Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 73
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inesistenza giuridica della notifica per violazione artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60, lett. b-bis, D.P.R. 600/1973

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella n. 29220190002695632000 a causa del mancato invio della raccomandata informativa dopo la notifica ai sensi del 140 c.p.c., comportando la nullità dell'atto consequenziale.

  • Rigettato
    Nullità per omessa allegazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia conforme al modello normativo e che la motivazione per relationem sia sufficiente, non essendo necessaria l'allegazione dell'atto presupposto in conformità all'interpretazione dell'art. 7, co. 1, L. 212/2000.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle richiamate

    La Corte ha accertato la rituale notifica della maggior parte delle cartelle, ad eccezione di quella n. 29220190002695632000, dichiarandone la nullità. Per le altre cartelle ritualmente notificate, la ricorrente è decaduta dall'impugnazione.

  • Altro
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19, non sia maturata la prescrizione per i tributi delle cartelle regolarmente notificate. Tuttavia, ha accertato la prescrizione delle sanzioni e degli interessi per le cartelle n. 29220160009489337000 e n. 29220160012074333000.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per contributi INPS

    La Corte ha accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione sull'intimazione di pagamento con riferimento agli avvisi di addebito per contributi INPS.

  • Altro
    Sospensione degli effetti esecutivi

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione per difetto di giurisdizione e per nullità di una cartella, e dichiarando la prescrizione di sanzioni e interessi per altre due cartelle. Di conseguenza, gli effetti esecutivi sono stati sospesi per la parte accolta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 73
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo