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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5649/2024 V.G. R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Formoso, come da mandato in atti; Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Alessio Russo Facciazza, come da CP_1 mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.24 la indicava di aver contratto matrimonio con il resistente in Pt_1 data 27.6.2013, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di AN (Le) – atto n. 4 parte I
Anno 2013 e di aver generato quattro figli, nati nel 2013, 2014, 2015 e 2017; precisava che, in ragione della perdurante dipendenza da stupefacenti di entrambi i genitori e delle condotte violente perpetrate in costanza di rapporto dal coniuge, allontanato dalla casa familiare, nel periodo in cui il nucleo familiare aveva stazionato in Germania gli enti preposti avessero disposto l'affido eterofamiliare dei tre figli maschi della coppia;
riferiva, ancora, come il TM di Lecce – che durante la permanenza in Italia delle parti già aveva affidato la figlia primogenita prima alla nonna materna e poi ad una coppia estranea alla famiglia- avesse dichiarato lo stato di adottabilità della primogenita con sentenza 42/23, confermata dalla
CA di Lecce;
chiedeva, pertanto pronunciarsi la separazione delle parti senza condizioni ed, all'esito degli incombenti di legge, il divorzio.
Il si costituiva con comparsa depositata in data 2.1.25, aderendo alle istanze formulate dalla CP_1 ricorrente e fornendo una ricostruzione alternativa delle vicende che erano sfociate nella rottura del consorzio familiare.
Nel corso del procedimento le parti venivano invitate a depositare i provvedimenti esteri relativi alla gestione della prole ed, all'esito, stante l'assenza di istanze accessorie, la causa veniva rinviata per la rimessione al collegio ed, all'udienza del 18.6.2025, tenutasi in forma cartolare, veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, essendo economicamente autosufficienti ed avendo già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, sicché non vi è ragione per discostarsene.
In ordine ai profili non patrimoniali, risultano versate in atti le statuizioni rese dal TM e dalla Corte
d'Appello mediante le quali è stato dichiarato lo stato di adottabilità della figlia;
del pari, sono presenti le copie dei documenti formati dalle autorità tedesche in relazione agli altri tre figli, nonché la perizia giurata contenente la traduzione dei medesimi;
in particolare, l'Ufficio Circondariale per i Giovani e la Famiglia di Fustenfeldbruck, con nota di risposta alla richiesta formulata dalle parti, ha precisato che, con sentenza resa in data 8.9.19, allegata in copia, la responsabilità genitoriale delle parti fosse stata sospesa e la tutela legale dei tre minori fosse stata attribuita in proprio favore, precisando che solo quella di fosse Per_1 successivamente stata trasferita all'Ufficio Circondariale di Kempten, in ragione dell'avvenuto spostamento del minore in altra sede.
I rapporti tra i genitori e la prole, pertanto, risultano regolati dai prefati provvedimenti, sicchè alcuna statuizione deve adottarsi in merito.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio. Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.6.2013 in
AN (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4 parte I anno 2013, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 10.12.25
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore