Articolo 3 della Legge 3 novembre 2016, n. 211
Articolo 2Articolo 4
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23 novembre 2016
Art. 3. Disposizioni in materia penale 1. La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e' regolata ai sensi dell' articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 , e successive modificazioni.
2. L'utilizzabilita' processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e' soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 23 novembre 2016