Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 12539
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Sentenza 11 dicembre 2013

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In materia di ricusazione, il ricorso per cassazione deve specificamente indicare, a pena di inammissibilità, le affermazioni contenute nella sentenza emessa all'esito del processo che si assumano avere avuto carattere "pregiudicante". (Fattispecie in tema di valutazioni di merito inerenti il medesimo reato associativo ascritto all'imputato e la posizione di quest'ultimo nel giudizio di cassazione).

In tema di reato associativo, non sussiste incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., qualora il giudice abbia in precedenza pronunziato o concorso a pronunziare sentenza nei confronti dello stesso imputato per un reato fine. (V. C. cost. ord. n. 313 del 1999).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 12539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12539
    Data del deposito : 11 dicembre 2013

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