Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ivi compresa l'attività lavorativa, purché nel luogo e al momento della commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività (Nella fattispecie la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. commesso in orario notturno all'interno di un capannone industriale senza alcun accertamento sulla natura dell'attività che si svolgeva al suo interno e sulla concreta possibilità che vi si trattenesse qualcuno anche in quell'orario, avuto riguardo alla frequenza e agli orari di presenza dei dipendenti e di altri soggetti).
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Presidente: CANZIO G., Relatore: AMORESANO S., Ricorrente: D'AMICO T., P.M.: STABILE C. “Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis c.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.” SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La giurisprudenza …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 3. Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2016, n. 12256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12256 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
1225 6/ 1 6 56 M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 150/2016 Dott. FAUSTO IZZO - - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI REGISTRO GENERALE N. 23988/2015 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. NT LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NT N. IL 26/04/1976 CI AT N. IL 06/10/1961 AP PA N. IL 30/04/1963 avverso la sentenza n. 1162/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 24/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Merie Cinseffice FODARONI che ha concluso per il "fetto dei ricosti, Dete etto che nemm Mifensore è comferro, A Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.it i difoy RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 24 ottobre 2014, la Corte di Appello di Bologna, 3 Sezione penale, confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Parma in data 24 maggio 2006, con la quale AS AP, MA RC, IO CI, IO TI e CA RA erano stati condannati alla pena di un anno di reclusione e 400 euro di multa ciascuno, previa concessione a tutti gli imputati delle attenuanti generiche in regime di equivalenza ad aggravanti e recidiva, ed applicazione della diminuente del rito. Tanto in relazione al delitto di furto tentato pluriaggravato (artt. 110, 624- bis, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 e 56 cod.pen.), commesso in Parma loc. Paradigna il 13 febbraio 2006, e consistito nel tentativo di sottrarre da un capannone della ditta Marlegno s.r.l., in ore notturne e in numero superiore a 3 persone, previa effrazione della recinzione metallica circostante, un quantitativo di legno grezzo;
azione furtiva che non veniva portata a compimento per il transito di un'autovettura della società incaricata della vigilanza sullo stabilimento. E' contestata a tutti gli imputati, salvo che al RC, la recidiva reiterata specifica;
al RC é invece contestata la recidiva reiterata.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono, per il tramite del proprio difensore, AS AP e IO CI;
ricorre altresì personalmente MA RC.
3. I ricorsi presentati nell'interesse di AP e CI, fra loro sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente;
essi si articolano in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha argomentato la cessazione dell'attività furtiva in conseguenza di un controllo di routine da parte di un'autovettura del servizio di vigilanza affidato dalla Marlegno s.r.l. all'IVRI di Parma: autovettura che, dopo essere transitata dal sito, se ne allontanava, non ponendo così in essere alcuna attività interruttiva della condotta criminosa;
ritengono perciò i ricorrenti che si versasse in un'ipotesi di desistenza volontaria, nella specie non punibile.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione di legge deducendo la nullità della sentenza in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 624-bis cod.pen.: in particolare si lamenta da un lato la non assimilabilità del sito a un luogo di privata dimora e dall'altro il fatto che non sia noto quale merce gli imputati intendessero sottrarre, se quella presente nei depositi, o nei parcheggi, ovvero quella contenuta nei veicoli parcheggiati. 2 3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono l'estinzione del reato loro ascritto per essere maturata la prescrizione già all'atto della pronunzia della Corte di Appello.
4. Il ricorso presentato da MA RC si articola invece in due motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, dolendosi del fatto che la Corte di merito abbia omesso di valutare gli elementi favorevoli al RC e abbia valutato esclusivamente quelli a lui contrari.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al fatto che le circostanze attenuanti generiche non siano state concesse nella loro massima estensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo dal ricorso presentato nell'interesse di AP e CI, il primo motivo é infondato. Ai fini dell'applicabilità del comma 3 dell'art 56 cod. pen., non può ritenersi volontaria la desistenza dall'azione quando sulla condotta dell'agente influiscano cause esterne tali da vincolarne la libertà di determinazione del soggetto attivo: la distinzione fra il tentativo di delitto e l'invocata ipotesi di desistenza volontaria consiste proprio nella volontarietà dell'interruzione dell'azione criminosa, volontarietà che deve farsi risalire a una libera e non condizionata decisione dell'agente, e non a fattori esterni che lo inducano a cessare dal proposito di persistere nell'attività criminosa, incidendo dunque sul suo processo volitivo pur senza incidere direttamente sull'azione. In sostanza, il tentativo é comunque configurabile qualora si accerti che, ipotizzando l'insussistenza dei detti fattori esterni tramite un procedimento di eliminazione mentale, la condotta criminosa sarebbe stata comunque posta in essere. La decisività (nei termini sopra indicati) della presenza o meno di fattori esterni condizionanti la desistenza, affermata dalla costante giurisprudenza di legittimità (ex multis vds. le recenti Sez. 2, Sentenza n. 7036 del 29/01/2014, Canadé, Rv. 258791; Sez. 2, Sentenza n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076; ed anche Sez. 4, Sentenza n. 32145 del 24/06/2010, Sergi, Rv. 248183) deve ravvisarsi senz'altro anche nel caso di specie, atteso che l'interruzione dell'azione delittuosa per il timore che terze persone intervengano o s'insospettiscano (come senz'altro é accaduto in relazione alla decisione di desistere nella condotta a causa del transito di una vettura del servizio di vigilanza) é affermata pacificamente fin da epoca risalente (si veda Sez. 2, 3 Sentenza n. 6806 del 06/03/1974, Malleo, Rv. 128146; ed anche Sez. 2, Sentenza n. 751 del 25/03/1970, dep. 1971, Alcino, Rv. 117151) 2. Il secondo motivo del ricorso in esame deve invece ritenersi fondato. di imora La qualificazione del locus commissi delicti come privata difesa, nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis, deve essere correlata sia alla tipologia del luogo, sia al fatto che in esso si svolgano attività della vita privata, ivi compresa quella lavorativa;
ma, sotto tale ultimo profilo, non é indifferente il fatto che, al momento della condotta delittuosa, tali attività non siano in corso, ad esempio per l'orario in cui l'azione viene posta in essere. Perciò, se é vero che la sussistenza del delitto contestato é stata ravvisata in relazione a furto commesso in uno stabilimento industriale adibito a deposito merci, sul rilievo che in tale luogo si svolgono comunemente attività tipiche della vita dell'azienda (vds. Sez. 5, Sentenza n. 33993 del 05/07/2010, Cannavale e altri, Rv. 248421; Sez. 5, Sentenza n. 21863 del 25/02/2014, Cattaneo, Rv. 260725), é parimenti vero, ed é stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui all'art. 624-bis tutela i luoghi in cui si svolgano atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone, essendo pertanto necessario, ai fini della sua operatività, che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività (Sez. 5, Sentenza n. 18211 del 10/03/2015, Hadovic, Rv. 263458: in applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. nei confronti dell'imputato per avere commesso un furto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna. Per la rilevanza del fatto che la condotta furtiva sia avvenuta in orario di apertura, vds. anche, fra le tante, la recente Sez. 2, Sentenza n. 24761 del 12/05/2015, Porcu, Rv. 264384). A ciò deve aggiungersi che la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, non si sofferma in alcun modo sulla natura dell'attività che si svolgeva all'interno del capannone e sulla concreta possibilità che all'interno di esso alcuno si trattenesse anche in ora notturna. Su Sarebbe stato, viceversa, necessario un approfondimento in merito alla riferibilità al caso di specie della nozione di «privata dimora», che tenesse conto dell'utilizzo del capannone nell'ambito dell'attività dell'azienda da parte dei dipendenti o di altri soggetti, della frequenza e degli orari della presenza di 4 costoro all'interno dello stesso, e più in generale del particolare disvalore attribuito dalla disposizione incriminatrice alle condotte furtive poste in essere in luoghi ove la possibile, concomitante presenza di persone, per esigenze tipiche della vita privata -ivi compresa quella lavorativa-, determini una maggiore invasività e pericolosità di dette condotte. Detto approfondimento, in relazione alle considerazioni appena svolte, si appalesa pertanto necessario onde stabilire la configurabilità (contestata dai ricorrenti anche in sede d'appello) dell'ipotesi di reato addebitata, soprattutto in relazione alla natura del luogo e all'utilizzo dello stesso nell'ambito aziendale, anche avuto riguardo all'orario in cui la condotta fu posta in essere.
3. Gli ulteriori motivi di ricorso (il terzo formulato nell'interesse di AP e CI, ed ambedue quelli contenuti nel ricorso RC) sono invece inammissibili.
3.1. Quanto al ritenuto decorso del termine di prescrizione, anche volendo prescindere dalla qualificazione del fatto ex art. 624 anziché ex art. 624-bis cod.pen., il motivo di ricorso é manifestamente infondato: i ricorrenti non considerano che in base alla disciplina contenuta nella legge n. 251/2005 (già vigente all'epoca del fatto), che ha apportato significative modifiche all'istituto della prescrizione, il giudizio di bilanciamento delle aggravanti e della recidiva contestate agli imputati con le circostanze attenuanti generiche non riverbera alcun effetto sulla prescrizione, atteso che in base all'art. 157, comma 2, cod.pen., nel testo attualmente vigente, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Nella specie, pur dovendosi considerare la diminuente per il tentativo (evidentemente nella sua minima estensione), per la determinazione del termine di prescrizione deve tenersi sicuramente conto della sussistenza dell'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 624-bis ultimo comma, cod.pen. (o, in caso di derubricazione ex art. 624, di quella di cui all'art. 625 ultimo comma cod.pen.), nonché della recidiva contestata a tutti e tre i ricorrenti, anch'essa assimilabile a una circostanza aggravante a effetto speciale. Ciò che esclude, in ogni caso, che il termine prescrizionale sia ad oggi maturato.
3.2. I motivi di ricorso formulati dal RC sono ambedue inammissibili perché affatto generici, oltreché manifestamente infondati in relazione alle congrue motivazioni contenute nella sentenza impugnata. Il ricorrente non ha 5 fornito alcuna ragione (che era suo onere allegare, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) ai fini dell'esclusione della sua penale responsabilità e della doverosità dell'applicazione in suo favore delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
4. In base a quanto precede, e in relazione ai motivi di accoglimento del secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse degli imputati AP e CI, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame, riferito in particolare alla configurabilità o meno dell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod.pen., in alternativa a quella di cui all'art. 624 cod.pen., in relazione agli elementi in precedenza evidenziati. Trattandosi di accoglimento di ricorso per motivo non riferito ai soli ricorrenti che l'avevano proposto, l'annullamento con rinvio giova anche all'imputato RC, che non lo aveva dedotto (in terminis Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155)
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016. (Faustothe Il Consigliere estensore il Presidente (Cluseppe Pavich) TE SU PREM P N R O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA| 22 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dessa Gabriella Lamelza 6