Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
La fusione per incorporazione di società determina l'automatica estinzione della società incorporata ed il subingresso per successione a titolo universale (corrispondente alla successione universale "mortis causa") della società incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi - anche processuali - già facenti capo alla società incorporata. Ne consegue che l'impugnazione della sentenza proposta nei confronti della parte estinta è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, primo comma n. 3, e 164 cod. proc. civ., (non già inesistente bensì) affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti, peraltro, diversi a seconda che la controversia risulti essere stata promossa prima o dopo il 30 aprile 1995: se promossa prima di tale data, trova infatti applicazione l'art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, e la sanatoria ha efficacia "ex nunc", impedendo così l'inammissibilità dell'appello, sempre che la detta costituzione in giudizio sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare; se promossa dopo tale data, il suindicato art. 164 è invece applicabile nel testo vigente e la sanatoria ha efficacia "ex tunc", rimanendo conseguentemente sempre e comunque impedita l'inammissibilità dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRINKEN SRL, corrente in Roma, in persona dell'A.U. Sig. Massimo BI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CEROTTI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LLOYD ADRIATICO SPA, in persona del suo condirettore Generale Avv. Sergio Cecovini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VARSAVIA 10, presso lo studio dell'avvocato VITTORE PIRAS, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IN IO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 08564/00 proposto da:
IN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BRUNI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PANCRAZIO CUTELLÈ, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TRINKEN SRL, LLOYD ADRIATICO SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3240/99 del Tribunale di ROMA, Sezione 4^ Civile, emessa il 16/12/98 e depositata il 23/02/99 (R.G. 12484/95);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale, del ricorso incidentale e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Roma 2000 convenne innanzi al pretore di Roma SQ UR e la s.p.a. LO AD per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni causati ad una sua autovettura da autovettura del primo assicurata con la seconda.
Il pretore condannò la società assicuratrice al pagamento della somma di lire 700.000 oltre accessori.
La società assicuratrice propose appello;
si costituirono la s.r.l. EN, incorporante della s.r.l. Roma 2000, ed il SQ;
entrambi dedussero l'inammissibilità dell'appello ed il SQ inoltre l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla s.r.l. EN.
Il tribunale di Roma, con sentenza resa il 16.10.1998, accolse l'appello della società assicuratrice e condannò la s.r.l. EN a restituire lire 4.164.453 a titolo di sorte capitale, interessi e spese, motivando come segue.
L'appello risulta notificato alla s.r.l. Roma 2000 che a seguito dell'incorporazione non è più esistente;
tuttavia, la costituzione della società incorporante ha sanato il vizio della notificazione ed ha impedito l'inammissibilità dell'appello; il mancato pagamento del premio ha comportato la sospensione della garanzia assicurativa con effetto opponibile ai terzi;
pertanto, la sentenza impugnata va riformata nel senso che la società assicuratrice non è tenuta a risarcire il danno;
corrispondentemente la società incorporante va condannata alla restituzione delle somme percette dalla società incorporata.
Propone ricorso per Cassazione la s.r.l. EN sulla base di quattro motivi;
resistono con controricorso la s.p.a. LO IC ed il SQ, il quale propone ricorso incidentale con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dalla s.p.a. LO IC sotto il profilo che la sentenza è stata notificata assieme a precetto il 2.6.1999 ed il ricorso risulta proposto il 6.3.2000.
È sufficiente rilevare in proposito che ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito (ex plurimis Cass. 22.5.1998, n. 5118) e nella specie è stata notificata alla parte personalmente. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2502 e 2504 c.c., 164, 300, 328 c.p.c., sostenendosi che per effetto dell'incorporazione la s.r.l.
Roma 2000 si è estinta e la "vocatio in ius" del giudizio di appello avrebbe dovuto avvenire, a pena di nullità, nei confronti della società incorporante;
che l'essersi tale società costituita nel giudizio di appello a norma dell'art. 164 nel testo precedente alla riforma del 1990, applicabile alla specie, ha sanato la nullità con effetto dalla data della costituzione e non è valsa ad impedire l'inammissibilità del gravame verificatasi anteriormente. Con il corrispondente motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 331, 164 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4, 5, stesso codice;
si lamenta che il tribunale abbia fatto retroagire "ex tunc" gli effetti sananti della costituzione della s.r.l. EN;
si evidenzia che la notificazione dell'appello al litisconsorte necessario è avvenuta dopo la scadenza del termine lungo per impugnare.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati e vanno accolti.
Sembra opportuno rilevare che il tribunale si è uniformato alla giurisprudenza di questa Corte allorquando ha affermato che la fusione per incorporazione della società Roma 2000 alla società EN ha determinato automaticamente l'estinzione della società incorporata ed il subingresso per successione a titolo universale con effetti anche sul piano processuale della società incorporante nei rapporti relativi alla società incorporata (ex plurimis Cass. 24.2.1995, n. 2115). Altrettanto non può dirsi allorquando il tribunale ha ritenuto che la costituzione in giudizio della società incorporante è valsa ad impedire l'inammissibilità dell'appello.
Va considerato in proposito che questa Corte ha affermato che l'impugnazione è nulla - e non inesistente - se è proposta nei confronti della parte deceduta o estinta;
la nullità, riconducibile al combinato disposto degli artt. 163, n. 3, e 164 c.p.c., può essere, tuttavia, eliminata per un'esigenza di autocorrezione del processo, di modo che è irrilevante l'incolpevolezza del comportamento che l'ha determinata;
la costituzione in giudizio del successore a titolo universale è causa di sanatoria della nullità con effetti diversi a seconda che la controversia sia stata promossa prima o dopo il 30.4.1995: se prima, trova applicazione l'art. 164 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 353/1990
e la sanatoria ha efficacia "ex nunc", impedendo l'inammissibilità dell'appello a condizione che la costituzione avvenga prima della scadenza del termine per impugnare;
se dopo, deve ricevere applicazione l'art. 164 nel testo successivo alla modifica e la sanatoria ha efficacia "ex tunc", impedendo sempre e comunque l'inammissibilità (Cass. 19.12.1996, n. 11394; Cass. 9.4.1998, n. 3694). Or poiché nella specie la costituzione in giudizio della società incorporante è avvenuta il 17.1.1996, dopo la scadenza del termine per impugnare, ed, essendo stata la causa promossa nel 1986, trova applicazione l'art. 164 nel testo previgente, pare evidente che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello. Nè a diversa conclusione può indurre il fatto che si è costituito in giudizio l'altro appellato, SQ UR, avente veste di litisconsorte necessario, pur essendogli stato l'appello notificato oltre il termine, giacché in questo caso, come nell'altro, la costituzione è avvenuta oltre qualsiasi termine per impugnare. E, pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, costituendo l'inammissibilità dell'appello causa di improseguibilità del giudizio.
Rimangono assorbiti i rimanenti motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale.
Occorre pronunciare sulle spese del giudizio di Cassazione e del giudizio di appello;
si ravvisano giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale;
assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004