Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
In tema di ingiuria, l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 599 cod. pen. è condizionata alla sola reciprocità delle offese e non anche alla loro punibilità, atteso che il comportamento dell'agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l'offesa è in grado di provocare nell'uomo medio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 34899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34899 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALDO GRASSI
- Presidente - 1572
- N.
Dott. ANTONIO BEVERE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GENNARO MARASCA N. 35467/2009
Dott. ULIANA ARMANO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) D'LE NC N. IL 12/10/1950
avverso la sentenza n. 182/2008 GIUDICE DI PACE di LANCIANO, del 20/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. We che ha concluso per l'ina umbilefordel recor
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Propone ricorso per cassazione D'SS AN avverso la sentenza del Giudice di Pace di L anciano in data 20 aprile 2009 con la quale egli è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per avere ingiuriato, il 21 marzo 2008, Di TO TI.
Deduce la inosservanza dell'art. 599 cp e vizio di motivazione. Il Giudice di pace, pur avendo accertato che la espressione ingiuriosa pronunciata dal ricorrente era stata seguita da altra equivalente espressione ingiuriosa pronunciata dalla persona offesa al'indirizzo del primo, aveva del tutto arbitrariamente escluso che ricorresse la causa di non punibilità della reciprocità delle offese.
Aveva a tal fine valorizzato circostanze invece irrilevanti, quali la assenza di querela da parte del ricorrente o lo stato di contumacia del D'SS.
Il ricorso è fondato.
Risulta accertato nella sentenza impugnata che all'epiteto ingiurioso pronunciato dal D'SS nei confronti del - Di TO, quest'ultime replicò con la medesima parola ingiuriosa (pag. 3 della sentenza). Tale situazione avrebbe dovuto essere valutata in sé dal giudice del merito, essendo del tutto irrilevante la punibilità della persona offesa per le ingiurie con le quali essa aveva risposto, come è desumibile dall'art. 599 comma 3 cpp secondo cui la causa di non punibilità della reciprocità delle offese "si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute". Ha osservato questa Corte, sul punto, che in tema di ingiuria, l'applicabilità della esimente di cui all'art. 599 cod.pen. è condizionata alla sola reciprocità delle offese e non anche alla loro punibilità, atteso che, il comportamento dell'agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l'offesa è in grado di provocare "nell'uomo medio" (Rv. 219031). Errata ed illegittima è dunque la mancata considerazione del comportamento tenuto dalla persona offesa quando ha risposto alle ingiurie del ricorrente con altre ingiurie.
V'è peraltro da osservare che il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, comma primo, cod. pen.) non consegue automaticamente all'accertamento di tale reciprocità, ma é rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, qualora vengano allegati gli estremi della stessa, é tenuto a giustificare l'eventuale mancato esercizio del proprio potere.
Nella specie, la giustificazione sopra menzionata risulta inadeguata con la conseguenza che il Giudice di pace, in sede di rinvio, dovrà rivalutare la descritta vicenda e dare conto dell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dall'art. 599 comma 1 cp.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lanciano per nuovo giudizio.
Roma 17 giugno 2010
il Presidente il Cons. est.
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Depositata in Cancelleria Roma, li 27 SET. 2010....
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