Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2001, n. 7006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7006 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DE1 700 6 / 0 1 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 5033/99 Cron. 16. 153 Dott. NI VELLA Rel. Consigliere 2582 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. ER Michele TRIOLA Consigliere Ud.28/02/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE i. Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per dirittiL sul ricorso proposto da:
2.3 MAG. 2001 AR AE, LI LM, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato DELL'ERBA F. I difesi LIRE 3000 CANCELLERIA dall'avvocato LEPERA CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CG513175 D'IC LT, D'IC AR, LI OB, LI NT, LI ME, CA PIA;
intimati avverso l'ordinanza R.G.56/97,Cat (R.G.56/97) del Tribunale di 2001 COSENZA, emessa il 12/06/98; 363 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. NI VELLA;
udito 1'Avvocato LEPERA Carmelo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per inammissibilità del 1° motivo, rigetto del 2° motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET di Cosenza dell' undici settembre 1997 FA RD e PA NG chiesero di essere reintegrati nel possesso di una porzione di terreno, assumendo di esserne stati spogliati da RI e LT D'MI. Intervennero successivamente nel processo NI EN e ER OL e IA LE. Con provvedimento del 16 ottobre 1997 il ET rigettò il ricorso e condannò gli istanti al pagamento delle spese del processo. Proposero reclamo i soccombenti, ma il Tribunale di Cosenza, con provvedimento, definito ordinanza collegiale (sottoscritta dal presidente del collegio e dal giudice estensore) del 17 giugno 1998, respinse il gravame e li condannò a pagare le spese processuali. Il RD e la NG ricorrono per cassazione con due motivi. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE A.- Con il primo motivo del ricorso si sostiene che sia il provvedimento del Tribunale, sia quello del ET, pur essendo stati definiti da costoro "ordinanza", hanno, invece, natura di sentenza, essendosi con essi esaurito l'intero procedimento possessorio;
e che il Giudice di secondo grado, rigettando con il provvedimento impugnato il gravame dei soccombenti, è incorso nello stesso errore del ET per avere ritenuto che il procedimento possessorio si compone di una sola fase sommaria - semplificata, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo 1. cui la legge n. 353 del 1990 di riforma del codice di procedura civile, non ha modificato la struttura bifasica di tale processo (interdittale e a cognizione ordinaria). B.- Con il secondo motivo si censura il provvedimento del Tribunale per essersi poste le spese del processo interamente a carico del RD e della NG, sebbene non avessero "contestato nel merito il reclamo", ma si fossero limitati a denunziare un 4 "suo vizio di notificazione". Ciò premesso, si osserva: Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 1984 del 1998 hanno ritenuto che anche dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del codice di rito (legge 26.11. 1990 n.353) il processo possessorio si compone di due fasi, una interdittale e l'altra ordinaria di merito, e che il provvedimento conclusivo della prima fase è una ordinanza reclamabile al Tribunale, il quale può confermarla o riformarla con un provvedimento (ordinanza) che, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (v. $ sent.nn.3380 del 1998,924 del 1999). Con la stessa pronuncia le sezioni unite hanno affermato che il provvedimento con il quale il ET abbia respinto o accolto la istanza a tutela del possesso, senza rimettere le parti davanti a sé per la trattazione della causa di merito, è una sentenza - indipendentemente dalla definizione ad esso data dal giudice - contro la quale è esperibile il rimedio dell'appello, con la conseguen za che il Tribunale deve dichiarare con ordinanza l'inammissibilità del reclamo proposto (ad eccezione del caso in cui il reclamo sia convertibile in appello), e . che una pronuncia analoga debba emanare la Corte di cassazione, qualora sia E I R O A R C presentato ricorso avverso l'ordinanza d'inammissibilità del Giudice del reclamo. Una situazione diversa si verifica qualora il Tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo presentato contro il provvedimento - sentenza, lo esamini • nel merito e decida per la sua conferma o riforma. In tale ipotesi il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto la statuizione avverso la quale esso è proposto è una sentenza per le medesime considerazioni che inducono a riconoscere tale natura alla decisione del ET (definizione dell'intero processo possessorio). E il provvedimento del Tribunale deve essere definito sentenza anche se non sia stato sottoscritto dal giudice estensore e dal presidente, come stabilito per le sentenze dallo 1 art. 132 cod. proc. civ., ma risulti firmato soltanto da quest'ultimo (non relatore), come prescritto per le ordinanze (v.art. 134 cod.proc.civ.), perché le due pronunce si distinguono in base alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma pure ai fini . 毋 dell'identificazione dei rimedi contro di esse esperibili, essendo irrilevante la forma e la denominazione erroneamente attribuite dal giudice (sent.nn. 1491 del 1996,924 del 1999 e altre ). Il provvedimento del Tribunale, essendo conclusivo dell'intero processo possessorio, ha il contenuto sostanziale di sentenza e in esso non può, perciò ravvisarsi un'ordinanza abnorme ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. Essendo ricorribile la decisione (sentenza) del Tribunale, conclusiva del processo, la Corte di cassazione, in caso d'impugnazione, deve accertare se essa sia firmata dal solo Presidente del Tribunale, non indicato come relatore, o anche dal Giudice incaricato di redigere la motivazione. Nel primo caso deve dichiarare la nullità del provvedimento (art.161 cod. proc. civ.), rinviare il processo al Tribunale per 3. la pronuncia sull'appello se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre se della conversione manchino i presupposti, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Nel secondo caso (art. 382 3° comma cod.proc.civ.) la Corte di cassazione si limita a valutare se sussistano le condizioni per la conversione del reclamo in appello e, mentre è obbligata a decidere il ricorso, qualora l'indagine dia risultati positivi, è tenuta, in caso contrario, a dichiarare il reclamo inammissibile e a cassare senza rinvio la decisione impugnata. Nella specie deve ritenersi che: a)- il provvedimento di rigetto della domanda di reintegrazione del possesso, pur essendo stato definito ordinanza dal ET - per il quale il procedimento possessorio si compone di una fase unica semplificata aveva, - invece, natura di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, in quanto con esso non si era fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito e si erano condannati gli istanti al pagamento delle spese processuali;
b)- il provvedimento del Tribunale ha la medesima natura di quello pretorile ed è valido, essendo stato firmato dal Presidente del Collegio e dal Giudice relatore;
c)- sussistono le condizioni per la conversione, perché nel reclamo sono contenuti tutti i requisiti formali e sostanziali dell'appello. Il ricorso è ammissibile per le considerazioni esposte, ma i suoi due motivi sono infondati. In ordine al primo motivo si osserva che esatto è il rilievo secondo cui il ET e il Tribunale sono incorsi nell'errore di ritenere che il procedimento possessorio sia composto da una sola fase di carattere sommario - semplificato, ma trattasi di errore E BUFER T R O C che non risulta avere leso gli interessi dei ricorrenti perché costoro non hanno affatto affermato di essere stati pregiudicati dall'omesso svolgimento della causa di merito. Infatti, dopo avere posto in risalto che i due Giudici avevano dichiaratamente optato per il carattere monofasico del procedimento possessorio e che i loro provvedimenti avevano, però, natura sostanziale di sentenze, essendosi con essi esaurito l'intero processo con l'unificazione, sia pure inconsapevole delle sue due fasi, non hanno affermato in modo specifico di essere stati pregiudicati dal fatto che tali pronunce erano state emanate sulla base di una valutazione soltanto sommaria degli elementi ⚫ probatori acquisiti (conf.sent.n.15441 del 2000). Con riguardo al secondo motivo è sufficiente rilevare che, essendo rimessa allo apprezzamento del giudice del merito la decisione sulle spese processuali, non è sindacabile in sede di legittimità la statuizione con la quale la parte soccombente sia stata condannata a pagare dette spese (art.91 cod. proc. civ.) per non essersi ravvisata la sussistenza di motivi idonei a giustificarne la compensazione (art. 92 cod. proc. civ.). Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati depositato il controricorso, né partecipato alla discussione orale. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso. Roma 28 febbraio 2001. -7 CIl presidente. Il consigliere estensore. (dott.F.Pontorieri) (dott. A. Vella) Aulaukitly ا تھ 2001 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 23 M hoooo 290000 10ST 125.11 456T 20,66 8867 18.00 167,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23 7.2011 serie 4 al n. 38226 versate € 167.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) }