Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9505
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Sentenza 28 giugno 2002

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L'errore di fatto, previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ. e idoneo a costituire, ai sensi dell'art. 391 - bis dello stesso codice, motivo di revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio allorché si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico - giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9505
    Data del deposito : 28 giugno 2002

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