campobasso, 1997). Tali contratti, la cui negoziazione avviene al di fuori dei mercati organizzati (over the counter), non sono definiti dal legislatore, ma nell'art. 1, comma 3, TUF, è rinvenibile un elenco di questi, sebbene si ritiene comunque che non costituiscano un numero chiuso (I contratti di swap, in Contratti, V. Sangiovanni, 2009). …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5114
Data del deposito : 6 aprile 2001

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