Sentenza 9 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma quarto-ter, cod. proc. pen.. È comunque consentito al giudice di delibare l'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perchè, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2008, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2008 |
Testo completo
Sentenza n. 87 camera di consiglio del 09.01.2008
n. 14 ruolo udienza
REG. GEN. n. 31524/07
4050 /08
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai signori magistrati:
1. Dott. Giangiulio Ambrosini presidente
2. Dott. Saverio F. Mannino consigliere 3. Dott. Nicola Milo consigliere
Vincenzo Rotundo consigliere 4. Dott.
Paoloni consigliere rel. Giacomo 5. Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN AN, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza emessa il 28.06.2007 dal Tribunale di CA ai sensi dell'art. 310 cpp;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Santi
Consolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Uauto l'Av. P. Asta
Fatto e diritto
1.- Imputato del delitto di concorso in estorsione pluriaggravata continuata attuata con metodologia mafiosa, AN SO nel corso del dibattimento del giudizio di primo grado svolgentesi nei suoi confronti davanti al Tribunale di Vibo Valentia formulava istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, cui era sottoposto per effetto di ordinanza applicativa del g.i.p. di quello stesso Tribunale, emessa il 6.10.2003 e confermata con provvedimento del 21.10.2003 del Tribunale del riesame di CA. L'istanza era indotta dal presunto indebolirsi del quadro indiziario alla luce di emergenze dell'istruttoria dibattimentale (avvenuto esame della persona offesa dal reato di estorsione), dal correlato affievolirsi delle esigenze cautelari legittimanti la misura carceraria e -in particolare dalle condizioni di salute del prevenuto non compatibili con il regime carcerario.
Il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza pronunciata il 22.2.2007 rigettava l'istanza del SO, evidenziando la persistente gravità degli indizi di colpevolezza profilantisi nei suoi confronti (non sminuiti dalle occorrenze dibattimentali) nonché l'immutata attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 -lett. c)- cpp, presunte ope legis (art. 275 co. 3 cpp) in ragione del titolo del contestato reato (aggravato ex art. 7 L. 203/91) e
non superate né dal lungo periodo di custodia cautelare sofferta, né dal riferito precario stato di salute del giudicabile.
2.- L'imputato interponeva appello contro l'ordinanza reiettiva del Tribunale vibonese, contestandone le conclusioni sia in punto di indizi di colpevolezza, sia in punto di esigenze cautelari, valutate in sé (esiti del pressoché esaurito dibattimento) ed in rapporto alle sue condizioni di salute.
Il Tribunale distrettuale di CA, decidendo quale giudice dell'appello cautelare, con l'epigrafata ordinanza in data 28.6.2007 ha respinto il gravame del SO in base ai seguenti concatenati rilievi: a) permanenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'appellante, non emergendo nuovi dati probatori a lui favorevoli (tali non potendosi reputare le "reticenti" dichiarazioni dibattimentali della persona offesa); b) immutata stabilità delle esigenze cautelari, non venendo in luce circostanze asseveranti la rescissione del legame intrattenuto dall'imputato con gli ambienti criminali di matrice mafiosa, legame in cui si è espressa la condotta criminosa contestata al prevenuto;
c) assenza di elementi escludenti -per gli effetti di cui all'art. 275 co. 3 cpp- la sussistenza delle dette esigenze cautelari, non assumendo simili connotazioni segnatamente le "particolari situazioni di salute del detenuto non previste dalla legge quali condizioni impeditive del mantenimento del regime carcerario, atteso che la stessa difesa ne riconosce nei motivi di gravame la compatibilità”.
3.- Avverso tale ordinanza del giudice dell'appello cautelare propone personalmente ricorso per cassazione AN SO, delineando congiunte censure di violazione di legge e di carenza ed illogicità della motivazione in riferimento alle previsioni dell'art. 299 cpp (in relazione agli artt. 273, 274, 275 cpp), sia con riguardo all'incongruenza della ritenuta stabilità del quadro indiziario, sia soprattutto con riguardo alla patente e immotivata violazione di legge (artt. 299, co.
4-ter, e 275, co.
4-bis, cpp) determinata dalla omessa verifica -a fronte della pur censurabile ritenuta persistenza di esigenze cautelari- della compatibilità del grave stato di salute dell'imputato, adeguatamente documentato da memoria difensiva corredata da consulenza medica di parte, con il regime carcerario. 3/1.- Sotto l'aspetto del panorama indiziario il ricorso evidenzia la sommarietà, sintomatica di carenza motivazionale, del giudizio di irrilevanza delle emergenze del dibattimento enunciato dal Tribunale di CA, che -senza farsi carico di compulsare le acquisizioni dibattimentali (dichiarazioni della persona offesa vittima di estorsione)- ha considerato cristallizzata la situazione indiziaria per effetto di un supposto e rarefatto giudicato cautelare (integrato dalla conferma in sede di riesame dell'ordinanza cautelare genetica) risalente a ben quattro anni prima ed alla fase di immediata applicazione della misura cautelare (ottobre 2003), quando ancora non vi era stato il rinvio a giudizio dell'imputato. In tal modo il Tribunale è venuto meno alla verifica non formale e apparente, imposta dall'art. 299 co. 1 cpp, dell'attualità delle condizioni applicative della misura cautelare carceraria.
3/2.- Quanto alle doglianze inerenti lo stato di salute dell'imputato, tema su cui è in definitiva esclusivamente incentrata l'impugnazione, per tal verso surrogata da estesi richiami giurisprudenziali e dottrinari, con il ricorso in primo luogo si contesta l'affermazione dell'ordinanza in merito alla compatibilità dello stato di malattia del SO con il regime carcerario che sarebbe accreditata dalla stessa difesa, giammai potendosi rinvenire nei motivi di appello sottoposti al Tribunale di CA passaggi avvaloranti una simile illazione. Tanto più che l'originaria istanza di scarcerazione, rinnovata con l'appello contro il provvedimento reiettivo del giudice del merito, è specificamente fondata sulla gravità delle condizioni di salute del giudicabile, con il sostegno di copiosa documentazione sanitaria e 3
con l'apporto di valutazioni tecnico-scientifiche (consulenza medica). Dati storici ed inferenziali che l'impugnata ordinanza inopinatamente travisa, liquidandoli con "sole tre righe di motivazione".
In secondo luogo il ricorso, facendo esplicito riferimento ai principi fissati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, osserva come il Tribunale di CA
(limitatosi riprodurre acriticamente le considerazioni svolte sul punto dall'appellata ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia) abbia eluso l'obbligo, incombente sul giudice del merito, di disporre pregiudiziale accertamento peritale allo scopo di verificare le effettive condizioni di salute del SO, né -supposta in via di ipotesi la compatibilità di tali condizioni con il sistema di vita carceraria, compatibilità di cui non si rinviene traccia motivazionale nell'ordinanza impugnata il Tribunale di CA ha puntualizzato la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ostative alla revoca della misura cautelare per ragioni sanitarie (le esigenze cautelari individuate dal Tribunale riconducendosi ad una evanescente mancata prova della recisione di legami del SO con ambienti di criminalità organizzata anteriori all'applicazione della misura custodiale risalente al 2003).
4.- Il ricorso di AN SO è fondato con riguardo alla doglianza (secondo motivo di ricorso) concernente l'omessa verifica (negletta in primo luogo dal Tribunale di Vibo Valentia), nei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 275.4-ter e 299.4-ter cpp, dello stato di infermità fisica dell'imputato ai fini della valutazione della perdurante applicabilità o meno del regime custodiale carcerario. La fondatezza di questa censura, assorbe -per il suo carattere di pregiudizialità e per la totalizzante estensione della conseguente cassazione dell'impugnata ordinanza- l'esame del connesso motivo di ricorso inerente il mutamento del quadro indiziario da cui è attinto il SO.
Premesso che nei motivi di appello esaminati dai giudici di CA non vi è traccia di eventuali proposizioni asseveranti, neppure indirettamente, l'asserita compatibilità dello stato di salute del SO col regime carcerario, di guisa che apodittica si mostra la contraria sbrigativa asserzione leggibile nell'ordinanza impugnata, si rivela del tutto pertinente il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice sulla questione del controllo della conciliabilità dell'addotto stato di malattia dell'imputato con le condizioni della custodia in carcere (Cass. S.U., 17.2.1999 n. 3, Femia, rv. 212755: "In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4 ter, cpp"). Come noto, il disposto dell'art. 299 -co. 4 ter- cpp delinea due differenti ipotesi valutative. Quella regolata dai primi due periodi della norma, afferente genericamente ai casi in cui siano necessari, ai fini della decisione, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Quella più specifica, disciplinata dagli ultimi due periodi della norma, riguardante -tra gli altri- il caso in cui il giudice non ritenga di poter accogliere, sulla base degli atti, una richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 commi 4-bis e 4-ter cpp. Soltanto per la prima ipotesi le verifiche vanno compiute celermente e senza formalità, laddove per la seconda ipotesi si rende necessario (ferma l'ovvia rapidità dell'indagine) un accertamento tecnico sanitario con le forme della perizia ordinata nel contraddittorio delle parti. Beninteso tale accertamento non opera con dinamiche di automatismo, per il solo fatto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale determinata da motivi di salute, conservando il giudice il potere-dovere di delibare -ai fini dell'attivazione della ་
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predetta procedura decisoria- l'ammissibilità della richiesta di revoca della misura sotto l'aspetto della prospettazione di uno stato di salute dell'imputato realmente sussumibile nel paradigma dell'incompatibilità carceraria ex art. 275 cpp, essendogli soltanto inibito respingere pregiudizialmente la richiesta sul presupposto del configurarsi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, poiché un siffatto apprezzamento non può che essere successivo all'accertamento sanitario peritale, che fornisce il parametro di comparazione delle due diverse serie di esigenze, cautelari e sanitarie (cfr. Cass. Sez. 4, 15.6.2005 n. 89, Sitzia, rv. 232615).
Nessuno degli anzidetti presupposti della verifica sullo stato di salute del ricorrente risulta preso in esame dall'ordinanza impugnata, che mostra al riguardo ineludibili vuoti motivazionali. Non soltanto il Tribunale di CA non ha ritenuto la necessità di una perizia sanitaria sullo stato di salute del SO, senza offrire alcuna spiegazione dell'opzione valutativa, ma neppure si è soffermato su una previa analisi dell'eventualmente ritenuto crisma di compatibilità delle condizioni sanitarie del SO con il regime carcerario, surrettiziamente ancorando la reiezione dell'istanza di revoca della misura carceraria (esposta e ribadita con l'appello) alla ritenuta consistenza del fumus di commissione da parte dell'imputato del reato ascrittogli. Nulla in vero è precisato per quel che attiene ai descritti complementari profili valutativi che vengono in rilievo a fronte di una istanza di revoca (o sostituzione) di una misura cautelare carceraria per gravi ragioni di salute. La laconicità sul tema in parola palesata dall'impugnata ordinanza (apparente è la motivazione racchiusa nel ricordato breve inciso, criticato dal ricorrente, sulla presunta assenza di condizioni di salute impeditive del trattamento carcerario) integra una carenza assoluta di motivazione sul punto, che rende indispensabili una completa rivisitazione della situazione sanitaria documentata dalla difesa e un nuovo rescissorio giudizio valutativo sull'accertamento delle condizioni di salute di AN SO e della loro compatibilità con il regime detentivo carcerario. Giudizio che, per gli effetti di cui all'art. 623 e 627 co. 3 cpp, si uniformerà ai canoni valutativi e ai principi di diritto in precedenza illustrati.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
CA per nuovo esame.
Roma, così deciso il 9 gennaio 2008
Il consigliere estensore Il Presidente
Giacomo Paoloni Giangiulio Ambrosini
IL CANCELLIERE SUPER C1
Lidia Scalla
Soci Depositato in Cancelleria 2 5 GEN. 2008 E M E
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IL CANCELLIERE C1 SUPER десё