Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 2
In materia di ricusazione, il ricorso per cassazione deve specificamente indicare, a pena di inammissibilità, le affermazioni contenute nella sentenza emessa all'esito del processo che si assumano avere avuto carattere "pregiudicante". (Fattispecie in tema di valutazioni di merito inerenti il medesimo reato associativo ascritto all'imputato e la posizione di quest'ultimo nel giudizio di cassazione).
In tema di reato associativo, non sussiste incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., qualora il giudice abbia in precedenza pronunziato o concorso a pronunziare sentenza nei confronti dello stesso imputato per un reato fine. (V. C. cost. ord. n. 313 del 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 12539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12539 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 11/12/13
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 2513
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 29101/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT RI N. IL 04/07/1946;
avverso l'ordinanza n. 9/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 28/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ritenuta la tempestività della dichiarazione di ricusazione presentata da OT RI nei confronti di NT NO e DI IO TA, rispettivamente presidente e componente del collegio della 4^ sezione penale del Tribunale di Roma incaricato della trattazione del proc. N. 46614/06 R.g. not. reato (nell'ambito del quale il OT è imputato), limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 37 c.p.c., comma 2, lett. B), (non anche quanto all'ipotesi di cui all'art. 37, comma 1, lett. A), in relazione all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. G), la ha rigettata.
1.1. Il predetto procedimento, secondo la prospettazione della difesa, riguardava originariamente il reato associativo oggetto del procedimento in corso ed una serie di reati - fine, ed era stato successivamente scisso in due tronconi: uno riguardante i soli reati- fine, l'altro (quello nell'ambito del quale si innesta l'odierno ricorso) il solo reato associativo.
I giudici ricusati erano componenti del collegio che ha separatamente definito il procedimento avente ad oggetto i reati - fine, pervenendo, tra l'altro, all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente.
L'imputato aveva prospettato, nella dichiarazione di ricusazione:
- la sussistenza di una situazione di incompatibilità dei giudici ricusati: la relativa dichiarazione era stata, tuttavia, ritenuta in parte qua tardiva, perché avvenuta oltre 3 giorni dalla lettura del dispositivo di sentenza nel separato giudizio;
- l'indebita manifestazione di giudizio sullo stesso fatto nei confronti dello stesso imputato (sulla scia di Corte cost. sentenza n. 283 del 2000).
2. Contro il provvedimento emesso dalla Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1;
1 - violazione dell'art. 34 c.p.p., art. 38 c.p.p., comma 3, e art. 44 c.p.p.. Il ricorrente lamenta in proposito che il primo momento utile per proporre l'istanza di ricusazione coincideva con quello della celebrazione della prima udienza nel processo "pregiudicato" dinanzi a collegio integrato dai due giudici "ricusandi"; nel caso di specie, detto presupposto non sarebbe ancora attuale, perché la prima udienza si è svolta in data 15 gennaio 2013, con rinvio preliminare al 7 maggio 2013, e poi all'8 luglio 2013, e la dichiarazione di ricusazione risale al 20 febbraio 2013;
2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta in proposito che proprio l'adito Tribunale, nell'ambito del processo "pregiudicante", aveva rigettato le richieste di riunione fatte per ottenere la reduetio ad unum del processo, ed evidenzia la medesimezza delle fonti di conoscenza e delle informazioni probatorie, rilevando inoltre che sin dall'inizio l'ipotizzata associazione per delinquere era "monotematica", ovvero finalizzata proprio al compimento di quei reati - fine oggetto del procedimento "pregiudicato", richiamando a sostegno del proprio assunto Corte cost., sentenza n. 371 del 1996. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2.1. Il P.G., con requisitoria scritta depositata in data 15 ottobre 2013 ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che non vi sarebbe stata una parziale declaratoria di intempestività della ricusazione, ma una sua qualificazione giuridica, e, nel merito, che l'istanza era infondata, non avendo i giudici ricusati assunto decisioni aventi ad oggetto il medesimo fatto costituente oggetto di imputazione in danno dell'imputato nell'ambito dell'odierno procedimento, in difetto dell'identità del reato contestato rispetto a quelli separatamente giudicati in danno del medesimo imputato, e di una significativa connessione probatoria.
2.2. In data 28 novembre 2013 è stata depositata nell'interesse del ricorrente una memoria di replica volta a confutare le argomentazioni del P.G., in particolare in ordine alla questione della tardività parziale dell'istanza di ricusazione de qua.
3. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito della discussione, questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Non può negarsi che il ricorrente avesse in primis inteso dolersi dell'incompatibilità dei magistrati ricusati a comporre il collegio designato per la trattazione del processo avente ad oggetto il reato associativo, e che detta doglianza sia stata dichiarata intempestiva sulla base di un evidente equivoco.
Invero, soltanto alla prima udienza da celebrarsi dinanzi al collegio designato per la trattazione del processo in ipotesi "pregiudicato" (ovvero il 15 gennaio 2013) poteva essere rilevata la presenza in collegio di magistrati che avevano partecipato alla deliberazione inerente ai reati-fine nell'ambito del separato procedimento in ipotesi "pregiudicante", non certo alla data di lettura del dispositivo nell'ambito del processo in ipotesi "pregiudicante" (ovvero il 19 novembre 2012), poiché a quella data non era ancora nota la celebrazione del processo in ipotesi "pregiudicato" dinanzi a collegio composto anche dai due magistrati "ricusandi".
1.2. Non essendo alla predetta data del 15 gennaio 2013 scaduto il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., (fu, infatti, disposto un rinvio puro e semplice al 7 maggio 2013), la dichiarazione di ricusazione, presentata soltanto in data 20 febbraio 2013, è da ritenersi comunque tempestiva.
1.3. Peraltro, in relazione alla causa dell'invocata incompatibilità, la Corte di appello ha comunque correttamente rilevato che l'istanza di ricusazione richiedeva unicamente di valutare - in difetto di una espressa causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., - la necessità o meno di sollevare la relativa questione di costituzionalità (non a caso eccepita dalla stessa difesa, nella evidente consapevolezza dell'assenza, allo stato, di una previsione ad hoc, all'udienza 28 maggio 2013).
Trattasi di quesito di diritto al quale deve essere data risposta negativa.
1.3.1. Come premesso, l'incompatibilità dedotta dal ricorrente non risulta prevista dall'art. 34 c.p.p., come reinterpretato all'esito dei numerosi interventi additivi della Corte costituzionale. Invero, la sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata, in quanto - posto che l'istituto della incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento penale è preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che non sia, ne' possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo (e quindi a maggior ragione, in riferimento alla fattispecie in esame, in diverso processo) e tali da poter pregiudicare la neutralità del suo giudizio;
e che il principio costituzionale del giusto processo comporta che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito dell'imputazione già in precedenza espresse - la capacità di qualificazione che tale principio possiede trascende la particolare struttura dei reati a "concorso necessario" (nelle specie dei giudizi "a quibus", associazione per delinquere) ed abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo (a prescindere dalla legittimità di tali valutazioni).
1.3.2. Si è, peraltro, condivisibilmente rilevato che non sussiste incompatibilità del giudice, ai sensi dell'art. 34 c.p.p., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996, qualora lo stesso giudice si trovi a dovere giudicare il medesimo soggetto in due processi distinti relativi a reati diversi, essenzialmente per il rilievo che la "posizione di quello stesso imputato" cui si riferisce la Corte Costituzionale, è quella che concerne il medesimo reato per il quale si procede (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 9539 del 12 maggio 1999, CED Cass. n. 215133: nella specie la Corte Suprema di Cassazione ha esaminato un caso nel quale le stesse persone avevano subito due processi diversi presieduti dallo stesso magistrato, uno per associazione per delinquere di tipo mafioso e l'altro per singoli fatti criminosi ed il reato associativo non entrava in considerazione, nel secondo processo, neppure a titolo di aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7).
1.3.3. Inoltre, la sentenza n. 241 del 1999 della Corte costituzionale ha riguardato il solo caso del "pregiudizio" derivante dalla precedente decisione sul medesimo fatto, nei confronti del medesimo imputato, quando si tratti di reati commessi in concorso formale (ovvero commessi con una sola azione od omissione), evenienza senz'altro esulante dal caso di specie.
1.3.4. Al contrario, è già stata dichiarata manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato un giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti dello stesso imputato per un reato diverso, nella quale la decisione abbia comportato valutazioni di merito idonee ad incidere sotto il profilo sostanziale nel successivo giudizio, in quanto, essendo i fatti per i quali attualmente si procede diversi da quelli in relazione ai quali è stata già pronunciata sentenza nei confronti del medesimo imputato, la loro cognizione in successivi giudizi da parte del medesimo giudice non comporta alcuna violazione del principio del giusto processo (Corte cost., ordinanza n. 313 del 1999).
2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329).
2.1.1. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
2.2. La doglianza risulta generica e manifestamente infondata anche sotto altro profilo.
2.2.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto: "sussistono, infatti, i presupposti che questa Corte ha indicato in sue precedenti decisioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità - neutralità del giudice. In particolare, l'accoglimento della questione è imposto dai parametri costituzionali (spec. artt. 3 e 24 Cost., invocati dagli attuali rimettenti) cui la giurisprudenza di questa Corte si è richiamata nell'affermare l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111 Cost., comma 2, come modificato dalla L. Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art. 1, comma 1)".
2.2.2. Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso è generico, nella misura in cui non indica con la dovuta specificità le affermazioni in ipotesi contenute nella sentenza emessa all'esito del processo in ipotesi "pregiudicante" che dovrebbero legittimare la proposta ricusazione (contenendo valutazioni di merito riguardanti lo stesso reato associativo ascritto all'imputato OT e la posizione di quest'ultimo nell'ambito del presente procedimento), ed è manifestamente infondato nella misura in cui mostra di ricollegare il dedotto pregiudizio al mero svolgimento della funzione giudicante nell'ambito del processo asseritamente "pregiudicante", a prescindere dall'intervenuta formulazione di giudizi inerenti al fatto - reato del quale l'imputato è stato chiamato a rispondere nell'ambito dell'odierno procedimento, asseritamente "pregiudicato".
3. Il complessivo rigetto totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014