Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 1
L'errore di fatto, previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ. e idoneo a costituire, ai sensi dell'art. 391 - bis dello stesso codice, motivo di revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio allorché si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico - giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9505 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M UFFICIO COPIE Richiesta copia studio A A4U2 TA00 Sole dal Sig. per diritti € 3.10 REPUBBLICA ITALIANA 31900 OMRRU oibuta siqo staidoir il 28 GIU.2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Di2 leb IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 100 ¡Pggetto 095 05 / 02 Jeutenza SEZIO mazione- fira izziale. Composta dagli Ill.mi Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 8725/01 - 25516 Dott. ES CRISCUOLO Rel. Consigliere Cron. 1923 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MOREL LI - Consigliere Ud.26/02/02 Dott. Giuseppe MA BERRUTI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti €30 ilALESSANDRO, OS EN, OS EL MARIA, 28 GIU, 2005 OS IL CANCELL E elettivamente domiciliati in ROMA VIA T AGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO FORMIGGINI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta procura a margine del ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. Il ricorrenti per diritti € 310 11:28. GIU 2002
contro
IL CANCELLIERE AS CA, MA VO, elettivamente domiciliati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso l'avvocato GIUS EPPE UFFICIO COPIE avvocati Richiesta copia studio RIZZACASA, rappresentati e difesi dagli dal Sig. Сте GIOVANNI DI BI e ENRICO PARACCIANI, giusta procura per diritti € 340. 2002 a margine del controricorso;
il28 GIU 2002 IL CANCELLIERE -1-
- controricorrenti -
2 avverso la sentenza n. 13264/00 della Corte suprema di casazione, depositata il 5 ottobre 2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26 febbraio 2002 dal consigliere dott. ES Criscuolo;
udito, per il ricorrente, l'avv. Formiggini che si riporta agli scritti difensivi;
lette le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale dott. Pietro Abritti, con le quali si chiede che sia dichiarato inammissibile ovvero sia rigettato il ricorso in revocazione in oggetto. ་ と ° SS Svolgimento del processo 3 Con scrittura privata del 3 giugno 1966 i coniugi IV NZ e AR LI, nel dare atto che ER SS aveva versato al NZ ingenti somme di denaro, pattuirono con il medesimo SS che, a titolo di corrispettivo per i finanziamenti da quest'ultimo eseguiti, gli avrebbero corrisposto il 50% degli utili derivanti dalla gestione di una farmacia, situata nel comune di Montegranaro (A.P.), qualora il dott. CA LI (padre della menzionata LI e suocero del NZ) avesse ottenuto la titolarità della farmacia stessa. A garanzia dell'accordo i coniugi NZ rilasciarono al SS quattro cambiali (da lire 5 milioni ciascuna), che furono affidate in deposito al signor BE ET, designato nella scrittura privata come arbitro incaricato d'integrare il detto accordo, se necessario, è di dirimere le eventuali controversie che fossero insorte nell'esecuzione del rapporto. CA LI ottenne la titolarità della farmacia (successivamente ceduta alla figlia AR) ed il 21 aprile 1969 i coniugi NZ citarono in giudizio davanti al Tribunale di Fermo ER SS e BE ET chiedendo (per quanto qui rileva) che fosse dichiarata la nullità della convenzione e della clausola arbitrale in essa contenuta, sia per illiceità della causa e dei motivi (comuni ad entrambe le parti), sia perché il SS mai aveva corrisposto al NZ i finanziamenti indicati nella scrittura privata. E 4 Aggiunsero che i pretesi finanziamenti mascheravano il compenso per illegittima intermediazione prestata dal SS al fine di consentire al LI il conseguimento della titolarità della farmacia. Gli attori addussero, inoltre, la nullità dell'accordo per indeterminatezza dell'oggetto e per la perpetuità dell'obbligazione. Il SS e il ET si costituirono per resistere alla domanda. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 29 luglio 1971, dichiarò improponibili le domande di nullità dell'accordo, ritenendo l'autonoma validità della clausola compromissoria a prescindere dall'eventuale nullità del contratto in cui essa era contenuta, e dichiarò preclusa (perché nuova) la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della pronunzia resa dall'arbitro irrituale nel corso del processo. Il gravame proposto dai coniugi NZ contro tale decisione fu respinto dalla Corte di appello di ON con sentenza del 21 . gennaio 1978. IV NZ e AR LI proposero ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 4229 del 2 luglio 1981, rilevato che la clausola compromissoria sopravvive alla nullità del contratto soltanto se sia previsto un arbitrato rituale (ipotesi non ricorrente nella specie), onde andava accertata la dedotta nullità dell'accordo 5 originario, annullò la sentenza della Corte di ON e rinviò la causa alla Corte di appello di Bologna. Quest'ultima, con sentenza depositata il 18 giugno 1985, dichiarò estinto il processo nei confronti del ET, nel frattempo deceduto;
ritenuta l'inesistenza di cause di nullità dell'accordo e della clausola compromissoria in esso contenuta, respinse l'appello proposto da IV NZ e da AR LI contro la sentenza 9-29 luglio 1971 pronunziata dal Tribunale di Fermo. Il successivo ricorso per cassazione proposto dai coniugi NZ fu respinto da questa Corte con sentenza 14 marzo 1990, n. 2091, e restò così definita la controversia circa la validità dell'accordo stipulato tra le parti e della relativa clausola compromissoria. Intanto, con citazione notificata il 27 aprile 1978, ER SS a sua volta aveva citato in giudizio davanti al Tribunale di Fermo i coniugi NZ, chiedendo che fossero condannati al pagamento delle somme a lui spettanti in base all'accordo stipulato nel 1966 ed al lodo poi pronunziato dall'arbitro irrituale (il quale aveva deliberato di accogliere la domanda avanzata dal SS per il pagamento di somme), e precisando di non aver potuto chiedere al medesimo arbitro la determinazione del quantum perché quest'ultimo era deceduto dopo la pronunzia sull'an debeatur. I convenuti si costituirono sostenendo che la decisione dell'arbitro era rimasta incompleta, sicché non poteva essere assunta a presupposto per la statuizione del giudice ordinario;
che non si era + 6 formato il giudicato sulla validità dell'accordo e del lodo conseguente, essendo al contrario entrambi affetti da nullità; che la farmacia non aveva avuto alcun utile. Pertanto chiesero che la domanda del SS fosse dichiarata inammissibile e, in via riconvenzionale, chiesero che fosse dichiarata la nullità del lodo. Con altra citazione del gennaio 1986 il SS propose di nuovo le domande già avanzate in precedenza e le due cause furono riunite. Il Tribunale di Fermo, con sentenza non definitiva in data 14 marzo 1985, accolse la domanda del SS e dichiarò che i convenuti erano obbligati a versare al medesimo la metà degli utili della farmacia. Dispose quindi per il prosieguo del giudizio allo scopo di accertare l'importo di tali utili. La pronunzia fu impugnata da IV NZ e AR LI. -La Corte di appello di ON accogliendo per quanto di ragione il gravame - stabilì che il SS aveva diritto a riscuotere la metà degli utili prodotti dalla farmacia nel periodo compreso tra l'assegnazione di questa al dott. CA LI e il 27 novembre 1976, data in cui la farmacia medesima era stata ceduta a AR LI. ES, NZ ed LA MA SS, quali eredi di ER SS, proposero ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. - MIV NZ e AR LI, nel resistere con controricorso, proposero anch'essi ricorso incidentale, sulla base di tre motivi. Questa Corte, con sentenza 5 ottobre 2000 n. 13264, riuniti i ricorsi rigettò il primo motivo del ricorso principale (diretto a sostenere che la Corte di ON avrebbe dovuto dichiararsi incompetente sulla domanda di liquidazione delle somme richieste dal SS, affermando la competenza della Corte di appello di Bologna, quale giudice di rinvio per la definizione dell'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva pronunziato in ordine alla validità dell'accordo stipulato tra le parti e della relativa clausola compromissoria); dichiarò assorbiti gli altri due motivi dello stesso ricorso;
accolse il primo motivo del ricorso incidentale (assorbiti gli altri), cassò la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiarò improponibile la domanda avanzata dal SS davanti al Tribunale di Fermo. La citata sentenza osservò: che, in relazione alla normativa vigente prima della novella introdotta con la legge n. 353 del 1990 (normativa nella specie applicabile ratione temporis), l'eccezione concernente l'improponibilità della domanda - per avere le parti previsto l'arbitrato irrituale per la definizione delle controversie tra le stesse insorte poteva essere sollevata nel corso dell'intero giudizio di merito, trattandosi di eccezione in senso sostanziale, e 8 non necessariamente in limine litis, come previsto per l'arbitrato rituale;
che, nella specie, come risultava dall'impugnata sentenza della Corte di appello di ON, il NZ e la LI con l'atto di appello avevano espressamente eccepito l'improponibilità della domanda avanzata dal SS, in ordine alla liquidazione delle sue spettanze, in quanto devoluta alla cognizione dell'arbitro irrituale;
che su tale punto la Corte territoriale,pur ritenendo inammissibile la censura in quanto coperta dal giudicato desumibile dalla sentenza di questa Corte n. 2091 del 1990, non aveva chiarito i motivi in base ai quali era giunta a tale conclusione;
che, per conseguenza, la doglianza formulata col ricorso incidentale andava accolta, essendo inesistente la motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto proprio nella citata sentenza di questa Corte la proposta eccezione d'improponibilità trovava fondamento;
che, infatti, la sentenza n. 2091 del 1990 aveva stabilito in via definitiva che il giudizio relativo alla validità dell'accordo e della clausola compromissoria in esso contenuta era di competenza del giudice ordinario, mentre rientrava nella cognizione dell'arbitro irrituale ogni altra questione, sicché alla valutazione del medesimo arbitro andava rimessa la controversia;
che l'eccezione proposta dai coniugi NZ, dunque, lungi dall'essere inammissibile per l'esistenza di un giudicato, trovava il 9 suo fondamento proprio nel giudicato che riservava all'arbitro la 10 decisione in ordine alle questioni proposte dal SS davanti al giudice ordinario;
che l'impossibilità per l'arbitro, individuato nell'accordo, di svolgere l'incarico non costituiva ostacolo alla devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale (irrituale), in quanto - come più volte precisato da questa Corte - nel disaccordo tra le parti la nomina dell'arbitro irrituale può essere richiesta al presidente del tribunale competente;
che, pertanto, la sentenza impugnata andava cassata e, giudicando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in forza delle argomentazioni esposte la domanda avanzata dal SS davanti al Tribunale di Fermo doveva essere dichiarata improponibile. Contro la suddetta sentenza ES SS, NZ SS ed LA MA SS CI hanno proposto ricorso per revocazione, con atto notificato il 30 marzo 1991. IV NZ e AR LI hanno resistito con controricorso. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta in data 20 ottobre 2001, ha chiesto che il ricorso in revocazione sia dichiarato inammissibile o respinto. Gli eredi SS hanno depositato memoria datata 21 febbraio 2002. Motivi della decisione 10 1. I ricorrenti, dopo avere esposto il lungo e complesso iter della vicenda, con il primo motivo denunziano "violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. - violazione dell'art. 360 n. 1, 2, 3 e 4 anche in relazione agli artt. 324, 811 e segg. c.p.c. e 2909 c.c.". Sostengono che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (a.g.o.) andrebbe sollevata nel primo atto proposto davanti alla stessa autorità giudiziaria. Non potrebbe essere proposta nel successivo corso del giudizio e tanto meno dopo che il merito è stato deciso dal giudice ordinario. I NZ non avrebbero avanzato alcuna eccezione sulla competenza dell'a.g.o. ed anzi avrebbero proseguito la causa avanti a detta autorità fino alla formazione del giudicato. Richiamati i principi affermati da questa Corte sulla revocabilità delle sentenze, i ricorrenti adducono che sulla competenza non vi sarebbe stata alcuna controversia. Aggiungono che una clausola compromissoria verrebbe meno anche mediante il fatto, rilevabile dagli atti di causa, che entrambe le parti abbiano adito il giudice ordinario e ribadiscono che, anche dopo il decesso dell'arbitro, i NZ non avrebbero sollevato eccezioni sulla prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario ed anzi avrebbero chiesto l'esame del merito anche nel quantum. M Ogni questione sulla competenza sarebbe già stata risolta dalla sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 18 giugno 1985, in sede di rinvio, poi confermata da questa Corte. Con il secondo motivo i ricorrenti adducono "nuova violazione dell'art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione ai n. 3 e 5 dello stesso articolo e degli altri articoli denunciati nel precedente motivo". L'arbitro sarebbe stato nominato intuitu personae, per la sua conoscenza dei fatti e perché amico e persona di fiducia di entrambe le parti. Inoltre il giudizio sul quantum, dopo la decisione sull'an debeatur, sarebbe spesso un giudizio autonomo, per il quale sarebbe possibile sia nominare un nuovo arbitro sia adire l'autorità giudiziaria (scelta, quest'ultima, di entrambe le parti). Qualunque fosse la forma o l'oggetto dell'arbitrato, impossibile da proseguire dopo la morte dell'arbitro, sarebbe avvenuta la rinunzia alla clausola compromissoria, risultante dagli atti con i quali fu adita l'autorità giudiziaria nel giudizio sul quantum, onde la competenza di tale autorità non sarebbe contestabile. L'argomento “più di tutti errato e infirmato da errore revocatorio" sarebbe il giudicato sulla competenza arbitrale, ravvisato nella pronunzia di questa Corte n. 2091 del 1990. I ricorrenti, richiamato il contenuto del lodo a suo tempo emesso dall'arbitro, proseguono affermando che i NZ avrebbero anche agito con dolo (di qui la violazione dell'art. 395, n. 5, 12 c.p.c., recte: n. 1), arrecando ingenti danni, onde questa Corte dovrebbe decidere anche nel merito ai sensi dell'art. 402 c.p.c., previa revoca della sentenza impugnata, con annullamento della decisione emessa dalla Corte di appello di ON il 21 febbraio 1998 e condanna dei NZ al pagamento delle somme dovute, oltre alla rivalutazione, agli interessi e alle spese dell'intero giudizio. In subordine, i ricorrenti chiedono la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento della pronuncia della Corte di ON, con rinvio della causa ad altro giudice per la liquidazione degli importi dovuti agli istanti, anche a titolo risarcitorio per il mancato pagamento.
2. Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile. -2.1. — Per la chiarezza del discorso alcune premesse vanno poste: a) l'arbitrato, di cui si è discusso nei vari giudizi celebrati tra le parti, è un arbitrato irrituale. Il punto, emergente con chiarezza (tra l'altro) dalla sentenza di questa Corte n. 2091 del 14 marzo 1990, non è controvertibile e, del resto, neppure in questa sede viene messo in discussione;
b) per costante giurisprudenza la clausola compromissoria per arbitrato irrituale (o libero), affidando all'arbitro l'espletamento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, non dà luogo a difetto di 13 giurisdizione o di competenza ( inteso questo termine in senso proprio come misura della giurisdizione attribuita a ciascun giudice), ma determina soltanto l'improponibilità della domanda per rinunzia convenzionale all'azione (Cass., 26 ottobre 1996, n. 9357; Cass., sez. un., 22 aprile 1994, n. 3817; peraltro, secondo il più recente orientamento di questa Corte, anche nell'arbitrato rituale la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata, e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione: Cass., sez. un., 3 agosto 2000, n. 527); c) con riferimento a fattispecie, come la presente, soggetta alla disciplina anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, attenendo alla proponibilità della domanda, può essere fatta valere in ogni momento del giudizio di merito secondo le regole proprie dell'eccezione sostanziale (Cass., 24 marzo 1999, n. 2775; 21 dicembre 1995, n. 13023). Fermi questi punti - che sono di diritto e non di fatto si deve - osservare che, in base all'art. 391 bis c.p.c., la revocazione di una sentenza emessa dalla Corte di cassazione può essere chiesta se la sentenza medesima sia affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, numero 4, del codice di rito. Tale errore deve quindi consistere (al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito) nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o 14 inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa;
deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunziata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività (cfr., ex multis e tra le più recenti: Cass., sez.un., 20 luglio 2001, n. 9882; Cass., 15 maggio 2001, n. 6708; Cass., 7 marzo 2001, n. 3303; Cass., 28 marzo 2000, n. 3735). Nel caso in esame la sentenza qui impugnata ha posto bene in luce (pag. 11-12) che l'eccezione d'improponibilità della domanda, per avere le parti previsto l'arbitrato irrituale per la Mi definizione delle controversie tra le stesse insorte, poteva essere sollevata nel corso dell'intero giudizio di merito, trattandosi di eccezione in senso sostanziale (e non d'incompetenza in senso proprio); ed ha aggiunto che, come risultava dalla sentenza della Corte di appello di ON (n.96/98), il NZ e la LI con l'atto di appello avevano espressamente eccepito l'improponibilità della domanda avanzata dal SS, relativa alla liquidazione delle sue spettanze, in quanto devoluta alla cognizione dell'arbitro irrituale. L'assunto degli attuali ricorrenti, secondo cui i NZ non avrebbero sollevato alcuna eccezione sulla c.d. competenza 15 dell'autorità giudiziaria ordinaria, proseguendo anzi la causa davanti alla detta autorità fino alla formazione del giudicato, non ha dunque fondamento ed il presunto errore di fatto non è in alcun modo ravvisabile. Né esso può essere desunto da una (supposta) erronea lettura della sentenza della Corte di appello di ON (n.66/98, oggetto della pronunzia qui impugnata per revocazione), perché proprio da quella sentenza (pag. 11) emerge che tra i motivi di gravame era stata addotta la improponibilità della domanda del SS, “dovendo egli sollecitare la nomina di un nuovo arbitro per dirimere la controversia sul pagamento dei suoi compensi". La Corte di legittimità, quindi, ha esaminato la pronunzia della Corte territoriale impugnata con il ricorso per cassazione, l'ha interpretata alla stregua delle censure mosse dai ricorrenti incidentali, ha enunciato il principio di diritto conformandosi ai precedenti richiamati ed ha adottato la decisione, senza incorrere in alcuna svista o erronea percezione degli atti di causa, mentre esulano dall'ambito dell'errore revocatorio le valutazioni e i giudizi espressi. Non giova, poi, ai SS il richiamo alla sentenza della Corte di appello di Bologna depositata il 18 giugno 1985. Quella sentenza, confermata da questa Corte con la pronunzia n. 2091 del 1990, nel rigettare l'appello proposto dai NZ contro la decisione 9- 29 luglio 1971 del Tribunale di Fermo, ribadi anzi l'inesistenza di 16 cause di nullità del contratto e della clausola compromissoria, rimarcando così che tale clausola era operante. Quanto all'assunto secondo cui l'arbitro sarebbe stato nominato intuitu personae e comunque - indipendentemente dalla forma o - dall'oggetto dell'arbitrato, "impossibile da proseguire dopo la morte dell'arbitro" (ricorso, pag. 13) sarebbe intervenuta - rinunzia alla clausola compromissoria, (rinunzia) risultante dagli atti con i quali fu adita l'autorità giudiziaria nel giudizio sul quantum, si deve osservare che la sentenza qui impugnata ha escluso che potesse essere di ostacolo alla devoluzione della controversia all'arbitro irrituale l'impossibilità dell'arbitro, individuato nell'accordo, di svolgere il suo incarico, ed ha al riguardo richiamato l'orientamento di questa Corte alla stregua del quale, nel disaccordo delle parti, la nomina dell'arbitro irrituale ย può essere richiesta al presidente del competente Tribunale. Il punto, dunque, ha costituito oggetto di esplicita pronunzia e le critiche dei SS, lungi dal porre in evidenza errori di fatto si risolvono in censure al giudizio espresso dalla Corte di cassazione, in quanto tali esulanti dall'ambito entro il quale le sentenze da questa pronunziate sono suscettibili di revocazione. Considerazioni analoghe valgono in ordine all'assunto secondo cui "più di tutti errato e infirmato da errore revocatorio” sarebbe l'argomento relativo al giudicato sulla competenza arbitrale 17 ravvisato dalla sentenza denunziata nella pronunzia di questa Corte n. 2091 del 14 marzo 1990. In realtà la sentenza denunciata ha rilevato che l'eccezione d'improponibilità sollevata dai coniugi NZ trovava fondamento proprio in quella pronunzia, sottolineando che essa aveva “definitivamente stabilito che il giudizio relativo alla validità dell'accordo e della clausola nell'accordo stesso contenuta era di competenza del giudice ordinario mentre rientrava nella competenza dell'arbitro irrituale ogni altra questione, per cui alla valutazione dell'arbitro irrituale andava rimessa la controversia, talché l'eccezione proposta dai coniugi NZ, lungi dall'essere inammissibile per l'esistenza di un giudicato, trovava il suo fondamento proprio nel giudicato che riservava all'arbitro irrituale la competenza a decidere in ordine alle questioni dedotte dal SS avanti al giudice ordinario" (sentenza impugnata per revocazione, pag. 13-14). Tale iter argomentativo, per vero, risulta coerente con il contenuto della pronunzia di questa Corte n. 2091 del 1990. Ma, a parte questo profilo, è decisivo il rilievo che il suddetto argomento potrebbe essere affetto da un (presunto) errore di giudizio, non certo da un errore di fatto, che presuppone un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto nella specie in nessun modo configurabile, in quanto l'affermata validità della clausola compromissoria costituisce appunto l'antecedente logico 18 necessario della ritenuta improponibilità della domanda avanzata dal SS davanti al Tribunale di Fermo. Neppure l'assunto secondo cui i NZ avrebbero agito con dolo, protraendo la definizione della controversia, può trovare ingresso in questa sede, attesi i limiti del giudizio per la revocazione della sentenze pronunziate da questa Corte di cui all'art. 391 bis del codice di rito. -3. Con la memoria datata 21 febbraio 2002 si afferma (pag. 2) che "la Corte nazionale è chiamata a decidere solo del danno derivante dal ritardo nel rendere giustizia”. Il significato di tale espressione, per la verità, non è chiaro. Se con essa s'intende fare riferimento alla pretesa risarcitoria azionata con il ricorso per revocazione (che definisce i termini dell'impugnazione in questa sede proposta) e correlata al dolo addebitato ai NZ (pag. 15- 16 del ricorso medesimo), deve osservarsi che quella pretesa resta assorbita nella declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Quanto, poi, all'affermazione contenuta nella citata memoria, secondo cui non sarebbe dato comprendere "come possa dirsi inammissibile un ricorso per ritardo nel rendere giustizia”, è sufficiente replicare che quello proposto in questa sede è un ricorso per revocazione, come risulta senza ombra di dubbio dall'atto che lo ha introdotto, sicché resta soggetto ai limiti propri di tale mezzo d'impugnazione. 19 4. Con il controricorso i resistenti hanno chiesto la condanna dei signori SS al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civile. Le risultanze acquisite, tuttavia, non consentono di affermare che i ricorrenti abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché l'istanza deve essere respinta.
5. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le - parti le spese giudiziali della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. 109T129.11 Il consigliere est. Al Presidente From Alessandres,front of 456T 51,65 TOT. 180.76 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE *Prince Se IL CANCELLIERE Depowered IL CANCELLIERE Andrea NC GIU 2002 IL CANCELLIE AGENZIA DELLE ENTRAT ROMNE Serie Registrato in data 180, O G 35786versat A 003 ain. E BELLE (our T P. It Dirigente Area Serv A R (Dott.ssa Marie Grazie DP Pa T In Responsabile Servicio ( A RACCHE