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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AL RE OR, Presidente LATORRE ANGELA RAFFAELLA, Relatore PETIX EMANUELA MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 884/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239000845658000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 30/05/2024, la Ricorrente_1 (Ricorrente_1) , in persona del legale rappresentante, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29220239000845658000, notificata il 03/04/2024, con la quale è stato intimato il versamento di € 31.751,32 entro cinque giorni.
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza giuridica della notifica per violazione degli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60, lett. b-bis, D.P.R. 600/1973, la nullità per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti, l'omessa notifica delle cartelle richiamate e l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.
Ha chiesto l'annullamento integrale dell'atto impugnato, la sospensione degli effetti esecutivi, la discussione in pubblica udienza e la vittoria di spese.
Si è costituita, con controdeduzioni depositate in data 05/09/2024, l'Agenzia delle Entrate-OS (ADER), che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improponibile e infondato.
L'ADER ha eccepito la regolarità della notifica dell'intimazione e delle cartelle sottese, indicando, tra le altre, le notifiche delle cartelle nn. 29220160009489337000 (eseguita il 7/03/2017), 29220160012074333000 (eseguita il eseguita il 3/03/2017), 29220170005870105001 (27/02/2018), 29220170008579031000 (eseguita il 12/04/2018), 29220180004176975000 (eseguita il 30/08/2018), 29220180008027579000 (eseguita il 2/08/2019), 29220190002695632000 (eseguita il 15/05/2019, per irreperibilità), 29220190004162507000 (eseguita il 27/08/2019), 29220190007862485000 (eseguita il 4/11/2021), come dimostrano le relate di notifica dell'intimazione e delle cartelle e l'estratto di ruolo.
Ha dedotto l'insussistenza della prescrizione in ragione della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 (come modificato dal D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021) e della proroga ex art. 12 D.Lgs. 159/2015, nonché la conformità motivazionale dell'intimazione ai modelli approvati con DD del 28/06/1999 e DM dell'1/09/2000.
Ha chiesto la conferma degli atti e la vittoria di spese
La causa è stata fissata per l'udienza del 12.1.2026 e all'esito è stata trattenuta in decisione.
La disamina dei motivi di impugnazione deve essere preceduta da quella dei titoli esecutivi.
L'intimazione di pagamento n. 292202390008456580000 ha ad oggetto anche i seguenti avvisi di addebito che riguardano contributi Inps: n. 59220160001570576000, n. 59220160001726454000, n. 59220170000080337000, n. 59220180000881332000 e n. 59220190001844669000, per cui sussiste il difetto di giurisdizione in quanto si tratta di atti che hanno ad oggetto contributi previdenziali dovuti all'Inps.
L'impugnata intimazione di pagamento riguarda le seguenti cartelle di pagamento:
2 1. n. 29220160009489337000 per ritenute IRPEF, IRAP, sanzioni ed interessi del 2013 che è stata notificata il 07/03/2017 a mani della dipendente Nominativo_1;
2. n. 29220160012074333000 per ritenute alla fonte, ritenute IRPEF, IRAP, sanzioni ed interessi del 2013 che è stata notificata il 03/03/2017 a mani della dipendente Nominativo_1, che ha ricevuto anche l'impugnata intimazione di pagamento;
3. n. 29220170005870105001 per imposta di registro ed interessi del 2016 che è stata notificata il 27/02/2018 che è stata notificata a mani della dipendente Nominativo_1;
4. n. 29220170008579031000 per ritenute IRAP, sanzioni ed interessi, per ritenute addizionale IRPEF comunale e regionale, sanzioni ed interessi, ritenute IRPEF, sanzioni ed interessi del 2014 che è stata notificata il 12/04/2018 a mani della dipendente Nominativo_1;
5. n. 29220180004176975000 per tassa smaltimento rifiuti, sanzioni ed interessi del 2009 che è stata notificata il 30/08/2018 a mani di incaricato alla ricezione;
6. n. 29220180008027579000 per tassa smaltimento rifiuti, sanzioni ed interessi del 2010 che è stata notificata il 02/08/2019 a mani del destinatario;
7. n. 29220190002695632000 per ritenute addizionale IRPEF comunale, sanzioni ed interessi, ritenute IRPEF, sanzioni ed interessi del 2015 che è stata notificata il 15/05/2019 con il 140 c.p.c. per irreperibilità, si da atto dell'avviso di deposito, ma non v'è prova dell'invio della raccomandata informativa;
8. n. 29220190004162507000 per tassa smaltimento rifiuti, sanzioni ed interessi del 2011 che è Nominativo_1stata notificata il 27/08/2019 a mani della dipendente;
9. n. 29220190007862485000 per tassa smaltimento rifiuti, sanzioni ed interessi del 2012 che è stata notificata il 04/11/2021 a mani della dipendente Nominativo_1.
Ciò posto, la doglianza di parte ricorrente circa la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notificazione dell'atto presupposto deve ritenersi fondata con riferimento alla cartella n. 29220190002695632000 perchè il mancato invio della cartolina di avviso di deposito, stante la notifica ai sensi del 140 c.p.c., comporta la nullità dell'atto.
Infatti «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non
3 essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l'ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura "trasferito" sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)» (Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018).
Quanto alle conseguenze di tale mancata notifica, si richiama il principio secondo cui «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa». (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008)
Rimangono così assorbite le altre questioni sollevate nel ricorso circa la legittimità della procedura esecutiva per la cartella n. 29220190002695632000.
Invece a causa della rituale notifica delle cartelle (con l'eccezione della cartella sub 7, come detto) la ricorrente è decaduta dall'impugnazione sicchè i tributi sono incontrovertibili nel merito.
Quanto alla necessità che all'intimazione di pagamento siano allegati i titoli esecutivi, si evidenzia che la stessa è conforme al modello normativo e dunque l'eccezione non è fondata.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, quanto la cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 hanno un contenuto vincolato, in quanto devono essere redatti in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata ovvero agli estremi dell'atto impositivo per la cui riscossione si procede (Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9778 del 18/04/2017).
La ratio della scelta normativa è evidente e dipende dalla funzione meramente esecutiva degli atti in questione, posto che la motivazione - quale strumento necessario al corretto esercizio del potere impositivo - è necessaria solo per l'adozione degli atti impositivi presupposti, salvo diversa prescrizione di legge.
4 La Suprema Corte ha infatti precisato come la cartella di pagamento debba contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione solo nel caso in cui costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. Invece tale motivazione può essere assolta "per relationem" quando sia altro atto il presupposto dell'imposizione. In tale ipotesi è sufficiente la specifica indicazione degli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta ai sensi di legge, ovvero ad atto di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. È stato anche chiarito come in tali ipotesi non sia necessaria l'allegazione dell'atto impositivo presupposto secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, co. 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) (si rinvia a Cass. SU Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Sez. 5, Sentenza n. 2373 del 31/01/2013)
La cartella deve essere compiutamente motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, quando costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 28276 del 18/12/2013). Per quanto concerne gli interessi è necessario che se segue l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022)
La sollevata questione della decadenza e/o della prescrizione sollevata da parte ricorrente non può prescindere, nel caso di specie, dall'incidenza della normativa emergenziale correlata all'epidemia da COVID 19.
Con l'art. 68 dl n. 18/2020 e succ. modif. nell'immediatezza dell'emergenza Covid il legislatore ha dettato disposizioni in merito alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione con una misura chiaramente permeata dal favor per i contribuenti che sono venuti a trovarsi in una situazione di gravissima difficoltà economica:
«
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
5 e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020
...OM ... 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate». L'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, co. 2, comporta che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (31.3.2022).
L'art. 12 del dlvo n. 159/2015 dispone che: «1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.»
6 La Corte condivide l'orientamento secondo il quale «l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (v. sent. Corte di Giustizia di SE, I sez., n. 288/2025).
Rispetto al naturale termine di scadenza della prescrizione delle diverse cartelle oggetto di causa, si è determinato uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, ovverosia 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Ne consegue che il termine ultimo entro il quale avrebbe dovuto essere notificata la cartella in relazione ai ruoli in esame sarebbe stato il 31 agosto 2028 per la cartella sub 1, 28 agosto 2028 per la cartella sub 2, a maggior ragione deve essere esclusa la prescrizione decennale per i tributi oggetto le restanti cartelle che hanno tutti notifiche successive.
Quanto alle sanzioni ed agli interessi, poiché sono soggetti a prescrizione quinquennale, è maturata la prescrizione per sanzioni ed interessi delle cartelle n. 29220160009489337000 e n. 29220160012074333000.
Per la restante parte, tanto i tributi quanto sanzioni ed interessi, non sono prescritti perché il termine è stato tempestivamente.
La parziale soccombenza motiva la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accerta e dichiara il difetto di giurisdizione sull'intimazione di pagamento n. 292202390008456580000 con riferimento ai seguenti avvisi di addebito: n. 59220160001570576000, n. 59220160001726454000, n. 59220170000080337000, n. 59220180000881332000 e n. 59220190001844669000.
Accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 292202390008456580000 con riferimento alla cartella n. 29220190002695632000.
Accerta e dichiara la prescrizione di sanzioni ed interessi per le cartelle di pagamento n. 29220160009489337000 e n. 29220160012074333000.
Rigetta il ricorso per la restante parte.
Compensa le spese di giudizio.
7 SE 12 gennaio 2026.
Il Giudice est. Angela Latorre
Il Presidente Andrea Salvatore Catalano
8
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AL RE OR, Presidente LATORRE ANGELA RAFFAELLA, Relatore PETIX EMANUELA MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 884/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239000845658000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 30/05/2024, la Ricorrente_1 (Ricorrente_1) , in persona del legale rappresentante, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29220239000845658000, notificata il 03/04/2024, con la quale è stato intimato il versamento di € 31.751,32 entro cinque giorni.
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza giuridica della notifica per violazione degli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60, lett. b-bis, D.P.R. 600/1973, la nullità per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti, l'omessa notifica delle cartelle richiamate e l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.
Ha chiesto l'annullamento integrale dell'atto impugnato, la sospensione degli effetti esecutivi, la discussione in pubblica udienza e la vittoria di spese.
Si è costituita, con controdeduzioni depositate in data 05/09/2024, l'Agenzia delle Entrate-OS (ADER), che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improponibile e infondato.
L'ADER ha eccepito la regolarità della notifica dell'intimazione e delle cartelle sottese, indicando, tra le altre, le notifiche delle cartelle nn. 29220160009489337000 (eseguita il 7/03/2017), 29220160012074333000 (eseguita il eseguita il 3/03/2017), 29220170005870105001 (27/02/2018), 29220170008579031000 (eseguita il 12/04/2018), 29220180004176975000 (eseguita il 30/08/2018), 29220180008027579000 (eseguita il 2/08/2019), 29220190002695632000 (eseguita il 15/05/2019, per irreperibilità), 29220190004162507000 (eseguita il 27/08/2019), 29220190007862485000 (eseguita il 4/11/2021), come dimostrano le relate di notifica dell'intimazione e delle cartelle e l'estratto di ruolo.
Ha dedotto l'insussistenza della prescrizione in ragione della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 (come modificato dal D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021) e della proroga ex art. 12 D.Lgs. 159/2015, nonché la conformità motivazionale dell'intimazione ai modelli approvati con DD del 28/06/1999 e DM dell'1/09/2000.
Ha chiesto la conferma degli atti e la vittoria di spese
La causa è stata fissata per l'udienza del 12.1.2026 e all'esito è stata trattenuta in decisione.
La disamina dei motivi di impugnazione deve essere preceduta da quella dei titoli esecutivi.
L'intimazione di pagamento n. 292202390008456580000 ha ad oggetto anche i seguenti avvisi di addebito che riguardano contributi Inps: n. 59220160001570576000, n. 59220160001726454000, n. 59220170000080337000, n. 59220180000881332000 e n. 59220190001844669000, per cui sussiste il difetto di giurisdizione in quanto si tratta di atti che hanno ad oggetto contributi previdenziali dovuti all'Inps.
L'impugnata intimazione di pagamento riguarda le seguenti cartelle di pagamento:
2 1. n. 29220160009489337000 per ritenute IRPEF, IRAP, sanzioni ed interessi del 2013 che è stata notificata il 07/03/2017 a mani della dipendente Nominativo_1;
2. n. 29220160012074333000 per ritenute alla fonte, ritenute IRPEF, IRAP, sanzioni ed interessi del 2013 che è stata notificata il 03/03/2017 a mani della dipendente Nominativo_1, che ha ricevuto anche l'impugnata intimazione di pagamento;
3. n. 29220170005870105001 per imposta di registro ed interessi del 2016 che è stata notificata il 27/02/2018 che è stata notificata a mani della dipendente Nominativo_1;
4. n. 29220170008579031000 per ritenute IRAP, sanzioni ed interessi, per ritenute addizionale IRPEF comunale e regionale, sanzioni ed interessi, ritenute IRPEF, sanzioni ed interessi del 2014 che è stata notificata il 12/04/2018 a mani della dipendente Nominativo_1;
5. n. 29220180004176975000 per tassa smaltimento rifiuti, sanzioni ed interessi del 2009 che è stata notificata il 30/08/2018 a mani di incaricato alla ricezione;
6. n. 29220180008027579000 per tassa smaltimento rifiuti, sanzioni ed interessi del 2010 che è stata notificata il 02/08/2019 a mani del destinatario;
7. n. 29220190002695632000 per ritenute addizionale IRPEF comunale, sanzioni ed interessi, ritenute IRPEF, sanzioni ed interessi del 2015 che è stata notificata il 15/05/2019 con il 140 c.p.c. per irreperibilità, si da atto dell'avviso di deposito, ma non v'è prova dell'invio della raccomandata informativa;
8. n. 29220190004162507000 per tassa smaltimento rifiuti, sanzioni ed interessi del 2011 che è Nominativo_1stata notificata il 27/08/2019 a mani della dipendente;
9. n. 29220190007862485000 per tassa smaltimento rifiuti, sanzioni ed interessi del 2012 che è stata notificata il 04/11/2021 a mani della dipendente Nominativo_1.
Ciò posto, la doglianza di parte ricorrente circa la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notificazione dell'atto presupposto deve ritenersi fondata con riferimento alla cartella n. 29220190002695632000 perchè il mancato invio della cartolina di avviso di deposito, stante la notifica ai sensi del 140 c.p.c., comporta la nullità dell'atto.
Infatti «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non
3 essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l'ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura "trasferito" sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)» (Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018).
Quanto alle conseguenze di tale mancata notifica, si richiama il principio secondo cui «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa». (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008)
Rimangono così assorbite le altre questioni sollevate nel ricorso circa la legittimità della procedura esecutiva per la cartella n. 29220190002695632000.
Invece a causa della rituale notifica delle cartelle (con l'eccezione della cartella sub 7, come detto) la ricorrente è decaduta dall'impugnazione sicchè i tributi sono incontrovertibili nel merito.
Quanto alla necessità che all'intimazione di pagamento siano allegati i titoli esecutivi, si evidenzia che la stessa è conforme al modello normativo e dunque l'eccezione non è fondata.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, quanto la cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 hanno un contenuto vincolato, in quanto devono essere redatti in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata ovvero agli estremi dell'atto impositivo per la cui riscossione si procede (Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9778 del 18/04/2017).
La ratio della scelta normativa è evidente e dipende dalla funzione meramente esecutiva degli atti in questione, posto che la motivazione - quale strumento necessario al corretto esercizio del potere impositivo - è necessaria solo per l'adozione degli atti impositivi presupposti, salvo diversa prescrizione di legge.
4 La Suprema Corte ha infatti precisato come la cartella di pagamento debba contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione solo nel caso in cui costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. Invece tale motivazione può essere assolta "per relationem" quando sia altro atto il presupposto dell'imposizione. In tale ipotesi è sufficiente la specifica indicazione degli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta ai sensi di legge, ovvero ad atto di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. È stato anche chiarito come in tali ipotesi non sia necessaria l'allegazione dell'atto impositivo presupposto secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, co. 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) (si rinvia a Cass. SU Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Sez. 5, Sentenza n. 2373 del 31/01/2013)
La cartella deve essere compiutamente motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, quando costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 28276 del 18/12/2013). Per quanto concerne gli interessi è necessario che se segue l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022)
La sollevata questione della decadenza e/o della prescrizione sollevata da parte ricorrente non può prescindere, nel caso di specie, dall'incidenza della normativa emergenziale correlata all'epidemia da COVID 19.
Con l'art. 68 dl n. 18/2020 e succ. modif. nell'immediatezza dell'emergenza Covid il legislatore ha dettato disposizioni in merito alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione con una misura chiaramente permeata dal favor per i contribuenti che sono venuti a trovarsi in una situazione di gravissima difficoltà economica:
«
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
5 e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020
...OM ... 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate». L'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, co. 2, comporta che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (31.3.2022).
L'art. 12 del dlvo n. 159/2015 dispone che: «1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.»
6 La Corte condivide l'orientamento secondo il quale «l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (v. sent. Corte di Giustizia di SE, I sez., n. 288/2025).
Rispetto al naturale termine di scadenza della prescrizione delle diverse cartelle oggetto di causa, si è determinato uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, ovverosia 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Ne consegue che il termine ultimo entro il quale avrebbe dovuto essere notificata la cartella in relazione ai ruoli in esame sarebbe stato il 31 agosto 2028 per la cartella sub 1, 28 agosto 2028 per la cartella sub 2, a maggior ragione deve essere esclusa la prescrizione decennale per i tributi oggetto le restanti cartelle che hanno tutti notifiche successive.
Quanto alle sanzioni ed agli interessi, poiché sono soggetti a prescrizione quinquennale, è maturata la prescrizione per sanzioni ed interessi delle cartelle n. 29220160009489337000 e n. 29220160012074333000.
Per la restante parte, tanto i tributi quanto sanzioni ed interessi, non sono prescritti perché il termine è stato tempestivamente.
La parziale soccombenza motiva la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accerta e dichiara il difetto di giurisdizione sull'intimazione di pagamento n. 292202390008456580000 con riferimento ai seguenti avvisi di addebito: n. 59220160001570576000, n. 59220160001726454000, n. 59220170000080337000, n. 59220180000881332000 e n. 59220190001844669000.
Accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 292202390008456580000 con riferimento alla cartella n. 29220190002695632000.
Accerta e dichiara la prescrizione di sanzioni ed interessi per le cartelle di pagamento n. 29220160009489337000 e n. 29220160012074333000.
Rigetta il ricorso per la restante parte.
Compensa le spese di giudizio.
7 SE 12 gennaio 2026.
Il Giudice est. Angela Latorre
Il Presidente Andrea Salvatore Catalano
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