Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 554
CASS
Sentenza 16 gennaio 2004

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La fusione per incorporazione di società determina l'automatica estinzione della società incorporata ed il subingresso per successione a titolo universale (corrispondente alla successione universale "mortis causa") della società incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi - anche processuali - già facenti capo alla società incorporata. Ne consegue che l'impugnazione della sentenza proposta nei confronti della parte estinta è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, primo comma n. 3, e 164 cod. proc. civ., (non già inesistente bensì) affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti, peraltro, diversi a seconda che la controversia risulti essere stata promossa prima o dopo il 30 aprile 1995: se promossa prima di tale data, trova infatti applicazione l'art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, e la sanatoria ha efficacia "ex nunc", impedendo così l'inammissibilità dell'appello, sempre che la detta costituzione in giudizio sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare; se promossa dopo tale data, il suindicato art. 164 è invece applicabile nel testo vigente e la sanatoria ha efficacia "ex tunc", rimanendo conseguentemente sempre e comunque impedita l'inammissibilità dell'impugnazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 554
Data del deposito : 16 gennaio 2004

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